REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1987, n. 57 

  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1979, n.
10, concernente: "Interventi creditizi in agricoltura"
(GU n.14 del 2-4-1988)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36
                        del 30 dicembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo l'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e'
inserito il seguente articolo:
   "Art.  6-bis. - 1. I prestiti di cui alla presente legge, concessi
in favore di coltivatori  non  proprietari  di  beni  immobili,  sono
assistiti  dalla  garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito
con apposito capitolo del bilancio regionale.
   2.  La  garanzia  si  estende  all'intero  importo  della  perdita
complessiva che gli istituti  ed  enti  abilitati  all'esercizio  del
credito  agrario  dimostrano  di aver sofferto dopo l'espletamento di
tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva.".
   2.  All'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, dopo
il secondo comma, e' aggiunto il seguente comma:
   "3. La spesa necessaria per gli interventi previsti dal precedente
art. 6- bis sara' determinata annualmente con la legge di bilancio ed
iscritta  in apposito capitolo che, per l'anno 1988, verra' istituito
in bilancio, in termini di competenza e di  cassa,  con  la  seguente
denominazione  'Fondo  per  la  garanzia  sussidiaria,  in  favore di
coltivatori non proprietari di beni immobili,  per  prestiti  di  cui
alla  legge  regionale  31  gennaio 1979, n. 10, cosi' come integrata
dalla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella  seduta
del 4 novembre 1987'.".
 
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 12 dicembre 1987
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  commissario  del  Governo  si  intende apposto per
decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11  della  legge  10
febbraio  1953,  n.  62  e  dell'art.  31 dello statuto della regione
Lazio.