MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 4 ottobre 1991, n. 20 

  Disposizioni  relative all'applicazione della legge 27 maggio 1991,
n. 165.
(GU n.251 del 25-10-1991)
 
 Vigente al: 25-10-1991  
 

                                   Agli  Assessorati   alla   sanita'
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  a statuto speciale
                                  Agli Assessorati alla sanita' delle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Al Ministero delle finanze
                                  Al Ministero del tesoro
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione
                                  Al Ministero dei lavori pubblici
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste
                                  Al Ministero dei trasporti
                                  Al Ministero delle  poste  e  delle
                                  telecomunicazioni
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  Al   Ministero  del  commercio  con
                                  l'estero
                                  Alla   Segreteria   del   Consiglio
                                  superiore di sanita'
                                  Alla   Segreteria   del   Consiglio
                                  sanitario nazionale
                                  Alla Direzione  generale  AA.AA.  e
                                  personale
                                  Alla   Direzione   generale  igiene
                                  alimenti e nutrizione
                                  Alla  Direzione  generale  medicina
                                  sociale
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  ospedali
                                  Alla   Direzione    generale    del
                                  servizio farmaceutico
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  veterinari
                                  Al Servizio centrale programmazione
                                  sanitaria
                                  Al Servizio ispettivo
                                  All'Ufficio attuazione S.S.N.
                                  Al   Comando  antisofisticazioni  e
                                  sanita' carabinieri
                                  Alla   Croce  rossa  italiana  sede
                                  nazionale
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini dei medici
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini dei farmacisti
                                  Al    Ministero    della     marina
                                  mercantile
                                  Al  Ministero  delle partecipazioni
                                  statali
                                  Al Ministero del  turismo  e  dello
                                  spettacolo
                                  Al  Ministero  per i beni culturali
                                  ed ambientali
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  A  Ministero   dell'universita'   e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Al  Dipartimento  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Al      Dipartimento     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  Al      Dipartimento     per     il
                                  coordinamento   della    protezione
                                  civile
                                  Al   Dipartimento  per  gli  affari
                                  sociali
                                  Al  Dipartimento  per  gli   affari
                                  regionali      e     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Al Dipartimento per i problemi  per
                                  le aree urbane
                                  Al  Dipartimento per i rapporti con
                                  il parlamento
                                  All'I.S.P.E.S.L.
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  All'Ufficio di Gabinetto
                                  All'Ufficio legislativo
                        CIRCOLARE ESPLICATIVA
  La recente introduzione della legge del 27 maggio 1991, n. 165, che
rende obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite virale B pone  il
nostro  Paese  all'avanguardia  nel campo della prevenzione di questa
malattia.
  Vengono di  seguito  riportate  alcune  note  esplicative  relative
all'articolato  della  legge  al  fine  di  rendere  omogenea  la sua
applicazione sul territorio nazionale.
Articolo 1.
  L'art. 1 della legge  definisce  il  campo  di  applicazione  della
vaccinazione individuando due categorie destinatarie e cioe':
   1) tutti i nuovi nati nel primo anno di vita: a costoro il vaccino
antiepatite  virale  B  deve  essere somministrato, secondo lo schema
Piazza,  al  terzo,  al  quinto   ed   undicesimo   mese   di   vita,
preferibilmente  nei  muscoli  della  regione  antero-laterale  della
coscia, nella stessa seduta in cui vengono  somministrati  i  vaccini
antipolio,    antidifterico   ed   antitetanico.   Tale   schema   di
somministrazione  deve  essere  applicato   per   tutti   i   vaccini
antiepatite virale B attualmente utilizzati in Italia.
  Nel protocollo di esecuzione delle vaccinazioni allegato al decreto
ministeriale 3 ottobre 1991 sono indicati i dosaggi;
   2)  tutti gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di vita: a
costoro il vaccino verra' somministrato nel deltoide  secondo  quanto
stabilito  dal  protocollo di esecuzione. La procedura vaccinale puo'
essere avviata in un qualunque giorno decorrente  tra  il  compimento
dell'undicesimo e dodicesimo anno di vita.
  Al  fine  di  raggiungere  in questa coorte una alta percentuale di
soggetti  correttamente   vaccinati   e'   necessaria   un'opera   di
sensibilizzazione   a  livello  scolastico  indirizzata  ai  docenti,
genitori e ragazzi stessi, in modo da  far  rilevare  l'importanza  e
necessita' della vaccinazione.
  L'obbligo  per  questa  seconda classe di eta' e' limitato ai primi
dodici anni di applicazione della legge, cioe' e' limitato al periodo
necessario ad ottenere la saldatura immunitaria  fra  i  primi  nuovi
nati  e  gli  ultimi dodicenni: in tal modo, nell'arco di dodici anni
avremo gia' realizzato l'immunizzazione  di  ventiquattro  coorti  di
eta'.
Articolo 2.
  L'art.  2  indica  i  centri  deputati  alla  esecuzione  dei cicli
vaccinali individuandoli nei presidi  delle  U.S.L.  e  del  Servizio
sanitario  nazionale.  Il protocollo di esecuzione della vaccinazione
e' quello indicato attraverso il decreto ministeriale emanato ad  hoc
e  che  sara'  aggiornato  a  seconda del progredire delle conoscenze
scientifiche.
  Inoltre,  l'art.  2  prevede  che,  come  per  altre   vaccinazioni
obbligatorie,  anche  per la vaccinazione anti epatite virale B venga
rilasciata gratuitamente il relativo certificato e che  questo  venga
esibito  all'atto  dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo a partire
dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge.
  Gli  adolescenti  al  dodicesimo  anno  di  eta',   esibiranno   la
certificazione  di  avvenuta  vaccinazione al momento dell'ammissione
agli esami di licenza media a partire dall'anno scolastico successivo
all'emanazione dei decreti applicativi di cui agli  articoli  2  e  3
della legge stessa.
  La  stessa  certificazione  e'  indispensabile perche' i nuovi nati
vengano  ammessi  in  comunita'  infantili  di  qualunque  tipo,  ivi
compresa la scuola materna.
  Si  fa  rilevare  come  la certificazione della struttura sanitaria
possa essere sostituita  dall'autocertificazione  introdotta  con  la
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  in  conformita'  a quanto previsto
dall'art. 18.
  Nell'autocertificazione deve obbligatoriamente  essere  specificata
l'unita'  sanitaria  locale  o  il  presidio  del  Servizio sanitario
nazionale presso il quale  e'  avvenuta  o  e'  stata  registrata  la
vaccinazione:  cio',  per  consentire  l'acquisizione d'ufficio della
documentazione, o di sua copia,  secondo  il  disposto  dell'art.  18
della legge n. 241/1990.
Articolo 3.
  In   base  al  disposto  dell'art.  3  della  legge,  correlato  ai
successivi articoli 4 e 8,  comma  1,  della  medesima,  deve  essere
riconosciuto  il diritto ad ottenere la vaccinazione gratuita a tutte
quelle categorie di cittadini che, per motivi sociali, di lavoro,  di
abitudini di vita, sono riconosciute a rischio per epatite virale B e
che  vengono  individuate ed aggiornate con il decreto ministeriale 4
ottobre 1991 a seconda del mutare delle condizioni epidemiologiche  e
delle conoscenze scientifiche.
  Per  informare i soggetti appartenenti a tali categorie va valutata
l'opportunita' di intervenire nei singoli settori utilizzando  canali
informativi a diffusione sia ampia, sia settoriale (giornali, riviste
specializzate) da individuare caso per caso. Ad esempio:
    a)  laboratori  di  analisi per l'individuazione dei portatori di
HBsAg;
    b) strutture sanitarie per coloro che svolgono attivita' di  tipo
sanitario;
    c) uffici sanitari speciali per i viaggiatori;
    d) individuazione di tipologia di informazione (stampa periodica)
per le categorie di cui alla lettera g) del decreto.
Articolo 4.
  L'art.  4 individua nei presidi delle unita' sanitarie locali e del
Servizio  sanitario  nazionale  le  strutture  deputate  a  vaccinare
gratuitamente  i cittadini appartenenti alle categorie a rischio ed a
rilasciare loro la certificazione di avvenuta vaccinazione.
Articolo 5.
  L'art.  5  prevede  l'obbligo  dell'accertamento  dello  stato   di
portatore (ricerca dell'HBsAg) per tutte le gestanti durante il terzo
trimestre di gravidanza.
  Viene fatto obbligo ai responsabili sanitari delle strutture in cui
avviene   il  parto  di  richiedere  l'accertamento  dello  stato  di
portatore qualora la gestante non produca spontaneamente tale esame.
  Ove  la  gestante  fosse  HBsAg  positiva,  il  nuovo  nato  verra'
vaccinato tenuto conto che:
   entro le prime 24 ore vanno somministrate immunoglobine specifiche
al dosaggio di 0,5 ml/kg per via intramuscolare;
   subito  dopo,  e  comunque  entro  la  prima settimana di vita, va
somministrata (preferibilmente nella  regione  antero-laterale  della
coscia)  la prima dose di vaccino in sito diverso da quello in cui e'
avvenuto l'inoculo delle immunoglobuline  specifiche.  Le  successive
vaccinazioni vanno eseguite secondo il protocollo allegato al decreto
ministeriale 3 ottobre 1991.
  E'  d'uopo pertanto che al momento della dimissione la puerpera sia
informata sulla procedura da  seguire  per  il  consolidamento  dello
stato  immunitario  del  bambino,  da effettuare nei mesi successivi,
preferibilmente  presso  le  strutture   di   igiene   pubblica   del
territorio.
  Tutte le spese inerenti all'accertamento dello stato di portatore e
della  immunoprofilassi  sono esenti da ticket ed a totale carico del
Fondo sanitario nazionale.
Articolo 6.
  Ogni struttura deputata all'esecuzione  delle  vaccinazioni  dovra'
tenere ed aggiornare un registro delle vaccinazioni somministrate.
  In tale registro andranno annotati le generalita' del vaccinato, la
sua  data di nascita, l'eventuale appartenenza a categorie a rischio,
la data di somministrazione delle tre dosi di vaccino.
  Tale  registro,  ove  possibile,  dovra'  essere  informatizzato  e
collegato con l'anagrafe comunale.
  I  dati  relativi  alle  vaccinazioni  effettuate  dovranno  essere
trasmessi  alle regioni con cadenza trimestrale e da queste trasmesso
al Ministero della sanita'  -  Direzione  generale  dei  servizi  per
l'igiene  pubblica  -  Divisione  II  - Via Sierra Nevada, 60 - 00144
Roma,  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla   ricezione   dei
corrispondenti dati dalle unita' sanitarie locali.
Articolo 7.
  L'art.  7  individua  i soggetti responsabili in merito all'accesso
alla vaccinazione antiepatite virale B.
  Per coloro che non ottemperino all'obbligo di legge, con esclusione
dei casi previsti nella circolare n.  9  del  26  marzo  1991,  viene
altresi' prevista la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000.
  Viene  demandato  agli organi locali il compito dell'accertamento e
della irrogazione della sanzione.
  Si sottolinea l'obbligo, per gli organi competenti,  di  notificare
all'autorita'  sanitaria  locale  i  casi di inadempienza all'obbligo
vaccinale.
Articolo 8.
  In  questo  articolo  viene  sancita  la  totale  gratuita'   della
vaccinazione antiepatite virale B per i destinatari della legge e per
coloro che appartengono alle categorie a rischio.
Articolo 9.
  L'art.   9   estende  il  diritto  e  l'obbligo  alla  vaccinazione
antiepatite virale B anche per i  cittadini  stranieri  che  abbiano,
comunque, stabile dimora in Italia.
  Ad  ogni buon fine si segnala che l'art. 3 del decreto ministeriale
4 ottobre 1991 che indica le categorie a rischio per le quali permane
il diritto alla vaccinazione gratuita contro l'epatite  B,  ribadisce
che  non  e'  necessaria la determinazione dei Markers pre vaccinali.
Tuttavia, per quanto riguarda le categorie  a  elevato  rischio  puo'
essere   opportuno   effettuare   la   determinazione  dei  marcatori
sierologici dell'HBV per esigenze di profilassi, medicina del  lavoro
e medicina legale a seconda degli obiettivi da perseguire.
  Nel  caso  di  conviventi  con  un  portatore  di  HBsAg e' infatti
importante la ricerca dell'HBsAg prima di procedere alla vaccinazione
al fine di  individuare  l'eventuale  situazione  immunologica  della
persona, eventualmente costituitasi a seguito della convivenza con il
portatore.
  A   vaccinazione   effettuata   e'   anche  necessario  documentare
l'avvenuta copertura immunitaria del convivente  al  fine  di  essere
certi della sua protezione dall'infezione in considerazione della sua
esposizione continua al contagio.
  Nel  caso  di  operatori  sanitari  a  contatto  con  il  sangue e'
necessario procedere alle stesse determinazioni sia prima che dopo la
vaccinazione, al fine di verificare lo stato naturale  nei  confronti
dell'infezione  dell'operatore  prima della vaccinazione e l'avvenuta
protezione contro l'infezione dopo la vaccinazione.
  Il fatto che la  vaccinazione  contro  l'epatite  B  sia  diventata
obbligatoria  per  i  nuovi nati e gli adolescenti al dodicesimo anno
non riduce la necessita' di  un'adeguata  opera  di  informazione  ed
educazione  sanitaria sulle modalita' di trasmissione dell'infezione,
sulle misure di profilassi generale che devono  essere  applicate  in
maniera  sempre piu' capillare, nonche' sul significato della pratica
vaccinale.
                                              Il Ministro: DE LORENZO