MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

            Approvazione del progetto di ristrutturazione
              presentato dalla Banca del Monte di Lucca
(GU n.104 del 6-5-1992)

   Con  decreto  ministeriale  7  aprile  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art.  3,  commi  1,  3  e 5, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, il progetto presentato dalla Banca del Monte  di  Lucca
che prevede:
    il  conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria
in una costituenda societa' denominata  "Banca  del  Monte  di  Lucca
S.p.a.";
    la  costituzione  della  societa'  per azioni "Banca del Monte di
Lucca S.p.a."  con  un  capitale  sociale  di  lire  25.000  milioni,
suddiviso in n. 25 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di
L. 1.000 ciascuna;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera' la denominazione di "Fondazione Banca del Monte di Lucca" e
sara'  titolare  inizialmente  dell'intero  pacchetto azionario della
societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto della "Banca del Monte di Lucca S.p.a.",
abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    la  successiva  cessione  da  parte   della   "Fondazione"   alla
costituenda holding creditizia, denominata "Casse toscane S.p.a.", di
una  quota  delle  azioni  della  Banca  del Monte di Lucca S.p.a. di
propria pertinenza pari a circa il 70% del  capitale  della  societa'
bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n.
287/90,  nonche'  degli  articoli  13,  comma  4,  e 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente,  la  "Fondazione"  -
cui  continuera' a far capo il rimanente 30% circa del capitale della
societa' bancaria conferitaria - assumera' una  partecipazione,  allo
stato quantificata nell'1,70% circa, nel capitale della holding.
   La Banca del Monte di Lucca contestualmente alla stipula dell'atto
di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca del Monte
di  Lucca S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla
modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3  del  citato
decreto  legislativo  n.  356/90,  dovra' cessare l'esercizio diretto
dell'impresa bancaria.