COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1991 

  Modificazioni  al  provvedimento  C.I.P.  n.  15  del  5 marzo 1986
concernente criteri di aggiornamento per l'adeguamento delle  tariffe
dei  gas  provenienti  da  metano  distribuiti  a  mezzo rete urbana.
(Provvedimento n. 4/1991).
(GU n.31 del 6-2-1991)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale, tra l'altro,  il  Presidente
delegato  del  C.I.P.  e'  stato  delegato ad emanare i provvedimenti
recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo  rete
urbana  conseguenti  alle modifiche dei prezzi di cessione del metano
correlate alle variazioni dei prezzi del gasolio uso riscaldamento;
  Visti  i  provvedimenti C.I.P. n. 22 del 2 luglio 1987, n. 13 del 3
maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  che  i  prezzi  del  gasolio  uso  riscaldamento  presentano
oscillazioni fuori tendenza, sia stagionali che congiunturali;
  Considerata  la  necessita' di equilibrare le variazioni positive e
negative delle tariffe del metano;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Il  punto  2  del  provvedimento  C.I.P.  n. 15 del 5 marzo 1986 e'
modificato come segue:
  Le  tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua
calda sono determinate dal  C.I.P.  al  1›  luglio  di  ciascun  anno
contestualmente alla revisione tariffaria.
  Le  tariffe  per  uso  riscaldamento  individuale  con  o senza uso
promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione  alle
date  del  1› gennaio, 1› marzo, 1› maggio, 1› luglio, 1› settembre e
1› novembre di ogni anno.
  Dette  tariffe  vengono  modificate  al  verificarsi  di variazioni
positive o negative del prezzo del gasolio per uso  riscaldamento  di
almeno 11 L./kg corrispondenti a L./mc 5,89 in termini di metano.
  Le  variazioni  sono  calcolate  come  differenza  tra la media dei
prezzi del gasolio per uso riscaldamento SIF-SIVA, fascia C)  vigenti
nel  bimestre  precedente  quello  previsto  per  la revisione, quali
risultano dai valori comunicati dalla CEE ai sensi del  provvedimento
C.I.P.   n.  26/1982,  ed  il prezzo del gasolio assunto per l'ultima
revisione.
  Per  ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali
di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi
vengono  adeguate  di  0,6045  L./mc  di  metano  con PCS 9.200 Kcal,
corrispondenti a 0,0657 L./Mcal.
  Il  bimestre  di  riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio
per riscaldamento va conteggiato dal terz'ultimo mese  al  giorno  23
dell'ultimo mese precedente alla data della revisione.
  Il  Presidente delegato del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15  settembre  1947,  n.
896,  e'  delegato  ad  emanare i provvedimenti recanti le variazioni
delle tariffe conseguenti alle modifiche dei prezzi di  cessione  del
metano.
   Roma, 30 gennaio 1991
                     Il Ministro dell'industria, del commercio
                   e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                    BATTAGLIA