LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1991 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.38 del 15-2-1992)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  pareggiato  di
magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26
ottobre  1939,  n.  1760,  trasformato  successivamente   in   libera
Universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le delibere del consiglio di amministrazione e del consiglio
di facolta' della libera Universita' Maria SS. Assunta;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Riconosciuta la particolare  necessita'  della  presente  modifica,
proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  Maria   SS.   Assunta   e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.   26   viene  soppresso  e  sostituito  dal  seguente  nuovo
articolato:
  Art. 26. - Per l'assunzione, lo stato giuridico  e  il  trattamento
economico   dei   professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  saranno
osservate,  in   quanto   applicabili,   le   norme   legislative   e
regolamentari  vigenti  in  materia per i professori di ruolo e per i
ricercatori delle universita' dello Stato.
  Ai fini del trattamento di  quiescenza  si  applica  la  disciplina
prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.
  Il  personale,  di  cui  al  comma  1  e'  iscritto,  ai  fini  del
trattamento  di  previdenza,  all'Ente  nazionale  di  previdenza   e
assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui al presente
articolo si applicano i criteri stabiliti dalla
legge  n.  243  del  29  luglio   1991,   ed   eventuali   successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal 1› ottobre 1991.
   Roma, 29 ottobre 1991
                             Il rettore
                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO