ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Istituto.
(GU n.63 del 15-3-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Istituto  universitario  navale di Napoli,
approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n.  1570,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;
  Vista  la  proposta  di  istituzione  di  due scuole dirette a fini
speciali per  "operatori  economici  dei  servizi  turistici"  e  per
"tecnici   dell'amministrazione  aziendale"  approvata  dagli  organi
accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli;
  Udito  il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 19 aprile 1986;
  Viste  le  note  prot.  n.  2338 del 3 settembre 1990 trasmesse dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
   Dopo l'art. 51 sono inseriti i seguenti articoli: "Titolo V Scuole
dirette a fini speciali - Normativa generale.
  Art.  52.  -  Nell'Istituto  universitario  navale  di  Napoli sono
istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per:
   1) operatori economici dei servizi turistici;
   2) tecnici dell'amministrazione aziendale.
  Art.  53.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 54. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  a  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove
vengono  indicate  nel  bando  di  concorso per ciascuna scuola. Sono
ammessi ai corsi  i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle
iscrizioni  disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La  commissione  per  l'esame  di  ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  55.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
isctitti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.  I  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  56.  -  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  57.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nal  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 58. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980
e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982, dalle altre componenti previste dall'art.  94  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980.  In  ogni  caso  al
consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una  rappresentanza   dei
ricercatori  che  svolgono  attivita'  nella  scuola,  secondo quanto
previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
162/1982.
  Art.  59.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera   dei  consigli  delle  facolta'
interessate, sentiti i consigli dei  dipartimenti  o  degli  istituti
coinvolti.
  Art. 60. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La  frequenza  della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
Le modalita' di accertamento della  frequenza  sono  determinate  dal
manifesto degli studi.
  Art.  61.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai sensi dell'art.  10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982.
  Art.  62.  -  Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente,
presso l'Istituto universitario navale  o  presso  strutture  esterne
all'Universita' e con essa convenzionate.
  Alla   fine   del  tirocinio  vi  sara'  una  verifica  oggetto  di
valutazione che concorrera', con i risultati degli esami di profitto,
ad integrare il curriculum degli studi.
  Le  modalita'  di  svolgimento  dei  tirocini e della verifica sono
stabiliti nelle normative di ciascuna scuola.
  Art. 63. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.
                         NORMATIVA SPECIFICA
                    Scuola diretta a fini speciali
            per operatori economici dei servizi tursitici
  Art.  64.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali per
"operatori economici dei servizi turistici".
  La  scuola  ha  il  compito  di fornire una cultura scientifica sui
problemi economici del turismo, al fine di provvedere alla formazione
professionale  di  quadri  destinati ad attivita' private o pubbliche
riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.
  La  scuola  rilascia  il diploma di operatore economico dei servizi
turistici.
  Art. 65. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
ottocento ore complessive di insegnamento cosi' articolate:  seicento
ore  di  lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e
duecento ore di tirocinio guidato.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un massimo di iscritti  determinato  in  numero  cento  per
ciascun anno di corso e per un totale di duecento studenti.
  Art.  66.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
economia dei trasporti e del  commercio  internazionale  con  i  suoi
dipartimenti o istituti ed insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della Scuola.
  Art.  67.  -  Gli insegnamenti impartiti (di durata annuale) sono i
seguenti:
 1  Anno di corso:
   economia e politica del turismo;
   diritto internazionale;
   geografia del turismo;
   storia economica del turismo;
   economia delle imprese turistiche;
   statistica;
   lingua inglese;
   lingua francese o tedesca.
 2  Anno di corso:
   legislazione turistica italiana e comparata;
   programmazione e organizzazione del territorio
a fini turistici;
   statistica ed analisi di mercato;
   statistica del turismo;
   economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica;
   lingua inglese;
   lingua francese o tedesca.
  Oltre  gli insegnamenti sopra indicati potranno essere svolti corsi
liberi di cultura e di aggiornamento, nonche'  seminari,  conferenze,
esercitazioni,  viaggi  di  istruzione,  etc., ritenuti idonei ad una
migliore formazione e preparazione  degli  allievi  nel  campo  delle
discipline turistiche.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  68. - L'attivita' pratica comporta uno stage presso operatori
del settore.
  Art.  69. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal consiglio della scuola, consiste nell'analisi dei  casi
concreti  connessi  con  gli  argomenti  trattati  dagli insegnamenti
specialistici ed ha una durata di duecento ore.
  Art.  70.  -  La  frequenza  ai  corsi  e  del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami  annuali  e  di  tirocinio  pratico si svolgono nel modo
seguente:
   al termine delle lezioni hanno luogo nelle sessioni previste dalle
norme universitarie, gli esami di profitto delle discipline  previste
dal piano di studio per ciascun anno di corso, nonche' l'accertamento
del tirocinio avvenuto.
  Le  commissioni  giudicatrici degli esami di profitto sono nominate
dal direttore della scuola e sono composte da tre membri scelti fra i
docenti della scuola.
  Lo  studente potra' essere ammesso alla prova finale solo dopo aver
sostenuto tutti gli esami previsti dal presente statuto e aver svolto
il tirocinio pratico.
  Art.  71.  -  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta,  di  carattere  interdisciplinare   su   tema
concordato con il direttore o con il vice-direttore della scuola.
  La  commissione  giudicatrice  della  prova  finale e' composta dai
membri docenti del consiglio di scuola.
  L'esame di diploma potra' essere sostenuto a partire dalla sessione
estiva del secondo anno di iscrizione.
                         NORMATIVA SPECIFICA
                    Scuola diretta a fini speciali
              per tecnici dell'amministrazione aziendale
  Art.  72.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali per
"tecnici dell'amministrazione aziendale".
  La  scuola  ha  il  compito  di preparare giovani professionalmente
qualificati nelle metodologie di  gestione  di  organizzazione  e  di
controllo  proprie delle funzioni operative aziendali nei vari ambiti
settoriali  della  produzione   originaria,   dell'industria,   della
distribuzione, degli enti pubblici e dei servizi.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di "tecnico dell'amministrazione
aziendale".
  Art. 73. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
ottocento ore complessive di insegnamento cosi' articolate:  seicento
ore  di  lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e
duecento ore di tirocinio guidato.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinato  in  trenta  per
ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.
  L'iscrizione  alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno
una lingua straniera scritta e parlata.
  Art.  74.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
economia dei trasporti e del  commercio  internazionale  con  i  suoi
dipartimenti o istituti ed insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti (di durata semestrale) sono i
seguenti:
 1  Anno:
   Primo semestre:
    matematica generale;
    istituzioni di economia politica;
    istituzioni di diritto privato;
    contabilita' aziendale;
    lingua inglese (corso annuale).
   Secondo semestre:
    statistica aziendale;
    economia dei settori industriali;
    diritto commerciale;
    gestione aziendale.
  2  Anno:
   Primo semestre:
  Lo studente potra' scegliere uno dei seguenti indirizzi:
    a) indirizzo bancario:
    economia monetaria e creditizia;
    tecnica bancaria dei crediti;
    tecnica dei cambi;
    costi e ricavi bancari;
    tecnica del commercio internazionale;
    finanziamenti di azienda;
    b) indirizzo industriale:
    organizzazione e gestione della produzione;
    tecnica e politiche di vendita;
    organizzazione del lavoro;
    contabilita' industriale;
    metodi quantitativi per le decisioni aziendali;
    analisi e contabilita' dei costi;
    c) indirizzo commerciale:
    tecnica del commercio internazionale;
    economia e tecnica delle aziende mercantili;
    tecnica e politiche di vendita;
    analisi e contabilita' dei costi;
    marketing;
    tecnica delle ricerche di mercato;
   d) indirizzo agrario:
    economia dell'azienda agraria;
    metodi di contabilita' ed analisi di efficienza;
    tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
    tecnica del commercio internazionale;
    diritto agrario;
    metodi quantitativi per le decisioni aziendali;
   e) indirizzo turistico:
    economia e politica del turismo;
    economia e tecnica delle aziende alberghiere;
    tecnica delle ricerche di mercato;
    lingua tedesca o francese;
    economia e tecnica delle imprese turistiche;
    economia e tecnica delle imprese di trasporto;
   f) indirizzo professionale:
    diritto tributario;
    legislazione del lavoro e problemi sindacali;
    tecnica della revisione aziendale;
    contabilita' degli enti pubblici;
    finanza aziendale;
    metodi quantitativi per la revisione contabilita';
    g) indirizzo dei trasporti:
    economia e tecnica delle imprese di trasporto;
    estimo navale;
    analisi e contabilita' dei costi;
    tecnica del commercio internazionale;
    finanza internazionale;
    tecnica dei cambi.
   Secondo semestre:
    uno stage presso una azienda del settore.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 76. - L'attivita' pratica comporta uno stage presso un'azienda
di cui al precedente articolo.
  Art.  77. - Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal consiglio della scuola, consiste  in  attivita'  svolte
presso aziende del settore ed ha durata di duecento ore.
  Art. 78. - La frequenza ai corsi e del tirocinio e' obbligatoria.
  Gli  esami  di profitto e di tirocinio pratico si svolgono nel modo
seguente:
   gli  esami  nelle  discipline  impartite si svolgono alla fine dei
corsi semestrali o annuali;
   l'esame di tirocinio pratico consiste nella stesura di un rapporto
di tipo professionale sui problemi affrontati  durante  lo  stage  in
azienda sotto la guida di un docente della scuola.
  Art.  79.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella discussione del
rapporto di cui all'art. 78 di fronte ad una commissione composta  da
sette docenti della scuola.
  Lo  studente  puo'  sostenere l'esame di diploma soltanto dopo aver
superato gli esami in tutti i corsi di primo e secondo  anno  e  aver
svolto il tirocinio in azienda.
  L'esame di diploma potra' essere sostenuto a partire dalla sessione
estiva del secondo anno di iscrizione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 11 settembre 1990
                                                  Il rettore: FERRARA