N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1992
N. 348 Ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni gia' rese all'a.g. dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facolta' di non rispondere - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente o quando non si e' potuto ottenerne la presenza in giudizio. Processo penale - Omessa previsione di acquisizione, nel fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni gia' rese da imputati di reato connesso o collegato, giudicati con separato procedimento e comparsi a seguito di citazione ex art. 210 del c.p.p. - In correlazione: omessa previsione di tali persone tra i soggetti per i quali e' prevista l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari al p.m. o al p.g. - Irragionevole violazione del principio di eguaglianza. (C.P.P. 1988, artt. 210, 503 e 513). (Cost., art. 3).(GU n.28 del 1-7-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la presente ordinanza nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990; Premesso che il pubblico ministero ha richiesto di produrre a fini probatori - per la lettura in dibattimento - i verbali degli interrogatori resi al g.i.p., nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, da Vanella Paolo il 2 ed il 5 aprile 1991 e da Albertazzi Anna Maria e da Cosenza Francesco il 2 aprile 1991; che il pubblico ministero aveva tempestivamente e ritualmente richiesto nel presente procedimento l'esame dei predetti Vanella, Albertazzi e Cosenza, quali imputati di reato connesso; che effettivamente, secondo quanto emerge dagli atti, essi erano originariamente imputati insieme a Tiscione Santo nel medesimo procedimento (per avere illecitamente ricevuto da costui le sostanze stupefacenti della cui detenzione e cessione ai predetti il Tiscione e' oggi chiamato a rispondere) e la loro posizione era stata autonomamente definita con giudizio abbreviato davanti al g.i.p.; che in sede di esame nel presente dibattimento il Vanella si e' avvalso della facolta' di non rispondere, mentre l'Albertazzi ed il Cosenza hanno reso dichiarazioni contrastanti con quelle rese al g.i.p. in sede di convalida del loro arresto, secondo quanto emerge dalle contestazioni loro specificamente formulate dal pubblico ministero nel corso dell'esame; che alla produzione dei verbali richiesta dal pubblico ministero si e' opposto il difensore del Tiscione; Ritenuto che l'opposizione del difensore alla produzione richiesta dal pubblico ministero e' fondata: quanto ai verbali contenenti le dichiarazioni del Vanella, perche' l'art. 513 del c.p.p. ammette soltanto per l'imputato la lettura e quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. od al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, mentre tale possibilita' resta esclusa per le persone di cui all'art. 210 del c.p.p., ossia per gli imputati di reato connesso, salvo che nell'ipotesi in cui non sia stato possibile ottenerne la presenza in dibattimento; quanto ai verbali contenenti le dichiarazioni dell'Albertazzi e del Cosenza, perche' l'art. 503 del c.p.p. ammette soltanto per l'imputato - e non anche per le persone di cui all'art. 210 del c.p.p., ossia per gli imputati di reato connesso - l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni assunte dal p.m., alle quali il difensore aveva il diritto di assistere, e di quelle rese a norma degli artt. 294, 391 e 422 del c.p.p., che siano state utilizzate per le contestazioni; che, peraltro, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme che sanciscono i predetti divieti, proposta dal pubblico ministero in via subordinata (cioe' per il caso in cui il tribunale ritenesse non accoglibile l'istanza di acquisizione dei verbali); che, invero, la questione predetta - la quale investe diversi profili della normativa processuale, nei termini che saranno appresso ulteriormente specificati - e' sicuramente rilevante nel presente processo, in quanto sia da cio' che il pubblico ministero ha riferito in dibattimento in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese da Vanella, dell'Albertazzi e dal Cosenza e recepite nei verbali di cui ha chiesto l'acquisizione, sia dalle contestazioni formulate in sede d'esame all'Albertazzi ed al Cosenza sulla base dei verbali predetti, emergono chiaramente elementi probatori a carico del Tiscione suscettibili di riverberarsi sulla decisione in punto di responsabilita' dello stesso, perche' risulterebbe che tutt'e tre i dichiaranti hanno affermato e ribadito di avere ricevuto le sostanze stupefacenti di cui all'imputazione da Tiscione Santo, mentre in dibattimento il Vanella - come dianzi precisato - ha rifiutato di rispondere in merito e l'Albertazzi ed il Cosenza hanno reso dichiarazioni contrarie alle precedenti (e l'Albertazzi ha addirittura negato in dibattimento di avere reso le dichiarazioni che le venivano contestate); che la questione di costituzionalita' sollevata dal pubblico ministero appare altresi' non manifestamente infondata, nei termini che appresso saranno precisati e per i quali, nella parte in cui viene integrata la prospettazione del pubblico ministero, la questione deve ritenersi sollevata d'ufficio; che, in particolare, come sopra specificato per il caso di spe- cie (riguardo alla posizione del Vanella), le conseguenze del rifiuto di rispondere e, quindi, di sottoporsi all'esame, da parte di una persona imputata di reato connesso nei confronti della quale si sia proceduto separatamente, sono disciplinate dall'art. 513 del c.p.p. diversamente rispetto al caso di rifiuto opposto dall'imputato: con il divieto, nel primo caso, di lettura delle dichiarazioni in precedenza rese al g.i.p., e con l'obbligo della lettura, a richiesta di parte, nel secondo caso; che detta disciplina appare del tutto irrazionale e non giustificata da alcuna differenza sostanziale di posizione che supporti tale differente trattamento processuale, posto che soltanto accidentalmente e casualmente si verifica la situazione di separazione dei procedimenti, che porta all'applicabilita' di tale diverso regime: facendo si' che l'imputato, a seconda della sorte processuale degli originali coimputati, possa trovarsi o meno come elementi di prova - a favore od a carico - le dichiarazioni da costoro rese in una fase antecedente del medesimo procedimento; che l'irrazionalita' della disciplina emerge vieppiu' ove si consideri che, a norma dello stesso art. 513 del c.p.p., l'utilizzazione processuale delle dichiarazioni dei coimputati puo' dipendere anche soltanto dalla circostanza che di costoro si sia potuta ottenere o meno la presenza nel dibattimento: nel caso di spe- cie, la lettura delle precedenti dichiarazioni del Vanella sarebbe stata consentita ove di costui non si fosse potuta ottenere la presenza al dibattimento, mentre cio' non puo' aver luogo a fronte della situazione - tutt'affatto analoga, sul piano processuale- probatorio - del suo rifiuto di sottoporsi all'esame nel dibattimento stesso; che pertanto, ad avviso del tribunale, la disciplina di cui all'art. 513 del c.p.p. contrasta - sotto entrambi i profili sopra evidenziati - col disposto dell'art. 3 della Costituzione e si presenta manifestamente irrazionale, nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato; che, inoltre, la questione di legittimita' costituzionale appare fondata - sempre in rapporto all'art. 3 della Costituzione ed altresi' per irragionevolezza della normativa - anche per quanto attiene all'inutilizzabilita', ai fini del decidere in punto di responsabilita' dell'imputato, delle dichiarazioni in precedenza rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. e assunte - come nel caso di specie - dal g.i.p. in sede di convalida dell'arresto, quando detta persona ne abbia reso di differenti in dibattimento e le prime siano state utilizzate per le contestazioni: al contrario di quanto previsto per l'imputato dall'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p., e nonostante la situazione in tutto analoga, la piena utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli originari coimputati e' preclusa dal dettato dell'art. 210 del c.p.p. (nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone ivi indi- cate si applichino anche le disposizioni del predetto art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.), e correlativamente da quello dell'art. 503 del c.p.p., laddove non comprende le persone di cui all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per la disciplina dell'acquisizionedelle dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, tutte per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 513 del c.p.p., nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato; dell'art. 210 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che all'esame delle persone in esso indicate si applichino anche le disposizioni dell'art. 503, quinto e sesto comma, del c.p.p.; nonche' dell'art. 503 del c.p.p., laddove non compende le persone di cui all'art. 210 del c.p.p. tra i soggetti cui la norma si riferisce per la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni nel fascicolo del dibattimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento penale a carico di Tiscione Santo; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni sopra indicate. Cosi' deciso in camera di consiglio dal tribunale di Firenze, prima sezione penale, il giorno 2 aprile 1992. Il presidente: (firma illeggibile) 92C0753