MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO

            Approvazione del progetto di ristrutturazione
          presentato dalla Cassa di risparmio della Spezia
(GU n.198 del 24-8-1992)

   Con  decreto  ministeriale  5  agosto  1992 e' stato approvato, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30  luglio  1990,  n.  218  e
dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n.  356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della Spezia
che prevede:
    il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria,
compreso  il  credito  pignoratizio,  in  una  costituenda   societa'
denominata  "Cassa  di  risparmio della Spezia S.p.a"; non formeranno
oggetto del conferimento disponibilita' liquide per  L.  493.037.922,
alcuni  beni immobili e le partecipazioni di minoranza nelle societa'
non finanziarie "Azienda agricola dimostrativa provinciale", "Intur",
"Spedia", "Internazionale marmi  e  macchine  Carrara"  e  "Consorzio
aeroporto di Luni";
    la  costituzione  della  societa'  per azioni "Cassa di risparmio
della Spezia S.p.a." con un capitale sociale  iniziale  di  lire  100
miliardi;
    l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che
assumera'  la  denominazione  di "Fondazione Cassa di risparmio della
Spezia" e sara' inizialmente titolare dell'intero pacchetto azionario
della societa' bancaria conferitaria;
    l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio  della  Spezia
S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
    l'aumento  del  capitale  sociale della "Cassa di risparmio della
Spezia S.p.a." per nominali lire 25 miliardi, riservato  alla  "Cassa
di  risparmio  delle  provincie  lombarde  S.p.a.",  dietro  rinuncia
all'esercizio di diritto d'opzione da parte della Fondazione Cassa di
risparmio della Spezia, e la relativa modifica statutaria.
   La Cassa di risparmio della Spezia  contestualmente  alla  stipula
dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa
di  risparmio  della  Spezia S.p.a.", fatto salvo il compimento degli
atti connessi  alla  modificazione  dell'oggetto  sociale,  ai  sensi
dell'art.  3  del  citato  decreto  legislativo  n.  356/1990, dovra'
cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.