UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.173 del 25-7-1991)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 1989 "Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita'  per
gli anni 1986-1990";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del
16 maggio 1990;  del  senato  accademico  del  24  maggio  1990;  del
consiglio di amministrazione del 24 maggio 1990;
  Visto l'art. 16 della la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Viste  le  osservazioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. 2602
del 7 luglio 1990;
  Viste le deliberazioni rispettivamente del consiglio di facolta' di
scienze matematiche fisiche  e  naturali  del  21  maggio  1991,  del
consiglio   di   amministrazione  del  27  maggio  1991,  del  senato
accademico del 28 maggio 1991, con le  quali  sono  stati  accolti  i
suggerimenti   del   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e tecnologica e  approvati  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 10
ottobre 1990;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata  approvato
e  modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 17, all'elenco delle lauree che conferisce la facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali  e'  aggiunta  la  laurea  in
scienze geologiche.
  Dopo  l'art.  23,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli 24, 25,  26
e 27, come di seguito riportati, relativi all'ordinamento degli studi
del corso di laurea in scienze geologiche:
  Art.  24  (Corso  di  laurea  in scienze geologiche). - Il corso di
laurea in scienze geologiche ha  la  durata  di  cinque  anni  ed  e'
articolato  in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con
indirizzo geofisico e geologico-strutturale.
  L'accesso al corso di laurea  e'  regolato  dalle  disposizioni  di
legge.
  Il  numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non
meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.
  Ciascun corso di insegnamento comporta  uno  svolgimento  di  circa
novanta   ore,   comprensive  di  lezioni,  esercitazioni,  attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori  per  un totale di trecento ore; ai fini della valutazione
finale, lo studente sosterra' l'esame  integrato  con  la  disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e  circa  ottocento  nel  biennio;  in  tale computo sono comprese le
lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le  esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
  L'organizzazione  didattica  per  i  corsi  a svolgimento intensivo
semestralizzato e' demandata  alle  singole  facolta'  e/o  corsi  di
laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita',
secondo le leggi vigenti.
  Art.  25  (Triennio  di  base).  -  Il triennio di base comprende i
seguenti insegnamenti irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per  l'esame  di  profitto  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti  approvato  con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non meno di sei giorni.
  Sara' compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia
delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite
ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di
rilevamento  geologico,  o,  se organizzato come campagna estiva, sia
delle modalita' di partecipazione di diversi  docenti  del  corso  di
laurea stesso.
  La  distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua  inglese,  che  si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione al biennio di applicazione e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche, primo e secondo  corso,  fisica  sperimentale,  primo  e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami  previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio  su  richiesta viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
  Art.  26 (Biennio di applicazione, indirizzo geofisico e geologico-
strutturale). - Il biennio di  applicazione,  indirizzo  geofisico  e
geologico-strutturale,  definisce  uno  specifico settore culturale e
scientifico-professionale.
  L'indirizzo e' costituito da otto corsi  di  novanta  ore,  di  cui
cinque  caratterizzanti,  che  vengono inseriti tutti a statuto nella
sede di attivazione.
  Le  restanti  tre  discipline  sono  scelte  dagli  studenti  nella
apposita lista delle discipline attivate dalle facolta'.
 Discipline caratterizzanti:
    1) fisica della terra solida;
    2) sismologia;
    3) geologia strutturale;
    4) geologia del cristallino;
    5) geodinamica.
 Lista delle discipline facoltative:
    1) prospezioni geofisiche;
    2) geofisica applicata;
    3) geofisica marina;
    4) fisica del vulcanismo;
    5) vulcanologia;
    6) geotermia;
    7) sismica applicata;
    8) geodesia e cartografia;
    9) esplorazione geologica del sottosuolo;
   10) geomagnetismo;
   11) giacimenti minerari;
   12) geologia regionale;
   13) oceanografia fisica;
   14) calcolo automatico;
   15) sismometria;
   16) geochimica applicata;
   17) complementi di geofisica;
   18) geofisica mineraria;
   19) paleomagnetismo;
   20) tettonofisica.
  Art. 27 (Norme finali). - L'ammissione all'esame di laurea comporta
il  superamento di non meno di ventiquattro esami, ed il colloquio di
lingua inglese.
  Gli studenti, per la tesi  di  laurea  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche, il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Potenza, 28 maggio 1991
                                                  Il rettore: FONSECA