Modificazioni allo statuto dell'Istituto.(GU n.63 del 15-3-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16; Vista la proposta di istituzione di due scuole dirette a fini speciali per "operatori economici dei servizi turistici" e per "tecnici dell'amministrazione aziendale" approvata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 aprile 1986; Viste le note prot. n. 2338 del 3 settembre 1990 trasmesse dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 51 sono inseriti i seguenti articoli: "Titolo V Scuole dirette a fini speciali - Normativa generale. Art. 52. - Nell'Istituto universitario navale di Napoli sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per: 1) operatori economici dei servizi turistici; 2) tecnici dell'amministrazione aziendale. Art. 53. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 54. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 55. - L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli isctitti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 56. - Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Art. 57. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nal manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 58. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 59. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facolta' interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti o degli istituti coinvolti. Art. 60. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attivita' pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi. Art. 61. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Art. 62. - Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso l'Istituto universitario navale o presso strutture esterne all'Universita' e con essa convenzionate. Alla fine del tirocinio vi sara' una verifica oggetto di valutazione che concorrera', con i risultati degli esami di profitto, ad integrare il curriculum degli studi. Le modalita' di svolgimento dei tirocini e della verifica sono stabiliti nelle normative di ciascuna scuola. Art. 63. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi tursitici Art. 64. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per "operatori economici dei servizi turistici". La scuola ha il compito di fornire una cultura scientifica sui problemi economici del turismo, al fine di provvedere alla formazione professionale di quadri destinati ad attivita' private o pubbliche riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici. La scuola rilascia il diploma di operatore economico dei servizi turistici. Art. 65. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede ottocento ore complessive di insegnamento cosi' articolate: seicento ore di lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e duecento ore di tirocinio guidato. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un massimo di iscritti determinato in numero cento per ciascun anno di corso e per un totale di duecento studenti. Art. 66. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale con i suoi dipartimenti o istituti ed insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola. Art. 67. - Gli insegnamenti impartiti (di durata annuale) sono i seguenti: 1 Anno di corso: economia e politica del turismo; diritto internazionale; geografia del turismo; storia economica del turismo; economia delle imprese turistiche; statistica; lingua inglese; lingua francese o tedesca. 2 Anno di corso: legislazione turistica italiana e comparata; programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici; statistica ed analisi di mercato; statistica del turismo; economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica; lingua inglese; lingua francese o tedesca. Oltre gli insegnamenti sopra indicati potranno essere svolti corsi liberi di cultura e di aggiornamento, nonche' seminari, conferenze, esercitazioni, viaggi di istruzione, etc., ritenuti idonei ad una migliore formazione e preparazione degli allievi nel campo delle discipline turistiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 68. - L'attivita' pratica comporta uno stage presso operatori del settore. Art. 69. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nell'analisi dei casi concreti connessi con gli argomenti trattati dagli insegnamenti specialistici ed ha una durata di duecento ore. Art. 70. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: al termine delle lezioni hanno luogo nelle sessioni previste dalle norme universitarie, gli esami di profitto delle discipline previste dal piano di studio per ciascun anno di corso, nonche' l'accertamento del tirocinio avvenuto. Le commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono nominate dal direttore della scuola e sono composte da tre membri scelti fra i docenti della scuola. Lo studente potra' essere ammesso alla prova finale solo dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal presente statuto e aver svolto il tirocinio pratico. Art. 71. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, di carattere interdisciplinare su tema concordato con il direttore o con il vice-direttore della scuola. La commissione giudicatrice della prova finale e' composta dai membri docenti del consiglio di scuola. L'esame di diploma potra' essere sostenuto a partire dalla sessione estiva del secondo anno di iscrizione. NORMATIVA SPECIFICA Scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale Art. 72. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per "tecnici dell'amministrazione aziendale". La scuola ha il compito di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie di gestione di organizzazione e di controllo proprie delle funzioni operative aziendali nei vari ambiti settoriali della produzione originaria, dell'industria, della distribuzione, degli enti pubblici e dei servizi. La scuola rilascia il diploma di "tecnico dell'amministrazione aziendale". Art. 73. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede ottocento ore complessive di insegnamento cosi' articolate: seicento ore di lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e duecento ore di tirocinio guidato. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti. L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata. Art. 74. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di economia dei trasporti e del commercio internazionale con i suoi dipartimenti o istituti ed insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti (di durata semestrale) sono i seguenti: 1 Anno: Primo semestre: matematica generale; istituzioni di economia politica; istituzioni di diritto privato; contabilita' aziendale; lingua inglese (corso annuale). Secondo semestre: statistica aziendale; economia dei settori industriali; diritto commerciale; gestione aziendale. 2 Anno: Primo semestre: Lo studente potra' scegliere uno dei seguenti indirizzi: a) indirizzo bancario: economia monetaria e creditizia; tecnica bancaria dei crediti; tecnica dei cambi; costi e ricavi bancari; tecnica del commercio internazionale; finanziamenti di azienda; b) indirizzo industriale: organizzazione e gestione della produzione; tecnica e politiche di vendita; organizzazione del lavoro; contabilita' industriale; metodi quantitativi per le decisioni aziendali; analisi e contabilita' dei costi; c) indirizzo commerciale: tecnica del commercio internazionale; economia e tecnica delle aziende mercantili; tecnica e politiche di vendita; analisi e contabilita' dei costi; marketing; tecnica delle ricerche di mercato; d) indirizzo agrario: economia dell'azienda agraria; metodi di contabilita' ed analisi di efficienza; tecnica commerciale dei prodotti agricoli; tecnica del commercio internazionale; diritto agrario; metodi quantitativi per le decisioni aziendali; e) indirizzo turistico: economia e politica del turismo; economia e tecnica delle aziende alberghiere; tecnica delle ricerche di mercato; lingua tedesca o francese; economia e tecnica delle imprese turistiche; economia e tecnica delle imprese di trasporto; f) indirizzo professionale: diritto tributario; legislazione del lavoro e problemi sindacali; tecnica della revisione aziendale; contabilita' degli enti pubblici; finanza aziendale; metodi quantitativi per la revisione contabilita'; g) indirizzo dei trasporti: economia e tecnica delle imprese di trasporto; estimo navale; analisi e contabilita' dei costi; tecnica del commercio internazionale; finanza internazionale; tecnica dei cambi. Secondo semestre: uno stage presso una azienda del settore. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 76. - L'attivita' pratica comporta uno stage presso un'azienda di cui al precedente articolo. Art. 77. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attivita' svolte presso aziende del settore ed ha durata di duecento ore. Art. 78. - La frequenza ai corsi e del tirocinio e' obbligatoria. Gli esami di profitto e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: gli esami nelle discipline impartite si svolgono alla fine dei corsi semestrali o annuali; l'esame di tirocinio pratico consiste nella stesura di un rapporto di tipo professionale sui problemi affrontati durante lo stage in azienda sotto la guida di un docente della scuola. Art. 79. - L'esame di diploma consiste nella discussione del rapporto di cui all'art. 78 di fronte ad una commissione composta da sette docenti della scuola. Lo studente puo' sostenere l'esame di diploma soltanto dopo aver superato gli esami in tutti i corsi di primo e secondo anno e aver svolto il tirocinio in azienda. L'esame di diploma potra' essere sostenuto a partire dalla sessione estiva del secondo anno di iscrizione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 11 settembre 1990 Il rettore: FERRARA