Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.163 del 14-7-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le proposte di modifica dello Statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria del 13 luglio 1989, del senato accademico del 25 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione del 28 luglio 1989 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in "tecniche fitoiatriche"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1626 del 24 aprile c.a. e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 28 febbraio 1990 alla istituzione della scuola di cui sopra; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica proposta dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere; Decreta: Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato, con il conseguente spostamento di capi e numerazione, come appresso: Articolo unico Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 616 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche. Dopo l'art. 719 (ex 709) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del: CAPO XI Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche Art. 720. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche presso l'Universita' di Catania. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture. La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico". Art. 721. - Il corso di studi ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri. Ciascun anno prevede 300 ore di insegnamento e 250 di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta studenti. Art. 722. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di agraria e, per quanto di competenza, le altre facolta'. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 723. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: I semestre: botanica agraria; zoologia agraria; elementi di chimica; elementi di agronomia e ecologia agraria; tecniche di coltivazioni erbacee; tecniche di coltivazioni arboree. II semestre: fitofarmaci; piante infestanti; nematologia agraria; entomologia agraria; patologia vegetale; parassitologia animale dei vegetali. III semestre: fitobatteriologia; malattie non parassitarie; virologia vegetale; tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci; fitoiatria; metodologie statistiche applicate alla fitoiatria. IV semestre: metodi e tecniche di lotta biologica integrata; mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci; applicazioni fitoiatriche; valutazione dei danni da avversita'; legislazione fitosanitaria e quarantena; organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso e in attivita' sperimentali. Art. 724. - L'attivita' pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 725. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha durata di almeno 80 ore. Art. 726. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 727. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 728. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 24 maggio 1990 Il rettore: RODOLICO