ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
   187,  coordinato  con  la  legge di conversione 12 agosto 1993, n.
   296,  recante:   "Nuove   misure   in   materia   di   trattamento
   penitenziario,  nonche'  sull'espulsione dei cittadini stranieri".
   (Testo coordinato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
   generale - n. 188 del 12 agosto 1993).
(GU n.226 del 25-9-1993)

   Nella  nota (f) riportata in calce all'art. 2 del testo coordinato
citato in epigrafe,  alla  pagina  53  della  sopraindicata  Gazzetta
Ufficiale,  il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e' stato erroneamente riprodotto.
   Pertanto, in luogo di:
   "(f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  come  modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991,
n.  152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991,  n.
203, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
   'Art.  21  (Lavoro  all'esterno).  - 1. I detenuti e gli internati
possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a
garantire l'attuazione positiva degli  scopi  previsti  dall'articolo
15.
   2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati  a  prestare  la  loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Gli  imputati  sono
ammessi  al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
   3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro  deve  svolgersi
sotto  il  diretto  controllo  della direzione dell'istituto a cui il
detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo'  avvalersi  a  tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale.
   4.   Per  ciascun  condannato  o  internato  il  provvedimento  di
ammissione   al   lavoro   all'esterno   diviene    esecutivo    dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
   4-bis.   Le   disposizioni   di  cui  ai  commi  precedenti  e  la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art.
20 si applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli  internati  ammessi  a
frequentare  corsi  di  formazione  professionale  all'esterno  degli
istituti penitenziari'",
leggasi:
   "(f) Il testo vigente dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, come sostituito dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
poi modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
   'Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I  detenuti  e  gli  internati
possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a
garantire  l'attuazione  positiva  degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia,  se  si  tratta  di  persona  condannata  alla  pena  della
resclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis,
l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno  puo'  essere  disposta  dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non  oltre
cinque    anni.    Nei   confronti   dei   condannati   all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
   2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta,  salvo  che  essa  sia
ritenuta  necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Gli  imputati sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della  competente
autorita' giudiziaria.
   3.  Quando  si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione  dell'istituto  a  cui  il
detenuto  o  l'internato  e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale.
   4.  Per  ciascun  condannato  o  internato  il  provvedimento   di
ammissione    al    lavoro   all'esterno   diviene   esecutivo   dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
   4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   precedenti   e   la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art.
20  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed  agli  internati ammessi a
frequentare  corsi  di  formazione  professionale  all'esterno  degli
istituti penitenziari'".