MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.235 del 6-10-1993)

   Con  decreto  ministeriale  3  agosto  1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev.,
con sede in Crevalcuore (Bologna) e unita' di  Crevalcore  (Bologna),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
settimanali   nei  confronti  di  sette  lavoratori  su  un  organico
complessivo di tredici unita', per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15
marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   agosto   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in
San Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a 20 ore settimanali per due impiegati che lavoreranno almeno un
giorno per settimana, e a 13,33 ore settimanali  per  ventuno  operai
che alternandosi in gruppi di sette lavoratori lavoreranno due giorni
consecutivi  a  settimana,  per  il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7
febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   agosto   1993   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verrini
Antonio, con sede in Castellanza (Varese)  e  unita'  di  Castellanza
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore  settimanali  (dieci  operai  si  alternano al lavoro
nell'arco della settimana effettuando un orario medio di  40  ore  di
lavoro  nell'arco di due settimane, mentre per tre operai l'orario e'
di 4 ore giornaliere  per  cinque  giorni  alla  settimana),  per  il
periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 febbraio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   agosto   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmec,  con
sede in Godiasco (Pavia) e unita' di Godiasco (Pavia), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28  ore  medie
settimanali  (dal  lunedi' al giovedi' 8-12/13,30-16,30) in favore di
diciassette dipendenti costituenti l'intero organico, per il  periodo
dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   agosto   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  T.B.M.
Elettronica, con sede in Uboldo (Varese) e unita' di Uboldo (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  25  ore
settimanali  (5  ore  al giorno per cinque giorni alla settimana) nei
confronti di tredici lavoratori su un organico totale di  quattordici
dipendenti, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   agosto   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Pederzini,
con  sede  in  Sorbara  (Modena)  e unita' di Sorbara (Modena), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali  in  un  arco  plurisettimanale  nei  confronti  di
diciassette  lavoratori  (con esclusione dei lavoratori part-time) su
un organico complessivo di venticinque unita', per il periodo  dal  5
aprile 1993 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  agosto  1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Victor
meccanica di precisione, con sede in  Bresso  (Milano)  e  unita'  di
Bresso  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  32  ore settimanali per un dipendente, 28 ore
settimanali per  sette  dipendenti,  20  ore  settimanali  per  sette
dipendenti, da 32 a 16 ore settimanali per un dipendente e da 20 a 16
ore  settimanali  per  un  dipendente  a fronte di un organico pari a
diciotto lavoratori, per il periodo 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
27 maggio 1993, n. 12999.
   Con   decreto   ministeriale   3   agosto   1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Pascucci
Giuseppe,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia (Napoli) e unita'
presso Fincantieri C.N.I. di Castellammare di Stabia (Napoli), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  per  quarantasette  unita'  costituenti l'organico della
Pascucci Giuseppe, unita' presso Fincantieri C.N.I. di  Castellammare
di  Stabia  (Napoli),  per  il  periodo  dal  15  febbraio 1993 al 14
febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  Fugini,  con  sede in Erba (Como) e
unita'  in  Erba  (Como),  e'  autorizzata  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 10 giugno
1992 al 9 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  3  agosto  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  in  favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Peligna  costruzioni
meccaniche, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e stabilimento  in
Pratola  Peligna  (L'Aquila), per il periodo dal 25 giugno 1992 al 24
dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   agosto  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
C.E.B.  -  Cooperativa  edile  bolognese,  con   sede   in   Bologna,
stabilimenti in Bologna e Campobasso, per il periodo dal 12 settembre
1992 all'11 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede in Roma e
unita'  in Poviglio (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  28
dicembre 1992 al 27 dicembre 1993.
   Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12528/4 del 12
dicembre 1992, periodo 28 dicembre 1992-7 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  agosto  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apel,  con
sede  in Serravalle (Ferrara) e stabilimento in Serravalle (Ferrara),
per il periodo dal 1  aprile 1993 al 31 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 agosto 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio  Ciro  Schiano,  con  sede  in
Frattamaggiore  (Napoli)  e  unita'  in  Frattamaggiore  (Napoli), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  3  agosto  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Manifattura di Clusone, con sede in Clusone (Bergamo) e  stabilimento
in  Clusone  (Bergamo),  per  il  periodo  dal 17 dicembre 1992 al 28
febbraio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 agosto 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di  Teramo  e
unita'  in  S.  Atto  di Teramo, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  30  ottobre
1992 al 14 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. C.S.T. Circuiti stampati, con sede in Lavis
(Trento) e unita' in Lavis (Trento), e' autorizzata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  14
gennaio 1993 al 13 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Vilminore officine meccaniche - O.M.V., con
sede in Vilminore di Scalve (Bergamo) e unita' in Vilminore di Scalve
(Bergamo),  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'8  giugno  1992 al 7
giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 agosto 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  T.A.G.,  con  sede  in  Ellera  di  Corciano
(Perugia) e unita' in Ellera di Corciano (Perugia), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 4 marzo 1992 al 3 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  3  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.I. -
Chromium  Plating  italiana,  con   sede   in   Brugherio   (Milano),
stabilimenti  in  Brugherio  (Milano) e Montichiari (Brescia), per il
periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  settembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con
sede  in Forli' e stabilimento in Forli', per il periodo dal 25 marzo
1993 al 24 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  3  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con
sede in Ancona e stabilimento in Ancona, per il periodo dal 13 maggio
1993 al 12 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  3  settembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrosan -
Industrie padane articoli sanitari, con sede  in  Masera'  di  Padova
(Padova),  stabilimenti in Masera' di Padova (Padova), San Felice sul
Panaro (Modena) e sede effettiva S. Vito al Tagliamento  (Pordenone),
per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  3  settembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Padana
macchine  industriali,  con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) e
stabilimento in  Carpaneto  Piacentino  (Piacenza),  per  il  periodo
dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 settembre 1993:
    1)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con
effetto dal 7 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Elettrocarbonium,  con  sede  in  Milano, unita' di Ascoli
Piceno, Milano e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5
ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993  con  decorrenza  6
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 1  luglio 1993 con
effetto dal 13 luglio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Nuova  Sacelit,  con  sede in Bergamo, filiali e magazzini
commerciali di Torino, Vercelli,  Genova,  Milano,  Brescia,  Verona,
Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania,
Palermo,  Cagliari,  Crotone  (Catanzaro),  unita'  di Calusco d'Adda
(Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli) e  sede  di
Bergamo, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 13
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato  il  programma  di  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  13  aprile  1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Comar, con sede in  Forli'  e  unita'  di  Forli',  per  il
periodo dal 13 ottobre 1992 al 24 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 17 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 aprile 1993, n. 12867/4;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 23
gennaio  1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Sirmac  officine  meccaniche,  con  sede  in  Crespellano
(Bologna), unita' di Crespellano (Bologna),  per  il  periodo  dall'8
febbraio 1993 al 31 luglio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1993 con decorrenza 8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  1   marzo  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede in Milano, unita' di Terno
di Isola (Bergamo), per il periodo dal 1  ottobre 1992 al 28 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza  1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 giugno 1993;
    6)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha  approvato  il  programma  di   ristrutturazione   aziendale,   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alti  forni  e  ferriere di Servola, con sede in Trieste e
unita' di Trieste, per il periodo dal 30  marzo  1992  al  20  giugno
1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 30
marzo 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1992.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1  luglio 1993, n. 13161/3;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno  1993,  che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993  con
effetto  dal  1   gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo  GIE,  con
sede  in  Genova  e  unita' di Milano, per il periodo dal 30 dicembre
1992 al 29 giugno 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30
dicembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Officine fonderie Patrone, con sede in La Spezia  e  unita'
di La Spezia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992.
   Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
12 dicembre 1992, n. 12528/9;
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del  6  aprile  1993  con
effetto  dal  9  marzo  1992,  in  favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industria  Eternit  Reggio  Emilia,  con  sede  in  Rubiera
(Reggio  Emilia)  e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo
dal 9 dicembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza  9
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
23 giugno 1993, n. 13075/6;
    10)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Nuova  Zarine,  con  sede  in  Mortara (Pavia) e unita' di
Mortara (Pavia), per il periodo dal 27  aprile  1992  al  26  ottobre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  giugno 1992 con decorrenza 27
aprile 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
19 aprile 1993, n. 12874/35;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  27 aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Zarine, con sede  in  Mortara  (Pavia)  e  unita'  di
Mortara  (Pavia),  per  il  periodo  dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 27
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
4 giugno 1993, n. 13041/9;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con
effetto dal 16 marzo 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Asem,  con  sede  in Buia (Udine) e unita' limitatamente a
Reana del Rojale (Udine), per il periodo dal 16 settembre 1992 al  15
marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 16
settembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1  febbraio 1993.
   Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 26 luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  3  agosto  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sidemar,  con  sede  in  Trieste  e  unita'  di  Monfalcone
(Gorizia)  e  Trieste, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto
1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 marzo  1993  con  decorrenza  3
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1   luglio  1993  con
effetto  dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tonon & C., con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano
(Udine), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con  decorrenza  28
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 4 settembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. S.I.A.P.A. (Gruppo Federconsorzi), con  sede  in  Napoli  e
unita' nazionali, per il periodo dal 1  marzo 1993 al 25 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 marzo 1993 con decorrenza 1
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 1  luglio 1993 con
effetto  dal  1   gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e  unita'
di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1  gennaio 1993 al 30 aprile
1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1
gennaio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;
    3)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Jogres,  con  sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e
unita' di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il  periodo  dal  4
maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 20 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente  decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce il n.
12875/9 del 19 aprile 1993;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo  1993,  che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  4  maggio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle  Pertiche  (Padova)  e
unita'  di  S.  Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4
novembre 1992 al 3 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza  4
novembre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce  il  n.
12875/10 del 19 aprile 1993.
   Con decreto ministeriale 4 settembre 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino)  e  unita'  di
Cirie'  (Torino),  per  il  periodo  dall'8 febbraio 1993 al 7 maggio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1993  con  decorrenza  8
febbraio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;
    2)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  14  ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Whirlpool Italia divisione Aspera gia' Aspera, con sede  in
Torino  e  unita'  di  Riva di Chieri (Torino), per il periodo dal 14
aprile 1993 al 13 ottobre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con  decorrenza  14
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  12
dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Altissimo gia' I.A.O. Industrie riunite S.p.a., con sede in
Beinasco (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal
16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 16
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993.
   Dal 20 novembre 1992 S.r.l. Altissimo;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 1
febbraio 1993  con  effetto  dall'8  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Maff, con sede in Torino e unita' di Bruzolo (Torino), per
il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12736/15 del 19 febbraio 1993;
    5)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1   ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dea, con sede in Torino e unita'  di  Moncalieri  (Torino),
per il periodo dal 1  gennaio 1993 al 31 marzo 1993.
   Istanza  aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 1
ottobre 1992.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con
effetto dal 6 aprile 1992,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino)
e unita' di Nichelino (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5
ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 21 maggio 1993 con decorrenza 6
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;
    7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e  unita'  di  Rivoli
(Torino), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 maggio 1993 con decorrenza 6
aprile 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 12
dicembre  1992  con  effetto  dal  1   giugno  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino) e
unita'  di  Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal
1  giugno 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con  decorrenza  1
giugno 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;
    9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1   luglio  1993  con
effetto  dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova pettinature riunite, con sede in Milano e  unita'  di
Biella  (Vercelli),  per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre
1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993  con  decorrenza  21
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993,  che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 19  aprile  1993  con
effetto  dal  7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. G.F.T., con sede in Torino  e  unita'  di  Torino,  Settimo
Torinese  e  Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6
settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo
1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.
   Nota integrativa acquisita in data 8 giugno 1993;
    11)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 1   luglio  1993  con
effetto  dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Rockwell A.B.S.I. ora  Rockwell  Body  and  Chassis  System
italiana,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino) e unita' di Grugliasco
(Torino), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con  decorrenza  14
marzo 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.
   Dal 1  luglio 1993 Rockwell Body and Chassis System italiana.