MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 12 agosto 1993, n. 33 

  Esportazione di cani randagi.
(GU n.230 del 30-9-1993)
 
 Vigente al: 30-9-1993  
 

  Continuano  a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi
da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a
persone che  spesso  si  presentano  sotto  l'egida  di  associazioni
protezionistiche  e  che  invece  fungerebbero  da  intermediari  con
organizzazioni  straniere  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  la
protezione animale.
  Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di
gatti   che,  prelevati  a  cifre  irrisorie  in  Italia,  verrebbero
dirottati e rivenduti a cifre  piu'  elevate  in  Germania  federale,
Austria  e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla
sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che  in
Italia.
  Si  raccomanda  pertanto,  per  quanto  di competenza, di attenersi
scrupolosamente  alla  normativa  vigente  affinche'  distrazione   o
buonafede  nell'affido  degli  animali non favoriscano il traffico in
argomento.
  Si richiama particolarmente che, a norma dell'art. 2 della legge n.
281 del 14 agosto 1991, i cani ospitati presso i canili devono essere
tatuati, e non devono  essere  ceduti  prima  che  sia  trascorso  il
termine  di  60  giorni,  onde  dare modo ai legittimi proprietari di
rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i  cani  riportando
numero  del  tatuaggio,  data  di  ingresso  nonche' data di uscita e
numero  progressivo  della  scheda  di  affidamento.  Inoltre   nelle
modalita'  di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta
relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati  devono
assicurare  o  nel  caso  si  tratti di associazioni protezionistiche
relativamente all'affidabilita' delle stesse.
  Si ritiene, che in attesa  di  intraprendere  le  piu'  restrittive
misure  che  si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione
occorre mettere particolare cura nella compilazione della  scheda  di
affido  che deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi
del  soggetto  che  viene  ceduto  (razza,  mantello,   sesso,   eta'
approssimativa  e  tatuaggio),  nonche'  la dichiarzione sottoscritta
dell'affidatario  che  s'impegna  a  mantenere  l'animale  in   buone
condizioni  presso  di se' e a non cederlo se non previa segnalazione
alla unita' sanitaria locale competente. L'affidatario deve  pertanto
fornire  l'esatto  recapito  dove  l'animale sara' mantenuto che deve
essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome,
residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido  e
luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso
il  canile  a  disposizione  per eventuali controlli, unitamente alla
fotocopia del documento di identita' dell'affidatario.
  Sara'  opportuno  non  cedere  cani  conto  terzi  ma  direttamente
all'interessato,  valutando  le  motivazioni delle richieste caso per
caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per persona,
come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona  se
non  dopo  aver  accertato  o  fatto accertare lo stato degli animali
precedentemente prelevati. Egualmente con particolare cautela  devono
essere  considerate  le  richieste che pervengono da parte di persone
non residenti o addirittura residenti all'estero.
  Si ravvisa l'opportunita' di  segnalare  a  questo  Ministero,  per
esperire  le  necessarie  indagini  i  casi  sospetti  soprattutto in
relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti  nel  tempo
da parte della stessa persona o dello stesso Ente.
  Si  sollecita  infine,  per quelle regioni che gia' non lo avessero
fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonche' l'adozione di tutti
i provvedimenti  necessari  per  razionalizzare  il  funzionamento  o
migliorarne la gestione.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA