COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992 

  Modificazione  alla deliberazione 2 agosto 1991 relativa al riparto
dei fondi 1991 tra le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste recati dalla
legge  pluriennale  per  l'attuazione  di  interventi  programmati in
agricoltura.
(GU n.38 del 15-2-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura, che  si  propone  il  fine  di
assicurare  continuita'  pluriennale  e  coerenza  programmatica alla
spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla
data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale
per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il
1992;
  Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed  in  particolare  il
comma   1   che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate  dal  CIPAA  di  programmazione  in  materia  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visto  in  particolare,  della  stessa  legge  n.  752/86 l'art. 4,
concernente il finanziamento delle  azioni  a  carattere  orizzontale
promosse dal Ministero dell'agricolture e delle foreste;
  Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE
ripartisca  i  fondi  per  l'anno 1992 entro il 31 marzo del medesimo
anno;
  Vista la delibera CIPE del 2 agosto 1991  con  la  quale  e'  stato
approvato  il piano di riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91
per l'anno 1991 tra le regioni, le province autonome ed il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  in  particolare il punto 7 della succitata delibera il quale
prevede nel quadro degli interventi di cui al comma  3,  lettera  c),
dell'art.  4  della legge n. 752/86, contributi in conto capitale e/o
concorsi  attualizzati  sugli  interessi  per  la  realizzazione   di
progetti  di  sviluppo  che  consentano alle cooperative di rilevanza
nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditivita'  per  la
loro competitivita' sui mercati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  26866  del  12  novembre 1991
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1991) con  il  quale  sono
stati  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per la definizione dei
procedimenti  amministrativi  concernenti  agevolazioni   finanziarie
accordate  agli  organismi  cooperativi  ai  sensi dell'art. 4, terzo
comma, lettera  c),  della  legge  n.  752/86,  a  carico  dei  fondi
assegnati dal CIPE con precedenti delibere;
  Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la
revisione  del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90,
predisposto  dal  Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278
del 28 novembre 1989;
  Vista la delibera CIPE in data 2  dicembre  1987  che  approva  tra
l'altro  il  Piano  forestale  nazionale  predisposto  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988;
  Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario,
ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990;
  Vista  la  richiesta  di  modifica  del  punto  7 della gia' citata
delibera  CIPE  del  2   agosto   1991   presentata   dal   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste con nota n. 000455 del 14 gennaio
1992;
  Considerato che tale proposta e' volta a  far  fronte  a  pregresse
richieste di finanziamento di iniziative cooperative non concluse con
formale  provvedimento  di  impegno, per carenze di fondi nell'ambito
della citata legge n. 752/86;
  Considerato  che  sulla  detta   proposta   il   Comitato   tecnico
interministeriale  di  cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta,
ha svolto l'istruttoria prevista e che in tale sede il rappresentante
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha evidenziato che  il
fabbisogno    finanziario   per   la   copertura   dei   procedimenti
amministrativi, non conclusi alla  data  del  31  ottobre  1991,  non
superera'  i  200  miliardi  di  lire  pari a circa i 2/3 delle somme
complessivamente destinate dalla citata delibera CIPE  del  2  agosto
1991 per le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);
  Udita  la relazione del sottosegretario di Stato dell'agricoltura e
delle foreste;
                              Delibera:
  Al punto 7 della delibera  CIPE  del  2  agosto  1991  relativa  al
riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 tra il
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province
autonome dopo la frase:
  "7. Nel quadro degli interventi di cui  al  comma  3,  lettera  c),
dell'art.  4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto
capitale  e/o  concorsi   attualizzati   sugli   interessi   per   la
realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle cooperative
di   rilevanza   nazionale  di  raggiungere  equilibri  finanziari  e
redditivita' per la loro competitivita' sui mercati,", e' aggiunta la
seguente frase:
  "nonche'  per  la  definizione  dei   procedimenti   amministrativi
relativi  a  progetti  di soli investimenti ammessi alle agevolazioni
statali di cui all'art. 4, comma 3,  lettera  c),  legge  8  novembre
1986,  n.  752,  ancora  pendenti,  che non trovano disponibilita' di
finanziamento sui fondi di cui alla citata legge  n.  752/86.".  Sono
comunque  esclusi dal finanziamento interventi relativi a risanamenti
e/o consolidamenti di passivita' pregresse.
   Roma, 31 gennaio 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO