MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.227 del 27-9-1993)

   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Sicomi,  con  sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo
(Messina), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1  aprile 1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Sicomi, con sede in Milazzo (Messina) e  unita'  di  Milazzo
(Messina), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
26 settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  a  r.l.  Sicem,  con  sede in Milazzo (Messina) e unita' di Milazzo
(Messina), per il periodo dal 26 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1  aprile 1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 agosto 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 18 dicembre 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani)  e  unita'  di
Marsala  (Trapani),  per  il periodo dal 15 aprile 1991 al 14 ottobre
1991.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con  decorrenza  15
aprile 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991.
   Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale con effetto del 15 aprile
1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Lo Grasso & C., con sede in Marsala (Trapani)  e  unita'  di
Marsala  (Trapani),  per  il periodo dal 15 ottobre 1991 al 14 aprile
1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con  decorrenza  15
ottobre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 dicembre 1991.
   Nota integrativa acquisita in data 5 novembre 1992;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  2  gennaio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.a.s. I.L.F.I. - Industria laterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre
de' Passeri (Pescara) e unita' di Torre de' Passeri (Pescara), per il
periodo dal 1  settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1992  con  decorrenza  1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 settembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 19 febbraio 1993;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  S.V.O.A.  -  Societa'  vastese olii alimentari, con sede in
Vasto (Chieti) e unita' di Vasto  (Chieti),  per  il  periodo  dal  3
febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1992 con decorrenza 3
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  con  effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. S.V.O.A. - Societa' vastese olii  alimentari,  con  sede  in
Vasto  (Chieti)  e  unita'  di  Vasto  (Chieti), per il periodo dal 3
agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 dicembre 1992;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano  (Pescara)  e  unita'  di
Catignano  (Pescara), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 13
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 settembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 3 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  13 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Eurocompany, con sede in Catignano  (Pescara)  e  unita'  di
Catignano  (Pescara), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  S.A.I.G.,  con  sede  in  Giulianova  (Teramo)  e unita' di
Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1  maggio 1992 al 31  ottobre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1   maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  S.A.I.G.,  con  sede  in  Giulianova  (Teramo)  e unita' di
Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1  novembre 1992 al 30 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1992 con decorrenza  1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993.
    Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Bartoletti E., con sede in Forli' e unita' di Forli', per il
periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.n.c. Ellesette arredamenti contemporanei di  eredi  Laghi  Bruno,
con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'), per il
periodo dall'8 febbraio 1992 al 1  luglio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992.
   Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 21 settembre
1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fa.Bi.Ma.,  con  sede  in  Riccione  (Forli')  e  unita' di
Riccione (Forli'), per il periodo dal 25 febbraio 1991 al  24  agosto
1991.
   Istanza  aziendale presentata il 30 ottobre 1991 con decorrenza 25
febbraio 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 26 febbraio 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Geo, con sede in Lerici (La Spezia) e unita' di  Lerici  (La
Spezia), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1  giugno 1992;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Sorbolo
(Parma), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 6 luglio 1992 con decorrenza 29
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 agosto 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  29 giugno 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Kelly Italia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Sorbolo
(Parma), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Comet I.T.R., con sede in Modena e unita' di Modena, per  il
periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 23
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.n.c. Mery Style di Bulla Giancarlo  &  C.,  con  sede  in  Alseno
(Piacenza)  e  unita'  di  Alseno  (Piacenza),  per il periodo dal 1
giugno 1992 al 10 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con  decorrenza  1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. SAMP - Societa' per azioni meccanica di precisione, con sede
in Bologna e unita' di Bologna, Villanova di Castenaso  (Bologna),  e
Zola  Predosa  (Bologna),  per  il  periodo dal 26 ottobre 1992 al 25
aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 26
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 23
gennaio 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale di Lucca e Massa
Carrara, con sede in Lucca e unita' di Lucca per  il  periodo  dal  6
ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 maggio 1993.
   Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale,   in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale  di  Rovigo,  con  sede  in
Rovigo  e  unita' di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo
dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con  decorrenza  25
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993.
   Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 25 maggio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale  di  Rovigo,  con  sede  in
Rovigo  e  unita' di Rovigo e dipendenze in provincia, per il periodo
dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 25
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993.
   Nota aziendale acquisita in data 17 febbraio 1993.
   Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7  giugno  1993,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dal  25  novembre  1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c. r.l. Consorzio agrario provinciale di  Viterbo,  con  sede  in
Viterbo  e  unita' di Viterbo, per il periodo dal 25 novembre 1992 al
24 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 25
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7  giugno  1993,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dall'11  novembre  1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona,  con  sede  in
Ancona  e  unita'  di  Ancona,  Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra
(Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 11
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7  giugno  1993,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dal  1   dicembre  1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Forli',  con  sede  in
Forli'  e  unita'  di Cesena (Forli') e Forli', per il periodo dal 1
dicembre 1992 al 31 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 febbraio 1993.
   Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
   In amministrazione controllata fino al 3 dicembre 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 19
aprile 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario provinciale di Caltanissetta, con
sede in Caltanissetta e unita' di Caltanissetta, per il  periodo  dal
13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata l'11 gennaio 1993 con decorrenza 13
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 marzo 1993.
   Contributo addizionale: no, liquidazione coatta amministrativa.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale,   in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Acquacalda  (Lucca), per il periodo dal 27 dicembre 1992 al 26 giugno
1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 27
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo)  e  unita'
di  Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 5 ottobre 1992
al 4 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza  5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993.
   Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Ospedaletto (Pisa) e unita' di
Ospedaletto (Pisa), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30  giugno
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 2 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  di  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Ecosud, con sede in  Napoli  e  unita'  di  Pisa,  localita'
Ospedaletto, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1  marzo 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 agosto 1991 con decorrenza 2
settembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 ottobre 1991.
   Nota ispettorato acquisita in data 4 novembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ecosud, con sede in  Napoli  e  unita'  di  Pisa,  localita'
Ospedaletto, per il periodo dal 1  marzo 1992 al 1  settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 aprile 1992 con decorrenza 1
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale,   in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Uno a Erre Italia, con sede in Arezzo e  unita'  di  Arezzo,
Milano  e  S. Zeno (Arezzo), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;
    7)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.n.c.  Ceramiche  Elsa,  con  sede in Empoli (Firenze) e unita' di
Empoli  (Firenze),  loc.  Ponte  a  Elsa,  Empoli   (Firenze),   loc.
Terrafina, per il periodo dal 19 ottobre 1992 all'11 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  A.S.I.  - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara
(Massa Carrara) e unita' di Avenza di Carrara (Massa Carrara), per il
periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 20
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 febbraio 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  1
febbraio  1993  con  effetto  dal  20  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Isola, con sede in Cormano  (Milano)  e  unita'  di  Cormano
(Milano) per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 20
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano) e unita' di  Birone
di  Giussano  (Milano) e Cormano (Milano) per il periodo dal 5 aprile
1993 al 4 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 5 aprile  1993  con  decorrenza  5
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 29 giugno 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.c.  a  r.l.  Tecnostampa,  con  sede in Reggio Emilia e unita' di
Reggio Emilia per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 29
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  20  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano  e  unita'  di  Sesto  S.
Giovanni  (Milano)  per  il  periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 20
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  24  agosto  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Luino  (Varese)  e
unita'  di  Luino  (Varese) per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23
agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.
   L'istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Manfrini R. Arti grafiche Vallagarina, con sede in  Calliano
(Trento)  e  unita'  di  Calliano (Trento) per il periodo dal 7 marzo
1993 al 6 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993  con  decorrenza  7
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.
   L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 1
febbraio  1993  con  effetto  dal  15  giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Dima,  con  sede  in  Milano  e unita' di Cinisello Balsamo
(Milano), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza  15
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  20  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Seal (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita' di  Varese,
per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 20
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
     1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzala  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Linificio  canapificio  nazionale,  con  sede  in Milano, e
unita' di Rovigo, per il periodo dal 4  maggio  1992  al  3  novembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 ottobre 1992;
     2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  4  maggio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Linificio canapificio  nazionale,  con  sede  in  Milano,  e
unita'  di  Rovigo,  per  il  periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza  4
novembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993;
     3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Nuova  Sacelit,  con  sede  in Bergamo, filiali e magazzini
commerciali di: Torino, Vercelli, Genova,  Milano,  Brescia,  Verona,
Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania,
Palermo,  Cagliari,  Crotone  (Catanzaro)  e unita' di Calusco d'Adda
(Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla  (Napoli),  sede  di
Bergamo, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 agosto 1992 con decorrenza 13
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;
     4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unita'  di  Senigallia
(Ancona), per il periodo dal 1  aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 1
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 settembre 1992;
     5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, e unita'  di  Senigallia
(Ancona), per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;
     6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993 con
effetto  dal  1   gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo), dal 20 marzo 1993 Ansaldo  azienda
di  finmeccanica,,  con  sede  in  Genova, e unita' di Genova, per il
periodo dal 1  gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 aprile 1993;
     7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993  con
effetto  dal  1   gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ansaldo industria (Gruppo Ansaldo), con sede  in  Genova,  e
unita' di Genova, Monfalcone (Trieste), per il periodo dal 1  gennaio
1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.
     8)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993 con
effetto dal 1  marzo 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Termosud  (Gruppo  Ansaldo),  con  sede  in Gioia del Colle
(Bari), e unita' di Gioia del Colle (Bari), per  il  periodo  dal  1
febbraio 1993 al 28 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 marzo 1993;
     9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cascami  seta  (Filatura  seriche  riunite),  con  sede  in
Vallemosso  (Vercelli),  e  unita'  di:  Pomaretto (Torino), Tarcento
(Udine), uffici di Milano, per il periodo dal 1  settembre 1992 al 28
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza  1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata,  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cascami  seta  (Filature  seriche  riunite),  con  sede  in
Vallemosso (Vercelli), e unita' di Zugliano (Vicenza), per il periodo
dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 5
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 5  ottobre  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cascami  seta  (Filature  seriche  riunite),  con  sede  in
Vallemosso (Vercelli), e unita' di Zugliano (Vicenza), per il periodo
dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 marzo  1993  con  decorrenza  5
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cascami  seta  (Filature seriche riunite), con sede in Jesi
(Ancona), e unita' di Jesi (Ancona), per il periodo dal  1   novembre
1992 al 30 aprile 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993  con
effetto  dal  18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ansaldo trasporti (Gruppo Ansaldo), con sede  in  Napoli,  e
unita'  di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993  con
effetto  dal  10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, e unita' di Piossasco
(Torino), per il periodo dal 1  febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993  con  decorrenza  1
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   riorganizzazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita'
di Corbetta (Milano), per il periodo dal 1  gennaio 1992 al 30 giugno
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Veglia Borletti (Gruppo Fiat), con sede in Milano, e unita'
di Corbetta (Milano), per  il  periodo  dal  1   luglio  1992  al  31
dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Gilardini (Divisione  componenti  meccanici),  con  sede  in
Torino,  e unita' di Livorno, per il periodo dal 23 settembre 1992 al
22 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza  23
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con effetto dal 23 settembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Gilardini (Divisione  componenti  meccanici),  con  sede  in
Torino,  e  unita' di Livorno, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con  decorrenza  23
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1993 con
effetto dal 9 dicembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Ansaldo  componenti,  dal 30 dicembre 1992 Ansaldo Gie, con
sede in Genova, e unita' di Legnano (Milano), per il  periodo  dal  9
dicembre 1992 all'8 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 9
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993  con
effetto  dal  1   gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992  Ansaldo  Gie,  con
sede  in  Genova,  e unita' di Genova, per il periodo dal 30 dicembre
1992 al 29 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unita' di  Avezzano
(L'Aquila),  filiali nazionali, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3
novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  4  maggio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano, e unita' di  Avezzano
(L'Aquila),  filiali  nazionali,  per  il periodo dal 4 novembre al 3
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con  decorrenza  4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993;
    23)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993 con
effetto dal 1  gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Ansaldo Energia, gia' Ansaldo Gie (Gruppo Ansaldo), con sede
in Genova, e unita' di: Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal
1  gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993;
    24)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unita' di:
Torino, Orbassano (Torino)  e  Nichelino  (Torino),  per  il  periodo
dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992;
    25)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Nuova Cimat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, e unita'  di:
Torino,  Orbassano  (Torino)  e  Nichelino  (Torino),  per il periodo
dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992;
    26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Bellco (Gruppo Fiat), con  sede  in  Mirandola  (Modena),  e
unita'  di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 31 agosto 1992 al
28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1992 con  decorrenza  31
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1992;
    27)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 31  agosto  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Bellco  (Gruppo  Fiat),  con  sede in Mirandola (Modena), e
unita' di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 1  marzo  1993  al
31 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1  marzo 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993;
    28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Sipe  Nobel,  dal  1  gennaio 1993 B.P.D. - Difesa e Spazio
(Gruppo Fiat), con sede in Roma, e unita'  di  Spilamberto  (Modena),
per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 21
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1992;
    29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Sipe Nobel, dal 1  gennaio 1993 B.P.D.  -  Difesa  e  Spazio
(Gruppo  Fiat),  con  sede in Roma, e unita' di Orbetello (Grosseto),
per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 gennaio 1993;
    30)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Fiat  OM  carrelli  elevatori  (Gruppo  Fiat),  con sede in
Torino, e unita' di Modugno (Bari), per il periodo  dal  7  settembre
1992 al 6 marzo 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 7
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia)  e  unita'  di  Bovezzo
(Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 gennaio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 settembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Faini,  con  sede  in Bovezzo (Brescia) e unita' di Bovezzo
(Brescia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Eliolona, con sede in  Milano  e  unita'  di  Castelberforte
(Mantova) e Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio
1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 agosto 1992;
     4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  4  maggio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Eliolona,  con  sede  in  Milano e unita' di Castelberforte
(Mantova) e Garbagnate  Milanese  (Milano),  per  il  periodo  dal  4
novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993;
     5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a.  Elettrochimica  solfuri  e  cloroderivati,  con   sede   in
Rosignano  Solvay  (Livorno)  e  unita'  di  Tavazzano con Villavesco
(Milano), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con  decorrenza  4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993;
     6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Tierre, con sede in Trivolzio (Pavia) e unita' di Trivolzio
(Pavia), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 30
settembre 1991.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Fedital,  con sede in Roma, uffici di Milano e stabilimento
di Lodi (Milano), per il periodo dal 1  novembre 1992  al  30  aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993;
     8)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita'
di  Sesto  Ulteriano (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6
luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza  7
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1992;
     9)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 7  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Krizia maglia, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita'
di  Sesto  Ulteriano  (Milano), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992  con  decorrenza  7
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Calzaturificio  Ferrari,  con  sede  in S. Antonio di Porto
Mantovano (Mantova)  e  unita'  di  S.  Antonio  di  Porto  Mantovano
(Mantova), per il periodo dal 1  giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 1
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1993;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  1  giugno 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede  in  S.  Antonio  di  Porto
Mantovano  (Mantova)  e  unita'  di  S.  Antonio  di  Porto Mantovano
(Mantova), per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a.  F.lli  Lombardi,  divisione  marmi,  con  sede  in  Rezzato
(Brescia)  e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 aprile
1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992  con  decorrenza  6
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992.
   Contributo  addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15
aprile 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  6  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  F.lli  Lombardi,  divisione  marmi,  con  sede  in  Rezzato
(Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 6 ottobre
1992 al 5 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza  6
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993.
   Contributo  addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15
aprile 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Mamoli  rubinetteria,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Lacchiarella  e Milano (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1992 al
12 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con  decorrenza  13
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  13 luglio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Mamoli  rubinetteria,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Lacchiarella e Milano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al
12 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Novembal  Italia,  con  sede  in Sezze (Latina) e unita' di
Copiano (Pavia), per il periodo dal 20  luglio  1992  al  19  gennaio
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 20
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 20  luglio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Novembal  Italia,  con  sede  in Sezze (Latina) e unita' di
Copiano (Pavia), per il periodo dal 20  gennaio  1993  al  19  luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1992 con decorrenza 20
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1  gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e  unita'  di  Morbegno
(Sondrio), per il periodo dal 28 agosto 1992 al 6 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza
28 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Filatura di Delebio, con sede in Monza (Milano) e unita' di
Delebio (Sondrio), per il periodo dal 28 agosto  1992  al  6  ottobre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza
28 agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  Ditta  tessitura  Luigi  Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent, con
sede in Baranzate di  Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Baranzate  di
Bollate  (Milano),  per  il periodo dal 1  novembre 1992 al 30 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1992 con decorrenza  1
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. General Medical Merate, con  sede  in  Seriate  (Bergamo)  e
unita'  di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 al
27 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 28
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Micromax  International, con sede in Beregazzo con Figliaro
(Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate  (Milano),
per il periodo dal 1  settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993;
    23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita'
di Gazzada Schianno (Varese), per il  periodo  dal  9  novembre  1992
all'8 maggio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 3 dicembre 1992 con decorrenza 9
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    24)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Mila  Schon,  con sede in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 1  settembre 1992 al 28 febbraio 1993;
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza  1
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Angelo Cremona e Figlio, con sede in Monza (Milano) e unita'
di Monza (Milano)  e  Zingonia  (Bergamo),  per  il  periodo  dal  28
settembre 1992 al 27 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1  febbraio 1993;
    26)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Manifattura Crespi di Nembro, con sede in Nembro (Bergamo) e
unita'  di  Nembro  (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3
luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1993  con  decorrenza  4
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;
    27)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Somet  societa'  meccanica  tessile,  con  sede  in Colzate
(Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo) e Colzate  (Bergamo),  per  il
periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 14
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;
    28)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Ormac,  con  sede  in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano
(Pavia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1  maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza  2
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993;
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
     1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 31 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. No Sag italiana, dal 1  gennaio 1993 Sepi (Gruppo Fiat), con
sede  in  San  Pietro  Mosezzo  (Novara)  ora Torino, e unita' di San
Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 1  marzo
1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993  con  decorrenza  1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993.
     2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con decreto ministeriale del 1  febbraio 1993 con
effetto dal 1  gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Ansaldo  industria  (Gruppo  Ansaldo),  con  sede in Genova
limitatamente allo stabilimento di  Milano  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;
     3)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 2 marzo  1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  Scarl  C.M.C.  -  Divisione  produzione  prefabbricati, con sede in
Ravenna e unita' di: Pievesestina di Cesena (Forli') e  S.  Arcangelo
di  Romagna  (Forli'),  per  il  periodo  dal  2 settembre 1992 al 28
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con  decorrenza  2
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 12867/10 del 19 aprile 1993;
     4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  2  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  Scarl C.M.C. - Divisione  produzione  prefabbricati,  con  sede  in
Ravenna  e  unita' di: Pievesestina di Cesena (Forli') e S. Arcangelo
di Romagna (Forli'), per il periodo dal 1  marzo 1993  al  1   giugno
1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;
     5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1  novembre 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cascami  seta  (Filature seriche riunite), con sede in Jesi
(Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per il periodo dal 1  maggio 1993
al 31 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993  con  decorrenza  1
maggio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993;
     6)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 16 marzo 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Alcan  alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele
(Milano) solo per lo stabilimento di Bresso (Milano), per il  periodo
dal 16 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 16
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993;
     7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 16 marzo 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Alcan  alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele
(Milano)  e  unita'  di:  Borgofranco  d'Ivrea  (Torino),  centri  di
distribuzione  nazionali, Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal
16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza  16
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993;
     8)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 16 marzo 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Alcanital service (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele
(Milano)  solo  per  lo  stabilimento  di Gifflenga (Vicenza), per il
periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza  16
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;
     9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1982,
che  ha  approvato  il  programma  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Weber (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di  Asti  e
Modugno (Bari), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992  con  effetto  dal  1   gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Adams, con sede in Novara e unita' di Caivano (Napoli), per
il periodo dal 1  gennaio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza  1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 28 ottobre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Regina  industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e
unita' varie nella regione Lombardia, per il periodo  dal  26  aprile
1993 al 25 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 26
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 giugno 1993;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre  1992  con  effetto  dal  2  gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Norton,  con  sede  in Corsico (Milano) e unita' di Corsico
(Milano) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio  1993  al  30  giugno
1993.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 2
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 giugno 1993;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  3  agosto  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Chivasso (Torino),
enti centrali di Milano, Torino e Napoli, enti commerciali nazionali,
magazzini di San Giuliano Milanese (Milano), Pavia,  per  il  periodo
dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1  marzo 1993 con decorrenza 3
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  27  luglio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' produttive  di  Desio
(Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 marzo 1993 con decorrenza 27
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 giugno 1993;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 20 maggio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede
in  Povegliano  Veronese  (Verona)  e  unita'  di Povegliano Veronese
(Verona), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza
20 novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.
   L'Istituo nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 18 maggio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Basic  line  (Gruppo  Carrera), con sede in Ariano Polesine
(Rovigo) e unita' di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal  18
novembre 1992 al 17 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 21 maggio 1993.
   L'Istituo  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  4  maggio  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Mustang (Gruppo Carrera), con sede in  Tregnano  (Verona)  e
unita'  di Tregnano (Verona), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3
maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza  4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.
   L'Istituo  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  18  maggio  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.a.s.  Shirt  Line  di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con
sede in Vigasio (Verona) e unita' di Vigasio (Verona), per il periodo
dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza 18
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993.
   L'Istituo nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    19)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 22 maggio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.a.s. Caris di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede
in Caldiero (Verona) e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia), per il
periodo dal 22 novembre 1992 al 21 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 22
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.
   L'Istituo  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 24 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Valmet  Carcano,  con sede in Maslianico (Como) e unita' di
Maslianico (Como), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al  23  agosto
1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 marzo 1993 con decorrenza 24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 31 agosto 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Marzocchi,  con sede in Lavinio di Zola Predosa (Bologna) e
unita' di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1  marzo 1993 al
31 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con  decorrenza  1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Sipe  Nobel,  dal  1   gennaio  1993  BPD - Difesa e spazio
(Gruppo Fiat), con sede in Roma e unita' di Spilamberto (Modena), per
il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 21
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;
    23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Fiat OM carrelli elevatori (Gruppo Fiat), con sede in Torino
e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal  7  marzo  1993  al  6
settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  17 marzo 1993 con decorrenza 7
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 1  luglio 1993:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Mistrall, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno)  e  unita'
di  Ogliastro  Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 febbraio 1992
al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
      2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Mistrall,  con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e unita'
di Ogliastro Cilento (Salerno), per il periodo dall'8 agosto 1992  al
7 febbraio 1993;
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 agosto 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Birra  Peroni  industriale,  con  sede  in Roma e unita' di
Napoli, per il periodo dal 25 febbraio 1993 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1993  con  decorrenza  24
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 maggio 1993;
     4)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  Elettrodomus,  con  sede  in  Napoli  e  unita' di Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 1  dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza  1
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
      5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di
Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno  1992  al  14
dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;
      6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di conversione aziendale, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 15  giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di
Torre  Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14
giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza  15
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993;
     7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.p.a.  F.M.I.,  con  sede  in  Napoli  e  unita' di Napoli, per il
periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1991 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. F.M.I., con sede in  Napoli  e  unita'  di  Napoli,  per  il
periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l.  Smecos,  con  sede  in  Torchiara  (Salerno)  e  unita'  di
Battipaglia  (Salerno),  per  il  periodo  dall'8  febbraio 1992 al 7
agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con  decorrenza  8
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  di  crisi  aziendale,  e'  prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Smecos,  con  sede  in  Torchiara  (Salerno)  e  unita'  di
Battipaglia  (Salerno),  per  il  periodo  dall'8  agosto  1992 al 31
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Iplar sud, con sede in Napoli e unita' di Cercola  (Napoli),
per il periodo dal 24 marzo 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 1  aprile 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  24  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.r.l.  Iplar sud, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli),
per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Cavi  optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita'
di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1  gennaio 1992 al 30 giugno
1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza  1
gennaio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1992;
    14)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1  gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno)  e  unita'
di  Scafati  (Salerno),  per  il  periodo  dal  1   luglio 1992 al 31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992  con  decorrenza  1
luglio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993;
    15)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  10  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  Ditta  ricambi  trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe, con
sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno),  per
il periodo dal 28 aprile 1992 al 9 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 maggio 1992 con decorrenza 10
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  10  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  Ditta  ricambi  trattori e officine meccaniche Pagano Giuseppe, con
sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno),  per
il periodo dal 10 settembre 1992 al 9 marzo 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza
10 settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
  S.r.l.  Diagramma,  con  sede  in  S. Marco Evangelista (Caserta) e
unita' di S. Marco Evangelista  (Caserta),  per  il  periodo  dal  22
giugno 1992 al 21 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 22
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 14  aprile  1993  con
effetto  dal 1  settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.r.l. Nuovi cantieri navali Cortazzo, con sede in Napoli e  unita'
di Napoli, per il periodo dal 1  marzo 1993 al 31 agosto 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede  in  Napoli  e  unita'  di
Marcianise  (Caserta),  per  il  periodo  dal  15  giugno  1992 al 14
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con  decorrenza  15
giugno 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993.
   Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 5 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
  Ditta  tomaificio  Antonio  Schiano,  con  sede  in  Frattamaggiore
(Napoli)  e  unita'  di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 7
settembre 1992 al 6 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con  decorrenza  7
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
  S.p.a.  Navalsud,  con  sede  in  Napoli e unita' di Napoli, per il
periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza  3
febbraio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992;
    22)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 3 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
  S.p.a. Navalsud, con sede in Napoli e  unita'  di  Napoli,  per  il
periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992.