Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Foggia.(GU n.118 del 22-5-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 21 aprile 1992 al 31 dicembre 1992 nella provincia di Bari; eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 nella provincia di Bari; eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 nella provincia di Foggia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Bari: siccita' dal 21 aprile 1992 al 31 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Corato, Trani; eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Bari, Binetto, Bitetto, Modugno, Mola di Bari, Sannicandro di Bari; eccesso di neve dal 2 gennaio 1993 al 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Capurso, Cellamare, Grumo Appula, Modugno, Sannicandro di Bari, Valenzano. Foggia: eccesso di neve del 2 gennaio 1993, del 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Ischitella, Lesina, Rodi Garganico, Vico del Gargano; eccesso di neve del 2 gennaio 1993, del 3 gennaio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Sannicandro Garganico, Torremaggiore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 1993 Il Ministro: DIANA