UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.163 del 14-7-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con regio decreto 20 aprile  1939,  n.  1073,  modificato  con  regio
decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Viste le proposte di modifica dello Statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria del  13  luglio
1989,  del  senato  accademico  del 25 luglio 1989 e del consiglio di
amministrazione del 28 luglio 1989  per  l'istituzione  della  scuola
diretta a fini speciali in "tecniche fitoiatriche";
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff.  II)  n.  1626  del  24
aprile  c.a.  e  l'allegato  parere favorevole espresso dal Consiglio
universitario nazionale nella sua riunione del 28 febbraio 1990  alla
istituzione della scuola di cui sopra;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine  triennale
di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                               Decreta:
  Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni,   e'  ulteriormente  modificato,  con  il  conseguente
spostamento di capi e numerazione, come appresso:
                            Articolo unico
  Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole
dirette  a  fini  speciali   all'art.   616   (ex   273)   contenente
l'elencazione  delle  scuole  e'  aggiunta  la  scuola diretta a fini
speciali in tecniche fitoiatriche.
  Dopo  l'art.  719  (ex 709) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli
relativi all'istituzione del:
                               CAPO XI
       Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche
  Art.  720.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
tecniche fitoiatriche presso l'Universita' di Catania.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore della difesa delle colture.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico".
  Art.  721.  - Il corso di studi ha la durata di due anni, suddivisi
in quattro semestri.
  Ciascun  anno  prevede  300  ore di insegnamento e 250 di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinati  in  venti  per
ciascun anno di corso per un totale di quaranta studenti.
  Art. 722. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di agraria  e,  per
quanto di competenza, le altre facolta'.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 723. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
I semestre:
   botanica agraria;
   zoologia agraria;
   elementi di chimica;
   elementi di agronomia e ecologia agraria;
   tecniche di coltivazioni erbacee;
   tecniche di coltivazioni arboree.
II semestre:
   fitofarmaci;
   piante infestanti;
   nematologia agraria;
   entomologia agraria;
   patologia vegetale;
   parassitologia animale dei vegetali.
III semestre:
   fitobatteriologia;
   malattie non parassitarie;
   virologia vegetale;
   tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
   fitoiatria;
   metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.
IV semestre:
   metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
   mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
   applicazioni fitoiatriche;
   valutazione dei danni da avversita';
   legislazione fitosanitaria e quarantena;
   organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.
  Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
   Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che consistono in
esercitazioni sulla materia del corso e in attivita' sperimentali.
  Art.  724. - L'attivita' pratica comporta, oltre alle esercitazioni
relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi  di  studio
guidati.
  Art. 725. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale
relativo  alla  tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha durata
di almeno 80 ore.
  Art.  726.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  727.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione di fronte ad  una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  728. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di   sovvenzionamento   o   di   utilizzazione   di  strutture  extra
universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 24 maggio 1990
                                                 Il rettore: RODOLICO