Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.235 del 6-10-1993)
Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev., con sede in Crevalcuore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico complessivo di tredici unita', per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 marzo 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per due impiegati che lavoreranno almeno un giorno per settimana, e a 13,33 ore settimanali per ventuno operai che alternandosi in gruppi di sette lavoratori lavoreranno due giorni consecutivi a settimana, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verrini Antonio, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Castellanza (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (dieci operai si alternano al lavoro nell'arco della settimana effettuando un orario medio di 40 ore di lavoro nell'arco di due settimane, mentre per tre operai l'orario e' di 4 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana), per il periodo dal 17 febbraio 1993 al 16 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosmec, con sede in Godiasco (Pavia) e unita' di Godiasco (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (dal lunedi' al giovedi' 8-12/13,30-16,30) in favore di diciassette dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 marzo 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.B.M. Elettronica, con sede in Uboldo (Varese) e unita' di Uboldo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (5 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) nei confronti di tredici lavoratori su un organico totale di quattordici dipendenti, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pederzini, con sede in Sorbara (Modena) e unita' di Sorbara (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di diciassette lavoratori (con esclusione dei lavoratori part-time) su un organico complessivo di venticinque unita', per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede in Bresso (Milano) e unita' di Bresso (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali per un dipendente, 28 ore settimanali per sette dipendenti, 20 ore settimanali per sette dipendenti, da 32 a 16 ore settimanali per un dipendente e da 20 a 16 ore settimanali per un dipendente a fronte di un organico pari a diciotto lavoratori, per il periodo 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 maggio 1993, n. 12999. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' presso Fincantieri C.N.I. di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per quarantasette unita' costituenti l'organico della Pascucci Giuseppe, unita' presso Fincantieri C.N.I. di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fugini, con sede in Erba (Como) e unita' in Erba (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1992 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peligna costruzioni meccaniche, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila) e stabilimento in Pratola Peligna (L'Aquila), per il periodo dal 25 giugno 1992 al 24 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.E.B. - Cooperativa edile bolognese, con sede in Bologna, stabilimenti in Bologna e Campobasso, per il periodo dal 12 settembre 1992 all'11 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpi officine meccaniche, con sede in Roma e unita' in Poviglio (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1992 al 27 dicembre 1993. Il decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12528/4 del 12 dicembre 1992, periodo 28 dicembre 1992-7 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apel, con sede in Serravalle (Ferrara) e stabilimento in Serravalle (Ferrara), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Ciro Schiano, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e unita' in Frattamaggiore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Clusone, con sede in Clusone (Bergamo) e stabilimento in Clusone (Bergamo), per il periodo dal 17 dicembre 1992 al 28 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo e unita' in S. Atto di Teramo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.S.T. Circuiti stampati, con sede in Lavis (Trento) e unita' in Lavis (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1993 al 13 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilminore officine meccaniche - O.M.V., con sede in Vilminore di Scalve (Bergamo) e unita' in Vilminore di Scalve (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 giugno 1992 al 7 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.A.G., con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e unita' in Ellera di Corciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1992 al 3 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.I. - Chromium Plating italiana, con sede in Brugherio (Milano), stabilimenti in Brugherio (Milano) e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forli' e stabilimento in Forli', per il periodo dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagli, con sede in Ancona e stabilimento in Ancona, per il periodo dal 13 maggio 1993 al 12 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrosan - Industrie padane articoli sanitari, con sede in Masera' di Padova (Padova), stabilimenti in Masera' di Padova (Padova), San Felice sul Panaro (Modena) e sede effettiva S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padana macchine industriali, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) e stabilimento in Carpaneto Piacentino (Piacenza), per il periodo dall'11 marzo 1993 al 10 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano, unita' di Ascoli Piceno, Milano e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sacelit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro), unita' di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli) e sede di Bergamo, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Comar, con sede in Forli' e unita' di Forli', per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 24 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993. Nota integrativa acquisita in data 17 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12867/4; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sirmac officine meccaniche, con sede in Crespellano (Bologna), unita' di Crespellano (Bologna), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede in Milano, unita' di Terno di Isola (Bergamo), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 giugno 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 30 marzo 1992 al 20 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 30 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 luglio 1993, n. 13161/3; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 Ansaldo GIE, con sede in Genova e unita' di Milano, per il periodo dal 30 dicembre 1992 al 29 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 30 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine fonderie Patrone, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12528/9; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 gennaio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 giugno 1993, n. 13075/6; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Zarine, con sede in Mortara (Pavia) e unita' di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/35; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Zarine, con sede in Mortara (Pavia) e unita' di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 13041/9; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine) e unita' limitatamente a Reana del Rojale (Udine), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 febbraio 1993. Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 26 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidemar, con sede in Trieste e unita' di Monfalcone (Gorizia) e Trieste, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tonon & C., con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano (Udine), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 4 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.A.P.A. (Gruppo Federconsorzi), con sede in Napoli e unita' nazionali, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 25 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cavi optronici, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unita' di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12875/9 del 19 aprile 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unita' di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il n. 12875/10 del 19 aprile 1993. Con decreto ministeriale 4 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Cirie' (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Whirlpool Italia divisione Aspera gia' Aspera, con sede in Torino e unita' di Riva di Chieri (Torino), per il periodo dal 14 aprile 1993 al 13 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 14 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Altissimo gia' I.A.O. Industrie riunite S.p.a., con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993. Dal 20 novembre 1992 S.r.l. Altissimo; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maff, con sede in Torino e unita' di Bruzolo (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12736/15 del 19 febbraio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dea, con sede in Torino e unita' di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino) e unita' di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 1 giugno 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova pettinature riunite, con sede in Milano e unita' di Biella (Vercelli), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e unita' di Torino, Settimo Torinese e Bosconero (Torino), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993. Nota integrativa acquisita in data 8 giugno 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rockwell A.B.S.I. ora Rockwell Body and Chassis System italiana, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993. Dal 1 luglio 1993 Rockwell Body and Chassis System italiana.