DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990 

  Minimi   di   garanzia   per   l'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti.
(GU n.141 del 19-6-1990)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n.
776, 17 giugno 1982, n. 475, 22 luglio 1983, n. 357, 4  agosto  1984,
n.  517  e  9  aprile  1986,  n. 124, con i quali, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 9 della citata legge  24  dicembre  1969,  n.
990,  sono  stati  variati  i  minimi di garanzia per l'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A
allegata alla stessa legge n. 990/1969;
  Vista  la  direttiva  CEE  del  30  settembre  1983  concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
assicurazione    della   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione degli autoveicoli, la quale fissa i minimi  di  garanzia
per  i  quali deve essere stipulata l'assicurazione e fa obbligo agli
Stati membri - fra i quali  l'Italia  -  nei  quali  sono  in  vigore
massimali  inferiori,  di  elevare  gradualmente  questi  ultimi  per
portarli a livello di quelli fissati dalla direttiva stessa, entro il
31 dicembre 1990;
  Ritenuto  che,  nell'attuale  situazione,  occorre  procedere  alla
variazione  in  aumento  delle  misure   minime   di   garanzia   per
l'assicurazione  obbigatoria  della  responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella
tabella  A  allegata  alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' come
modificata dal citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
aprile 1986, n. 124;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                               Decreta
   A  decorrere dal 1  luglio 1990, le somme indicate nella tabella A
allegata alla legge 24 dicembre 1969, n.  990,  come  modificate  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, n. 124, sono
stabilite come segue:
                                                            TABELLA A
MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI
   SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE.
   a)  Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non puo'
essere inferiore a lire:
   1.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 200.000.000
per le cose e gli  animali,  per  i  motoveicoli  di  cilindrata  non
superiore a 150 c.c.;
   1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata  superiore
a 150 c.c.;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo'
essere inferiore a lire:
   1.500.000.000  per  ogni  sinistro, con limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   c)  Per  gli  autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo'
essere inferiore a lire:
   4.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 500.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   d)  Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma
assicurara non puo' essere inferiore a lire:
   1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   e) Per gli autoveioli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli
e i rimorchi destinati  al  trasporto  di  persone  nonche'  per  gli
autocarri  adibiti  eccezionalmente al trasporto di persone, la somma
assicurata non puo' essere inferiore a lire:
   1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di  posti  non
superiore a nove;
   5.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 500.000.000
per le cose e gli animali, per i  veicoli  con  un  numero  di  posti
superiore a nove;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   f)  Per  gli  autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di
cose, per il trasporto promiscuo  di  persone  e  di  cose,  per  uso
speciale  e  per  trasporti  specifici,  la somma assicurata non puo'
essere inferiore a lire:
   1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   g)  Per  i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici,
la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
   1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   h)  Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o
ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
   1.000.000.000 per ogni sinistro;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   i)  Per  i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio
pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire:
   1.500.000.000  per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero
di posti non superiore a venti;
   2.500.000.000  per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero
di posti superiore a venti;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
   l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge, per gare e
competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere
inferiore a lire:
   5.000.000.000  per ogni sinistro con il limite di lire 700.000.000
per le cose e gli animali;
   700.000.000 per ogni persona danneggiata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1990
Registro n. 10 Industria, foglio n. 17