MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 3 dicembre 1991, n. 24 

  Legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente disciplina del trattamento
e della commercializzazione  del  latte  alimentare  vaccino  e  suoi
decreti  di  applicazione (decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9
maggio 1991).
(GU n.291 del 12-12-1991)
 
 Vigente al: 12-12-1991  
 

                                   Ai presidenti delle regioni
                                  Ai    presidenti   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Agli assessori della sanita'  delle
                                  regioni
                                     e, per conoscenza:
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste:
                                    Direzione generale  della  tutela
                                  economica
                                    Direzione      generale     della
                                  produzione agricola
                                  Al Ministero dell'industria:
                                    Direzione     generale      della
                                  produzione
                                    Direzione generale del commercio
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Gabinetto
                                  All'Istituto superiore di sanita' -
                                  Laboratorio alimenti
                                  Al Comando carabinieri A.S.
                                  Agli    Istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  Ai     Presidi    multizonali    di
                                  prevenzione
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confcoltivatori
                                  Alla Confindustria federalimentari
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla Confcommercio
                                  All'UNALAT
                                  All'Associazione           italiana
                                  allevatori
                                  Alla FIAMCLAF
                                  All'ANCLI
                                  Alla  Lega  delle cooperative mutue
                                  (ANCA Lega)
                                  Alla FEDERLATTE
                                  All'ASSOLATTE
                                  All'Ufficio di Gabinetto
                                  Alla Segreteria del Sottosegretario
                                  di Stato - Sen. Elena Marinucci
                                  Alla Segreteria del Sottosegretario
                                  di Stato - On. Bruno
                                  Alla Segreteria del Sottosegretario
                                  di Stato - On. M.P. Garavaglia
                                  Alla  Direzione  generale di igiene
                                  pubblica
                                  All'Ufficio centrale di vigilanza
  Con la legge 3 maggio 1989,  n.  169  (Gazzetta  Ufficiale  n.  108
dell'11  maggio  1989)  sono state dettate norme sulla disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare  vaccino
che  hanno  innovato  la  precedente  disciplina  regolata  dal regio
decreto 9 maggio 1929, n. 994, concernente  la  (Vigilanza  igienico-
sanitaria del latte destinato al consumo diretto).
  La  legge n. 169/89 fissa una serie di condizioni che devono essere
rispettate sia in fase di produzione,  sia  in  fase  di  trattamento
termico  e  sia  in  fase di commercializzazione del prodotto finito,
alcune delle quali sono  demandate  a  norme  da  regolamentarsi  con
decreti interministeriali del Ministero della sanita' di concerto con
quello dell'agricoltura e foreste.
  In  applicazione  di  tale  legge  sono  stati  emanati  i  decreti
interministeriali n. 184 e n. 185 (Gazzetta Ufficiale n. 142  del  19
giugno 1991) concernenti rispettivamente:
   1)   le  condizioni  di  produzione  zootecnica,  i  requisiti  di
composizione ed igienico-sanitari  del  latte  crudo  destinato  alla
utilizzazione   per   la  produzione  di  latte  alimentare  trattato
termicamente;
   2)  le  condizioni  di  produzione  zootecnica,  i  requisiti   di
composizione  ed  igienico-sanitari  del  latte  crudo destinato alla
utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di  alta
qualita'.
  Con  l'emanazione  di  tali  decreti  sono  stati  regolamentati in
particolare:
   1) le  prescrizioni  relative  agli  allevamenti  ed  alle  vacche
produttrici   di   latte  crudo,  alle  vaccherie,  all'igiene  della
mungitura, della raccolta, della manipolazione e  del  trasporto  del
latte   crudo,  ai  centri  di  raccolta,  nonche'  ai  requisiti  di
composizione ed igienico-sanitari del latte stesso;
   2) i controlli veterinari da espletarsi presso le vaccherie  ed  i
centri  di  raccolta,  nonche'  quelli sul latte crudo da effettuarsi
presso le vaccherie;
   3) i provvedimenti da adottare nel  caso  di  non  rispetto  delle
condizioni di sanita' e di salute animale, nonche' di non conformita'
del latte crudo ai requisiti prescritti.
  Poiche'  da  parte  di  alcune  regioni e di gran parte del settore
agricolo-produttivo sono stati richiesti  chiarimenti  in  ordine  ai
contenuti della legge ed alle modalita' di applicazione pratica delle
disposizioni  riportate  nei due decreti n. 184 e n. 189, si desidera
con la presente fornire direttive precise per una  loro  corretta  ed
uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale da parte degli
organi sanitari locali di controllo, ai quali sara' cura delle SS.LL.
fornire debita immediata notifica.
1. LEGGE 3 MAGGIO 1989, N. 169.
  1.1.  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge
n. 169/89 e del regolamento CEE n.  1411  del  29  giugno  1971  deve
intendersi  vietata  l'immissione al consumo di latte crudo salvo che
esso venga venduto direttamente dal produttore al  consumatore  nella
stessa  azienda  agricola  di  produzione.  Fino a quando non saranno
diversamente  regolamentate con decreto del Ministro della sanita' di
concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste   le
condizioni  di  produzione e le modalita' di vendita del latte crudo,
la vendita di cui sopra puo' essere effettuata nel solo caso  in  cui
gli  allevamenti  e  le  bovine  lattifere  si trovino di fatto nelle
condizioni minime previste dal decreto ministeriale 9 maggio 1991, n.
184, all'art. 1, comma 1,  lettera  a)  (Prescrizioni  relative  agli
allevamenti ed alle vacche produttrici di latte crudo).
  1. 2. Il termine temporale di 48 ore intercorrente tra la mungitura
ed  il primo ed unico trattamento termico di pastorizzazione (art. 4,
comma 1), che costituisce la caratteristica differenziale  del  latte
per  la  qualificazione  di "fresco", deve essere calcolato a partire
dal momento finale della mungitura, se trattasi di latte  proveniente
da unica mungitura, oppure dal momento finale della seconda mungitura
se  trattasi  di  latte  proveniente  da  due o piu' mungiture, fermo
restando che il latte, se non e' spedito entro due  ore  dal  termine
della  mungitura,  deve  essere  necessariamente ed obbligatoriamente
sottoposto a refrigerazione e conservato a temperatura max. di + 6 ›C
in attesa  del  suo  trasferimento  al  centro  di  raccolta  o  allo
stabilimento di trattamento termico.
  1.3.  Il  "latte  fresco pastorizzato di alta qualita'" puo' essere
messo in commercio solamente  nel  tipo  "intero".  Il  contenuto  di
materia  grassa  non  deve essere inferiore al 3,50%. E' da ritenersi
consentita la standardizzazione della materia grassa  da  effettuarsi
solo presso lo stabilimento di trattamento termico.
  1.4.  Fino  a  quando non sara' abrogata l'ordinanza ministeriale 7
maggio 1986 (Provvedimenti urgenti a seguito dell'incidente  nucleare
di Chernobyl) e' obbligatoria l'indicazione sulle confezioni di latte
UHT  e  di  latte  sterilizzato  della  data  di  produzione  che  si
identifica con la data del giorno del confezionamento.
  1.5. I criteri di giudizio, cui far riferimento  nella  valutazione
dei  risultati degli accertamenti microbiologici effettuati sul latte
sottoposto   a   trattamento   termico,   sono    quelli    riportati
nell'ordinanza   ministeriale   11  ottobre  1978  e  sue  successive
modificazioni.
  1.6. In attesa della ufficializzazione dei metodi di analisi per il
controllo dei requisiti chimico-fisici ed igienico-sanitari del latte
si deve far riferimento ai metodi consigliati dalla CEE ed  a  quelli
FIL/IDF.
  1.7.  Si  raccomanda  una  assidua  azione di controllo sui tipi di
latte trattati termicamente messi in commercio al fine di  verificare
il rispetto dei requisiti per essi prescritti dalla legge n. 169/89.
  Particolare  attenzione  dovra'  essere  riservata al latte "fresco
pastorizzato di alta qualita'"  per  il  quale  la  vigilanza  dovra'
accertare  sia il corretto utilizzo della materia prima, da annotarsi
comunque  negli  appositi  registri  di  carico  e  scarico,  sia  la
rispondenza  ai  requsiti  chimico-fisici  prescritti  quali  criteri
differenziali dal latte "fresco" pastorizzato. In tal senso le SS.LL.
programmeranno un piano di monitoraggio presso  gli  stabilimenti  di
trattamento  termico  produttori  che  tenga  conto della entita' del
prodotto lavorato, del numero di stabilimenti abilitati a  tale  tipo
di  lavorazione  e  della  disponibilita'  materiale  dei  laboratori
ufficiali a far fronte al maggior carico di lavoro.
2. DECRETI 9 MAGGIO 1991, N. 184 E N. 185.
  Come  gia'  detto  in  precedenza  i  due  decreti regolamentano le
condizioni di produzione del latte  crudo  con  particolare  riguardo
alla  sanita'  degli  allevamenti  e  delle  bovine  lattifere,  alle
condizioni strutturali ed igieniche delle vaccherie, alle  operazioni
di  mungitura,  conservazione  e  trasporto  del  latte  crudo  ed ai
requisiti che lo  stesso  deve  presentare  presso  la  vaccheria  e,
solamente per il latte destinato alla produzione del prodotto di alta
qualita', anche presso lo stabilimento di trattamento termico.
2.1. Sanita' degli allevamenti.
  Il  latte  crudo destinato alla produzione di latte alimentare deve
provenire  da  vacche  in  buono  stato  di  salute  appartenenti  ad
allevamenti   ufficialmente  indenni  da  tubercolosi  ed  indenni  o
ufficialmente indenni da brucellosi. Per il solo latte destinato alla
produzione di latte di alta qualita' e' obbligatoria  la  provenienza
da  allevamenti  ufficialmente indenni da brucellosi a partire dal 1›
gennaio 1993.
  Considerata la situazione di  ritardo  nell'azione  di  risanamento
della  brucellosi bovina, e' consentita, fino al 31 dicembre 1992, la
produzione di latte alimentare trattato termicamente  proveniente  da
allevamenti  che non hanno ancora raggiunto la qualifica di indenne o
di ufficialmente indenne da brucellosi alla condizione che tutti  gli
animali   dell'allevamento  abbiano  fornito  esito  negativo  ad  un
accertamento sierologico effettuato nel corso degli ultimi sei  mesi.
Quando   si   verifica   tale  circostanza  il  servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente per  territorio  rilascia  al
proprietario   dell'allevamento   una  idonea  dichiarazione  che  ha
validita' di quattro mesi. Il rinnovo di  tale  dichiarazione  potra'
avvenire  solo  dopo  che  tutti  gli  animali dell'allevamento siano
sottoposti ad un nuovo controllo sierologico con esito negativo.
2.2. Autorizzazioni.
  In applicazione di quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  n.
184/91  ogni vaccheria che conferisce latte destinato alla produzione
di latte trattato termicamente deve essere in possesso  di  specifica
autorizzazione  alla  produzione  rilasciata dall'autorita' sanitaria
locale, che si identifica nel sindaco o in persona  da  lui  delegata
nel rispetto delle leggi vigenti.
  L'atto  amministrativo  che  si estrinseca nell'autorizzazione deve
essere   emanato   a    completamento    dell'istruttoria    tecnico-
amministrativa  a  seguito  di  sopralluogo  favorevole  da parte del
servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  locale,  agli  animali
lattiferi, alle strutture ed all'igiene dei locali della vaccheria.
  Ad  analoga  procedura  devono  essere  assoggettati  i  centri  di
raccolta.
  Qualora le vaccherie, che gia' conferiscono  latte  destinato  alla
produzione  di latte alimentare trattato termicamente, non fossero in
possesso dell'autorizzazione per  mancata  formalizzazione  dell'atto
amministrativo  anche  se  di  fatto  sono  da  tempo sotto controllo
veterinario, si prospetta l'opportunita' di una applicazione graduale
della norma, consistente in un censimento delle vaccherie operanti ed
in una concessione di  autorizzazione  termporanea,  valida  fino  ad
avvenuta   verifica   del   possesso   dei  requisiti  prescritti  da
effettuarsi non oltre il 31 dicembre 1992.
  Qualora   in   sede  di  tale  verifica  fossero  rilevate  carenze
strutturali delle vaccherie l'autorizzazione temporanea potra' essere
prorogata fino all'adeguamento completo ai requisiti  prescritti  dal
decreto  ministeriale  n.  194/91,  da ottenersi comunque entro il 31
dicembre 1994, a condizione comunque che esse presentino i  requisiti
strutturali minimi previsti dal regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
siano   rispettati   i   criteri  igienici  di  accettabilita'  nella
produzione del latte in modo da  garantire  l'osservanza  dei  valori
microbiologici  riportati nell'allegato 5 del decreto ministeriale n.
184/91.
  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si precisa inoltre che non
e' necessaria, nel caso di utilizzazione di mungitrice meccanica  mo-
bile,  l'esistenza  di  un locale apposito da adibire alla mungitura;
altrettanto dicasi per la presentazione di planimetria o di relazione
tecnica della vaccheria.
  Per il censimento delle vaccherie si puo' far ricorso  ai  registri
di  cui dispongono i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali
o  altri  organismi  riconosciuti  del  settore   produttivo   (quali
associazione allevatori, associazione produttori latte). Naturalmente
i  diretti  interessati (conduttori della vaccheria) dovranno in ogni
caso  presentare  al  piu'  presto  all'autorita'  sanitaria   locale
competente  una  richiesta  formale di autorizzazione della vaccheria
indicando a quale tipo di produzione (latte normale oppure latte alta
qualita')  sono  interessati  e  a  quale  centro   di   raccolta   o
stabilimento di trattamento termico essi afferiscono il latte.
  Discorso  a  parte  deve  essere  fatto valere per le vaccherie che
desiderano essere autorizzate alla produzione di latte  da  destinare
alla  utilizzazione  di "latte fresco pastorizzato di alta qualita'".
Esse devono comunque essere in possesso, al momento  della  richiesta
dell'autorizzazione,  di  tutte  le strutture e soddisfare a tutte le
condizioni previste dagli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale  n.
185/91  tenendo  ovviamente  conto  delle  precisazioni  piu'  avanti
riportate (mungitrice meccanica mobile e planimetrie).
  Nel  rilascio  delle  autorizzazioni  si  avra'  cura  di  dare  la
priorita'  a  quelle  riguardanti  la  produzione  di  latte di "alta
qualita'".
  Le vaccherie ed  i  centri  di  raccolta  devono,  comunque,  poter
disporre  per  il lavaggio e la pulizia delle apparecchiature e degli
utensili destinati a venire a contatto con il  latte  di  sufficiente
acqua  potabile aventi i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778.
In caso di insufficiente o di assenza di acqua potabile  puo'  essere
ammessa,  in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 29 del decreto
del  Presidente   della   Repubblica   26   marzo   1980,   n.   327,
l'utilizzazione di altra acqua purche' essa sia stata preventivamente
sottoposta  a processi fisici o chimici idonei a renderla rispondente
ai  requisiti  microbiologici  e  chimici  prescritti  per  le  acque
potabili. Tale condizione deve comunque essere attestata da specifici
accertamenti  analitici  su  campioni  di  acqua prelevati secondo la
frequenza ritenuta necessaria dall'autorita' sanitaria locale.
2.3. Controlli.
  La normativa dei decreti n.  184  e  n.  185  demanda  al  servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale l'esecuzione di vari tipi di
controllo, prevedendo in particolare:
    a)  controlli  periodici  con frequenza annuale nelle vaccherie e
semestrali nei centri di raccolta, nonche'  controlli  con  frequenza
quadrimestrale  nelle  vaccherie  produttrici di latte crudo di "alta
qualita'";
    b)  controlli  analitici  del  latte  crudo  prodotto,   mediante
prelievo  di  campioni  di  latte  presso  le  vaccherie  al  fine di
verificare il rispetto dei requisiti  di  composizione  ed  igienico-
sanitari del latte secondo quanto fissato dall'allegato 5 del decreto
n. 184 e nell'allegato 2 del decreto n. 185;
    c)  accertamenti sanitari specifici qualora non siano soddisfatti
i requisiti di sanita'  animale  previsti  e  nei  casi  in  cui  gli
accertamenti  analitici  rivelino  che  il  latte  non e' conforme ai
requisiti igienico-sanitari.
2.3.1. Vaccherie e centri di raccolta.
  I controlli veterinari presso le vaccherie ed i centri di  raccolta
sono  finalizzati alla verifica della sussistenza e della persistenza
dei requisiti di sanita'  animale,  delle  condizioni  strutturali  e
dell'osservanza  delle  condizioni  di  igiene  in fase di mungitura,
manipolazione e conservazione del latte.
  I controlli hanno frequenza  diversa  a  seconda  che  trattasi  di
vaccheria  o  di  centro di raccolta oppure a seconda che trattasi di
vaccheria  abilitata  alla  produzione  di   latte   destinato   alla
produzione di latte trattato termicamente (latte normale) oppure alla
produzione di latte di "alta qualita'".
  I   controlli   sulla  sanita'  animale  devono  mirare,  oltreche'
all'accertamento dello stato di salute delle bovine, anche allo stato
di attuazione dei piani di risanamento della tbc e della brucellosi.
  In fase di prima applicazione delle norme contenute nei decreti  n.
184  e  n. 185 tutte le vaccherie e tutti i centri di raccolta devono
essere ispezionati. Nell'attuazione del  programma  di  controllo  si
avra' cura di dare la precedenza a quelle strutture che non risultano
al momento formalmente autorizzate.
2.3.2. Latte crudo.
  I  controlli  analitici  sul  latte crudo sono concepiti in maniera
differente a seconda che trattasi di latte destinato alla  produzione
di  latte  trattato  termicamente  (latte normale) oppure di latte di
"alta qualita'".
  Nel primo caso (latte destinato alla produzione di latte alimentare
trattato termicamente) il controllo deve essere effettuato,  in  fase
di  prima applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale
n.  184/91,  mediante  prelievi  presso  tutte   le   vaccherie   che
conferiscono  tale  latte.  Successivamente,  una  volta raggiunta la
situazione  di  "regime",  si  potra'  procedere  mediante   prelievi
effettuati  per  sondaggio a discrezione del servizio veterinario lo-
cale.
  Il controllo comporta un periodo minimo di osservazione di tre mesi
con almeno due prelievi al mese nei primi due mesi ed un prelievo nel
terzo mese. Per il controllo della composizione del  latte,  ove  non
sia   possibile   per   motivi   oggettivi  rispettare  la  frequenza
sopraindicata, si puo' procedere a due prelievi suddivisi nel primo e
nel terzo mese di osservazione.
  Nel secondo caso (latte destinato alla produzione di latte di  alta
qualita'),  invece,  il  controllo  deve  essere  effettuato mediante
prelievi di  latte  da  parte  del  servizio  veterinario  presso  la
vaccheria,  possibilmente  tutti  i  mesi  con almeno due prelievi al
mese, e dai servizi tecnici dello stabilimento di trattamento termico
presso lo stesso con la medesima frequenza.
  L'attivita'   di   controllo   espletata   dallo   stabilimento  di
trattamento termico e' soggetta  a  vigilanza  da  parte  dell'unita'
sanitaria locale competente per territorio.
  I  prelievi  di  latte  crudo  presso le vaccherie sono eseguiti da
personale dei servizi veterinari delle  unita'  sanitarie  locali.  I
prelievi  medesimi  sono  finalizzati alla verifica della conformita'
del latte crudo ai requisiti  di  composizione  ed  igienico-sanitari
prescritti.   I   prelievi  possono  essere  effettuati  in  un'unica
aliquota. Qualora a seguito dei controlli analitici si accerti che il
latte non risponde ai requisiti prescritti, con particolare  riguardo
all'eventuale presenza di residui di sostanze indesiderate nel latte,
il  servizio veterinario adotta i provvedimenti ritenuti necessari in
rapporto alla entita' della non conformita' verificata e provvede  ad
un  ulteriore  prelievo  di  latte da effettuarsi a norma dell'art. 1
della legge  30  aprile  1962,  n.  283  e  relativo  regolamento  di
esecuzione  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327.
  I campioni prelevati devono essere analizzati presso  i  laboratori
ufficiali  (istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  P.M.P.).  Per
l'eventuale  riconoscimento  di  altri  laboratori  questo  Ministero
valutera'  caso  per  caso  il  ricorso  alla  loro  utilizzazione in
rapporto alla  dimostrata  esigenza  della  regione  interessata  per
territorio  di  non essere in grado di sopperire al maggior carico di
lavoro per gli adempimenti previsti dai decreti numeri 184 e  185  ed
alla  affidabilita'  dei laboratori stessi per dotazione strumentale,
per qualificazione professionale del personale  direttivo  tecnico  e
per  sua  comprovata  esperienza  nel  campo  del controllo chimico e
batteriologico del latte. Per l'attuazione di tale ultima  condizione
questo  Ministero si riserva di fornire in un momento successivo piu'
dettagliate direttive.
3. LATTE NON CONFORME.
  L'art. 3 dei due decreti n. 184 e n. 185 disciplina il caso di  non
conformita' del latte crudo ai requisiti di composizione ed igienico-
sanitari  prescritti,  indicando  le modalita' di intervento da parte
del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente.
  Relativamente alla destinazione del latte risultato non conforme si
ritiene utile fornire le precisazioni che seguono.
3.1 Latte destinato alla  produzione  di  latte  alimentare  trattato
termicamente.
  Il latte crudo della vaccheria controllata, qualora non rispondesse
in  tutto  o  in  parte  ai  requisiti  di  composizione  ed a quelli
microbiologici e biologici  prescritti,  puo'  continuare  ad  essere
conferito  alle aziende utilizzatrici anche nel periodo temporaneo di
osservazione  indicato  dall'autorita'  sanitaria   locale   per   il
ripristino della conformita'.
  Deve  essere  fatta eccezione per il latte che e' stato riscontrato
contenere  residui  di  sostanze  chimico-antibiotiche  o  di   altri
inibenti  superiori  ai  valori  prescritti, per il quale l'autorita'
sanitaria deve adottare  con  proprio  provvedimento  la  sospensione
temporanea  del  conferimento alle aziende utilizzatrici fintantoche'
non sia stata individuata ed eliminata la causa della non conformita'
e,  pertanto,  finche'  non  risulti  essere  stata  ripristinata  la
condizione di conformita'.
  Il  latte  che  risulta  essere  non  conforme  per  requisiti   di
composizione  e  per quelli microbiologici e biologici al termine del
periodo di osservazione indicato  dalla  autorita'  sanitaria  locale
deve  essere  escluso  dal  conferimento  per  la produzione di latte
alimentare, ma puo' essere destinato ad altre lavorazioni  alimentari
(panna,   formaggi,   derivati   del   latte  o  altro)  oppure  alla
alimentazione zootecnica.
  Il  latte,  invece,  che  risulti  contenere  residui  di  sostanze
indesiderabili  (chemio-antibiotici  o  altri)  superiori  ai  valori
prescritti  non  puo'  essere  destinato  alla  alimentazione   umana
ancorche'   come   prodotto   trasformato.  Ove  compatibile  con  le
disposizioni di legge vigenti nel settore zootecnico esso puo' essere
destinato alla alimentazione animale. Nei casi piu' estremi il  latte
deve  essere  avviato  alla  distruzione con l'osservanza delle norme
vigenti sullo smaltimento dei rifiuti liquidi.
  Al riguardo si  invitano  le  SS.LL.  a  voler  individuare  alcuni
depuratori  operanti  sul  territorio  regionale da poter utilizzare,
eventualmente in concomitanza di  piu'  ridotta  attivita'  (es.  ore
notturne), per lo smaltimento del latte non conforme.
3.2. Latte destinato alla produzione di latte di "alta qualita'".
  Il  latte  crudo,  materia prima per la produzione di latte di alta
qualita',  soggiace  in  linea  generale  alle  medesime   condizioni
prescritte per il latte destinato alla produzione di latte alimentare
trattato   termicamente.   Unica   eccezione   e'   fatta  nella  sua
destinazione, qualora esso non risulti essere conforme  ai  requisiti
prescritti   al   termine   del   periodo   di  osservazione  fissato
dall'autorita' sanitaria locale per il ripristino della condizione di
conformita'.  In  tal  caso,  sempre  che   non   ostino   condizioni
particolari,  esso  puo'  essere  destinato  alla produzione di latte
alimentare  trattato  termicamente  e  di   prodotti   derivati   per
l'alimentazione umana.
4. TRASPORTO DEL LATTE CRUDO.
  4.1.  Il  latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare
trattato termicamente deve pervenire allo stabilimento di trattamento
termico direttamente oppure attraverso centri di raccolta autorizzati
(art. 2 della legge 30  aprile  1962,  n.  283)  e  rispondenti  alle
prescrizioni riportate nell'allegato 4 del decreto n. 184.
  4.2.  Il  latte  crudo, invece, destinato alla produzione di "latte
fresco  pastorizzato  di   alta   qualita'"   deve   pervenire   allo
stabilimento  di  trattamento  termico direttamente dalla vaccheria e
nel piu' breve tempo possibile. Puo' consentirsi il trasporto di tale
tipo di  latte,  anche  se  proveniente  da  due  o  piu'  vaccherie,
autorizzate  per  il  latte di "alta qualita'" con un'unica cisterna,
fermo restando che all'arrivo tale latte  di  massa  deve  essere  in
possesso dei requisiti per esso prescritti.
  4.3. Durante il trasporto il latte non deve superare la temperatura
di  +  6  ›C con tolleranza fino a + 8 ›C per percorsi superiori a km
75.
  4.4. Le cisterne adibite alla raccolta del latte, oltre  ad  essere
regolarmente  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  44  del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo  1980,  n.  327,  devono  essere
utilizzati  unicamente  per  il  trasporto  del  latte e dei prodotti
lattieri  in conformita' a quanto prescritto dal decreto ministeriale
7 gennaio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1984).
5. PERSONALE.
  Il personale addetto alla mungitura,  alla  manipolazione  ed  alla
raccolta   del   latte  deve  essere  esente  da  malattia  infettiva
contagiosa o di qualsiasi altro tipo che puo' essere trasmessa con il
latte e comunque in buono stato di salute. Per il personale  medesimo
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 37, 38, 39, 40,
41  e,  limitatamente  ai  centri  di  raccolta,  42  del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,  n.  327  (Regolamento  di
applicazione  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283, in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande).
  Tanto  si  porta  a  conoscenza  delle SS.LL. per l'applicazione di
uniformi criteri di giudizio da parte dei  servizi  competenti  delle
unita'  sanitarie locali e si confida in una immediata notifica delle
direttive soprarichiamate ai suddetti servizi al fine di  dare  avvio
con celerita' al processo di miglioramento della qualita' del latte.
  Si  ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese
assicurazione.
                                              Il Ministro: DE LORENZO