Linee guida per l'uso dei videoterminali nelle pubbliche amministrazioni.(GU n.67 del 20-3-1991)
Vigente al: 20-3-1991
A tutti i Ministeri - Gabinetto Alle Aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Direzione generale Ai presidenti degli enti pubblici non economici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti e degli organismi nazionali degli ordini e dei collegi professionali) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle province (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'ANIACAP) Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'ANIACAP Alla Federazione italiana consorzi ed enti di industrializzazione (FICEI) e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento affari giuridici e legislativi Ufficio del coordinamento amministrativo Dipartimento degli affari regionali Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Questo Dipartimento, avvalendosi dei poteri di indirizzo e coordinamento attribuitigli in materia di pubblico impiego dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), e in adempimento delle norme contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989 in materia di coordinamento delle iniziative di pianificazione informatica della pubblica amministrazione, nonche' delle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro contenute nei recenti accordi di lavoro del personale appartenente ai vari comparti di contrattazione pubblica, ritiene opportuno fornire alcune linee guida per indirizzare i responsabili dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni verso il migliore impiego del personale adibito all'uso di apparecchiature informatiche dotate di schermo alfanumerico o grafico. Cio' sotto il duplice profilo di igiene e sicurezza e di efficienza dell'organizzazione del lavoro. Tali linee sono state redatte con la collaborazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', dell'ISPESL, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro (ex art. 393 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955) e della commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione. 1) Campo di applicazione. A) Le presenti linee guida riguardano l'uso di apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di presentazione visiva utilizzato, quali videoterminali, personal computer o assimilati, sistemi di scrittura o altre apparecchiature per l'elaborazione di dati, testi o immagini che impieghino tale dispositivo. B) Sono esclusi: macchine calcolatrici; registratori di cassa; macchine di videoscrittura senza schermo, ancorche' dotate di dispositivi di parziale visualizzazione del testo; pannelli di controllo quali, ad esempio, quelli utilizzati nelle cabine di regia o negli elaboratori di processi; apparecchiature che prevedano l'utilizzazione diretta da parte del pubblico; sistemi denominati "portatili" quando non utilizzati in via continuativa nel posto di lavoro. 2) Identificazione dei soggetti. Destinatario delle presenti disposizioni e' il personale della pubblica amministrazione che opera utilizzando, in via continuativa, le apparecchiature di cui al precedente punto 1), lettera A), per almeno quattro ore al giorno. 3) Orario di lavoro. L'utilizzazione continuativa delle predette apparecchiature comporta la necessita' di prevedere interruzioni nel loro impiego; peraltro l'estrema varieta' delle loro caratteristiche nelle diverse realta' lavorative e la conseguente eterogeneita' delle modalita' di utilizzo rende indispensabile che detto personale debba essere adibito ad attivita' lavorative diverse per un periodo di dieci minuti non cumulabili per ogni ora di lavoro. 4) Informazioni e formazione del personale. Ogni dipendente, prima di essere adibito alla specifica attivita', deve ricevere un'adeguata formazione sulle modalita' di utilizzazione delle predette apparecchiature e informazioni sulla sicurezza e sulla salute connesse con il posto di lavoro. Deve venire aggiornato sulle predette modalita' ogni volta che l'organizzazione del posto di lavoro viene modificata in modo sostanziale. A ciascun dipendente inoltre debbono essere consegnate guide pratiche illustrative del comportamento da tenere durante l'utilizzo delle apparecchiature al fine di evitare una condotta che possa ledere la sua integrita' fisica. 5) Sorveglianza sanitaria. Oltre al requisito dell'idoneita' fisica all'espletamento dell'attivita' lavorativa, e' richiesto al dipendente anche un'apposita idoneita' visiva da accertarsi, a cura dell'amministrazione, attraverso la competente unita' sanitaria locale, all'atto dell'impiego a lavori con l'utilizzo di una o piu' delle apparecchiature precedentemente descritte. Per tale personale va prevista una visita oculistica almeno triennale relativa alla funzione visiva correlata alla specificita' della mansione. Dopo i quarantacinque anni di eta' del dipendente la visita va effettuata ogni due anni o per intervalli minori, a richiesta dell'interessato, quando egli abbia fondati sospetti di una sopravvenuta alterazione della propria funzione visiva. Tutto cio' al fine di evidenziare eventuali patologie ancora allo stato latente che potrebbero venire aggravate dall'impegno visivo. 6) Caratteristiche tecniche delle apparecchiature. I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione ed una forma chiara, una grandezza sufficiente in relazione alla distanza operativa di visione piu' frequente; vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamenti o da altre forme d'instabilita'. Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo deve essere facilmente regolabile da parte dell'utilizzatore. Lo schermo deve essere girevole, inclinabile e mobile onde adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore e deve essere esente da riflessi e riverberi. La tastiera deve essere inclinabile e distaccata dallo schermo per evitare al dipendente una posizione stancante per le braccia e le mani. La tastiera deve avere una superficie opaca ad evitare i riflessi. Le amministrazioni dovranno provvedere all'atto dell'acquisizione delle apparecchiature in oggetto a richiedere alle societa' fornitrici una specifica dichiarazione sulle radiazioni emesse e sulla non nocivita' delle stesse rilasciata da istituzioni pubbliche o private, italiane o internazionali (preferibilmente europee) e specializzate in tal campo. La documentazione di cui sopra sara' dalle amministrazioni statali inoltrata al Provveditorato generale dello Stato che provvedera' alla registrazione ed al controllo della stessa, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, con l'Istituto superiore della sanita' e con il Ministero della sanita'. Il Provveditorato generale dello Stato consegnera', a richiesta delle imprese fornitrici o delle singole amministrazioni, copia dell'avvenuta registrazione delle dichiarazioni con le eventuali osservazioni formulate. Le osservazioni o le raccomandazioni saranno vincolanti per le amministrazioni stesse a tutela della salute dei lavoratori addetti alle apparecchiature in oggetto. 7) Requisiti minimi del posto di lavoro. Lo spazio attorno alla tastiera deve essere sufficiente a consentire un appoggio per le mani e l'avambraccio dell'utilizzatore. Il tavolo di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti per permettere una idonea disposizione dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio all'uso dell'apparecchiatura. Il supporto dei documenti, ove occorrente, deve trovarsi sul tavolo, possibilmente allo stesso livello dello schermo, onde ridurre al massimo i movimenti della testa e degli occhi. Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all'utilizzatore liberta' di movimento e posizione comoda; deve avere altezza regolabile e schienale regolabile in altezza e in inclinazione. L'illuminazione dell'ambiente deve permettere condizioni di lavoro soddisfacenti e un contrasto adeguato tra lo schermo e l'ambiente. L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da impedire la presenza di riflessi creati sullo schermo da fonti di luce naturale e/o artificiale collocate in modo inidoneo. In particolare e' da evitare la luce naturale diretta e la posizione del video di fronte a fonti luminose quali finestre o simili nonche' ad attrezzature o pareti di colore chiaro, salvo che tali punti di luce siano muniti di opportuni dispositivi di regolazione. Il livello di rumore, in presenza di stampanti ed altre apparecchiature,deve essere tale da non distrarre l'attenzione e da non ostacolare la parola. Per quanto riguarda il microclima occorre creare e mantenere una condizione confortevole. Le attrezzature appartenenti al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo. Il grado di umidita' deve essere soddisfacente. 8) Raccomandazioni finali. Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere, di facile uso e, se del caso, adattabile al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo. Ai sopraelencati requisiti deve rispondere qualsiasi posto di lavoro pubblico con uso di apparecchiature di cui al precedente punto 1, lettera A), fatta eccezione per quelle particolari attivita' per le quali sia tecnicamente inopportuna l'applicazione di uno o piu' dei requisiti predetti. L'adeguamento alla presente direttiva, mentre puo' essere realizzato tempestivamente per i nuovi ambienti di lavoro, puo' comportare, invece, difficolta' per le installazioni esistenti; pertanto dovra' essere effettuato con la necessaria gradualita'. Per quanto attiene le apparecchiature EDP, la rapida obsolescenza tecnologica cui le stesse vanno soggette puo' costituire, di per se', una utile e tempestiva occasione di adeguamento. Il Ministro: GASPARI