MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 luglio 1988 

  Modificazione   dell'aliquota   di   rivalutazione   delle
prestazioni  garantite  in  alcune   tariffe   sulla   vita,
presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.
(GU n.179 del 1-8-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre 1984, n. 15667, con il
quale  sono  state  approvate  le  condizioni  speciali  di  polizza,
comprensive  della  clausola  di  rivalutazione,  da  applicare  alle
tariffe numeri 6a - 6u - 3a bis - 4u - 12/ICA (M-F) e 15/ICA (M-F);
  Vista  la  domanda in data 9 febbraio 1988 e successiva modifica in
data 10 marzo 1988, con le quali la predetta Veneta vita S.p.a.,  con
sede  in  Padova,  ha  chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione
delle prestazioni garantite in tariffe di  assicurazione  sulla  vita
approvate con il predetto decreto 20 ottobre 1984, n. 15667;
  Vista  la  lettera  n.  821245  del  24  marzo  1988  con  la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  del decreto ministeriale 20 ottobre 1984, n.
15667, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione  del
rendimento  finanziario  previsto  dal  punto  A.4  delle  condizioni
speciali, concernente la clausola di rivalutazione delle  prestazioni
garantite nelle seguenti tariffe:
   tariffa n. 6a: assicurazione mista a premio annuo costante;
   tariffa n. 6u: assicurazione mista a premio unico;
   tariffa  n.  3a  bis:  assicurazione  a vita intera a premio annuo
costante;
   tariffa n. 4u: assicurazione a vita intera, a premio unico;
   tariffa  n.  12/ICA  (M-F):  assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita a premio annuo costante, con controassicurazione;
   tariffa  n.  15/ICA  (M-F):  assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita a premio unico, con controassicurazione,
presentate  dalla  Veneta vita S.p.a., con sede in Padova, e' elevata
dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA