Approvazione di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.(GU n.200 del 27-8-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 5 luglio 1990 e 15 gennaio 1991 presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 023275 del 9 ottobre 1990, n. 121692 dell'8 aprile 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione di quelle in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma: 1) condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilita' alle tariffe emesse in forma collettiva delle analoghe tariffe individuali emesse nella forma temporanea per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita', individuate con i codici numeri 11, 11/S, 11/R, 11/G, 11/D, 11/CD, 29, 11-u, 11/D-u, 11/CD-u, 29-u, 11i, 11/Si, 11/Ri, 11/Gi, 11/Di, 29i, 11i-u, 11/Di-u e 29i-u, sostitutive delle condizioni approvate con decreto ministeriale n. 18562 del 7 giugno 1990; 2) condizioni speciali di polizza regolanti l'attribuzione, per l'anno 1989, di un bonus di tariffa ai contratti del portafoglio diretto emessi nelle tariffe individuali e collettive agganciate alle gestioni speciali Moneta forte e Fondo INA o con prestazioni espresse in ECU; 3) condizioni per la determinazione dell'aliquota minima di retrocessione del rendimento lordo della gestione separata riconosciuta sui contratti di rendita vitalizia immediata in corso di godimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 agosto 1991 Il Ministro: BODRATO