Modificazione alla deliberazione 2 agosto 1991 relativa al riparto dei fondi 1991 tra le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste recati dalla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.(GU n.38 del 15-2-1992)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visto in particolare, della stessa legge n. 752/86 l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricolture e delle foreste; Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE ripartisca i fondi per l'anno 1992 entro il 31 marzo del medesimo anno; Vista la delibera CIPE del 2 agosto 1991 con la quale e' stato approvato il piano di riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 tra le regioni, le province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Visto in particolare il punto 7 della succitata delibera il quale prevede nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditivita' per la loro competitivita' sui mercati; Visto il decreto ministeriale n. 26866 del 12 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 1991) con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per la definizione dei procedimenti amministrativi concernenti agevolazioni finanziarie accordate agli organismi cooperativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera c), della legge n. 752/86, a carico dei fondi assegnati dal CIPE con precedenti delibere; Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1989; Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988; Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990; Vista la richiesta di modifica del punto 7 della gia' citata delibera CIPE del 2 agosto 1991 presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 000455 del 14 gennaio 1992; Considerato che tale proposta e' volta a far fronte a pregresse richieste di finanziamento di iniziative cooperative non concluse con formale provvedimento di impegno, per carenze di fondi nell'ambito della citata legge n. 752/86; Considerato che sulla detta proposta il Comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista e che in tale sede il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha evidenziato che il fabbisogno finanziario per la copertura dei procedimenti amministrativi, non conclusi alla data del 31 ottobre 1991, non superera' i 200 miliardi di lire pari a circa i 2/3 delle somme complessivamente destinate dalla citata delibera CIPE del 2 agosto 1991 per le azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera c); Udita la relazione del sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: Al punto 7 della delibera CIPE del 2 agosto 1991 relativa al riparto dei fondi recati dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome dopo la frase: "7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera c), dell'art. 4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditivita' per la loro competitivita' sui mercati,", e' aggiunta la seguente frase: "nonche' per la definizione dei procedimenti amministrativi relativi a progetti di soli investimenti ammessi alle agevolazioni statali di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), legge 8 novembre 1986, n. 752, ancora pendenti, che non trovano disponibilita' di finanziamento sui fondi di cui alla citata legge n. 752/86.". Sono comunque esclusi dal finanziamento interventi relativi a risanamenti e/o consolidamenti di passivita' pregresse. Roma, 31 gennaio 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO