ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, coordinato con la legge di conversione 12 agosto 1993, n. 296, recante: "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini stranieri". (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1993).(GU n.226 del 25-9-1993)
Nella nota (f) riportata in calce all'art. 2 del testo coordinato citato in epigrafe, alla pagina 53 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stato erroneamente riprodotto. Pertanto, in luogo di: "(f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 'Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari'", leggasi: "(f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, poi modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: 'Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della resclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. 3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale. 4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari'".