REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 33 

  Costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
(GU n.1 del 8-1-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1.  La revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane di
cui al secondo comma dell'art. 30 della  legge  regionale  28  agosto
1989,  n.  41 deve essere conclusa entro il termine perentorio del 30
aprile 1994.
   2. Fino alla  revisione,  in  via  straordinaria,  le  Commissioni
provinciali  per  l'artigianato  previste  dall'art.  11 della citata
legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 sono costituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale che nomina i componenti di cui alla
lettera a) sulla base di designazioni delle organizzazioni  artigiane
piu' rappresentative con struttura regionale.
   3.  A  seguito  della  elezione  dei  Presidenti delle Commissioni
provinciali, costituite con le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  il
Presidente  della  Giunta  regionale provvede alla costituzione della
Commissione regionale per l'artigianato.
   4. A conclusione  della  revisione  di  cui  al  primo  comma,  il
Presidente  della Giunta regionale, con apposito decreto individua la
data per lo svolgimento delle elezioni degli  imprenditori  artigiani
nelle  Commissioni provinciali per l'artigianato da tenersi non oltre
il  31  dicembre  1994  e  dispone  l'avvio   delle   procedure   per
l'espletamento  delle  elezioni  stesse  da effettuare ai sensi delle
disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale n. 41/1989.
   5. Dopo l'espletamento delle elezioni  e  la  proclamazione  degli
eletti,   il   Presidente   della   Giunta  regionale  provvede  alla
ricostituzione  delle  Commissioni  provinciali   e   regionale   per
l'artigianato   decretando   contestualmente   la   decadenza   delle
Commissioni costituite con le modalita' straordinarie di cui ai commi
2 e 3.
   6. Le Commissioni provinciali e regionale per  l'artigianato  gia'
costituite  continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove
Commissioni e cessano comunque la loro attivita' il 30 aprile 1995.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 23 novembre 1992
 
                               FERRERO