MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 1990 

  Revisione generale degli estimi del catasto terreni.
(GU n.31 del 7-2-1990)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 24, 25, 29 e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione  degli  estimi  e  del
classamento del catasto terreni;
  Ritenuto  che  occorre  provvedere  alla attuazione della revisione
generale degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe  di  reddito
dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa;
  Visto  il  conforme  parere  espresso  dalla  commissione censuaria
centrale nella seduta del 30 novembre 1989, con deliberazione n. 3660
in pari data;
                               Decreta:
  L'amministrazione  del  catasto  e  dei servizi tecnici erariali e'
autorizzata a procedere  alla  revisione  delle  tariffe  di  reddito
dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di
nuove deduzioni  fuori  tariffa,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e
contemplati dal testo unico delle leggi del  nuovo  catasto  terreni,
approvato  con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento
del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n.  1539
e  dal  regio  decreto-legge  4  aprile 1939, n. 589, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
  Gli  uffici  tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente
nel merito i comuni competenti per territorio.
  Alle  quantita'  medie  ordinarie  dei  prodotti  e  dei  mezzi  di
produzione deve essere applicata,  di  norma,  la  media  dei  prezzi
correnti  nel  biennio  1988-89.  Per  quanto  riguarda  i prezzi dei
prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti  di  mercato
particolarmente  oscillanti  e'  tuttavia  consentito  di far ricorso
eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero  ad  uno  solo
degli  anni  del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere
che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni  non
congrue.
  In  ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato
dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media
delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.
  Le  tariffe  di  reddito  dominicale  e  di reddito agrario saranno
approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31  e  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
  I  fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli
di spesa a partire dall'esercizio 1990.
   Roma, addi' 20 gennaio 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA