UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.173 del 25-7-1991)

                             IL RETTORE
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n.  1592;  nonche'
riconosciute    le    esigenze    di    specificita'   professionale,
disponibilita' di  personale  docente  e  non  docente  e  di  idonee
strutture  ed  attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare  il  primo
comma dell'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella normativa generale sulle  scuole  dirette  a  fini  speciali,
all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole
e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:
   8) tecnica enologica.
  Dopo  l'art. 326 e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dalla intitolazione:
         Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica
  Art. 327. - E' istituita una scuola  diretta  a  fini  speciali  in
tecnica enologica presso l'Universita' degli studi di Sassari.
  La  scuola  ha il compito di preparare del personale con competenze
specifiche nel settore dell'enologia.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico enologo.
  Art. 328. - La scuola ha  la  durata  di  due  anni.  Ciascun  anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti pari a quindici studenti  per
ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art.  329. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria a cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 330. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti  (annuali  o
semestrali come per ciascuno indicato):
 1› Anno:
   1)   elementi   di   chimica   generale   e  di  chimica  organica
(semestrale);
   2) chimica enologica (annuale);
   3) microbiologia enologica (annuale);
   4) enzimologia (semestrale),
ed inoltre quattro corsi opzionali.
  2› Anno:
   1) tecnologia enologica (annuale);
   2) macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale);
   3) controllo di qualita': analisi strumentale e analisi sensoriale
(semestrale);
   4) nozioni di informatica e applicazioni  all'industria  enologica
(semestrale);
   5) legislazione vitivinicola (semestrale),
ed inoltre due corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   approvvigionamenti e mercato;
   automazione del ciclo produttivo;
   chimica delle fermentazioni;
   condizionamento e imballaggio;
   detergenza   e   sanificazione   degli  impianti  delle  industrie
alimentari;
   elementi di viticoltura;
   materiali enologici;
   organizzazione aziendale e marketing;
   tecniche di filtrazione e stabilizzazione;
   utilizzazione dei sottoprodotti.
  Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio  di  ciascun
anno  gli  studenti  dovranno  presentare  un  piano sulla base delle
indicazioni contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che  indichera'
l'effettiva  attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  331.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni  di  analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione di prove
pratiche su impianti pilota e industriali in relazione alle  esigenze
di  ciascun  corso  e alle specifiche indicazioni del consiglio della
scuola.
  Art. 332. - Il tirocinio, che  si  svolge  sotto  la  guida  di  un
docente   designato   dal  consiglio  della  scuola,  consiste  nella
esecuzione di una serie  di  prove  pratiche  connesse  all'esercizio
dell'attivita'  professionale  del diplomando e nella preparazione di
una relazione scritta che riporti una dettagliata  descrizione  degli
obiettivi  del  lavoro,  delle  metodologie  adottate e dei risultati
ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La  durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  333.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Gli  esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza
di una commissione composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti.
  Art.  334.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della  scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti,
di un elaborato predisposto durante  il  tirocinio  e  relativo  alla
attivita' svolta.
  Art.  335. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  dell'11 luglio 1980, n. 382 e del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Sassari, 7 giugno 1990
                                                           Il rettore