Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.(GU n.76 del 31-3-1990)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733; Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi; Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevezione incendi; Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno; Rilevata la necessita' di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri; Decreta: E' consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C eclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni: il contenitore deve avere capacita' geometrica non superiore a 9.000 litri; il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934; il "contenitore-distributore" deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacita' non inferiore alla meta' della capacita' geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra; devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m; il "contenitore-distributore" deve essere contornato da un'area, avente una profondita' non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio; devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa; in prossimita' dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacita' estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformita' di quanto stabilito dalla legge 1 marzo 1968, n. 186; il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 marzo 1990 Il Ministro dell'interno GAVA Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA