Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, concernente: "Interventi creditizi in agricoltura"(GU n.14 del 2-4-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' inserito il seguente articolo: "Art. 6-bis. - 1. I prestiti di cui alla presente legge, concessi in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale. 2. La garanzia si estende all'intero importo della perdita complessiva che gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'espletamento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva.". 2. All'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma: "3. La spesa necessaria per gli interventi previsti dal precedente art. 6- bis sara' determinata annualmente con la legge di bilancio ed iscritta in apposito capitolo che, per l'anno 1988, verra' istituito in bilancio, in termini di competenza e di cassa, con la seguente denominazione 'Fondo per la garanzia sussidiaria, in favore di coltivatori non proprietari di beni immobili, per prestiti di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, cosi' come integrata dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1987'.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 12 dicembre 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.