Integrazione alla legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 "Normativa in materia di Bonifica".(GU n.6 del 12-2-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 e' inserito il seguente ulteriore comma: "Qualora le candidature siano inferiori al numero dei membri da eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i nominativi designati dai Gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino o siano comunque insufficienti le candidature espresse dai Gruppi, tra i cittadini aventi i requisiti di cui al secondo comma". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 2 giugno 1993 DEL COLLE