Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.173 del 25-7-1991)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specificita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: 8) tecnica enologica. Dopo l'art. 326 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione: Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica Art. 327. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica presso l'Universita' degli studi di Sassari. La scuola ha il compito di preparare del personale con competenze specifiche nel settore dell'enologia. La scuola rilascia il diploma di tecnico enologo. Art. 328. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a quindici studenti per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti. Art. 329. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria a cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 330. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale); 2) chimica enologica (annuale); 3) microbiologia enologica (annuale); 4) enzimologia (semestrale), ed inoltre quattro corsi opzionali. 2 Anno: 1) tecnologia enologica (annuale); 2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale); 3) controllo di qualita': analisi strumentale e analisi sensoriale (semestrale); 4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale); 5) legislazione vitivinicola (semestrale), ed inoltre due corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali): approvvigionamenti e mercato; automazione del ciclo produttivo; chimica delle fermentazioni; condizionamento e imballaggio; detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; elementi di viticoltura; materiali enologici; organizzazione aziendale e marketing; tecniche di filtrazione e stabilizzazione; utilizzazione dei sottoprodotti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 331. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota e industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 332. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 333. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 334. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attivita' svolta. Art. 335. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 giugno 1990 Il rettore