COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994 

  Revisione  del  sistema  di determinazione del tasso di riferimento
per le operazioni di credito agevolato.
(GU n.58 del 11-3-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto il decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  recante  il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista  la  propria  delibera  del  4  febbraio  1977,  e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento  da
applicare  alle  operazioni  di  credito  agevolato, assunta ai sensi
dell'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 9  novembre
1976, n. 902;
  Avuto  presente  che la determinazione del tasso di riferimento per
le operazioni di credito agevolato  nel  settore  industriale  ed  in
altri  settori  si  basa  sul  costo  della provvista obbligazionaria
sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti,  al  quale  viene
aggiunta  una commissione a fronte degli oneri connessi all'attivita'
di intermediazione dalle stesse svolta;
  Considerato che l'ampliamento degli strumenti  di  raccolta  ed  il
processo  di  despecializzazione,  operativa e temporale, indotto dal
cennato decreto legislativo n. 385/1993, rendono  meno  significativo
ed   utilizzabile   il   riferimento   al   costo   della   provvista
obbligazionaria;
  Considerato che in alcuni settori (credito agrario  e  peschereccio
di  esercizio,  turistico-alberghiero,  all'artigianato) vengono gia'
impiegati  indicatori  del  livello  dei   tassi   di   mercato   per
l'idividuazione dei tassi di riferimento;
  Ravvisata  la  necessita',  in  relazione alla descritta evoluzione
normativa, di ancorare la determinazione  del  tasso  di  riferimento
sulle  operazioni  di  credito  agevolato, nei settori in cui esso e'
agganciato al costo della raccolta obbligazionaria, a indicatori  del
livello dei tassi di interesse di mercato, in quanto rappresentativi,
nel mutato contesto, del costo della provvista bancaria;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della  determinazione del tasso di riferimento per le
operazioni di credito  agevolato  nel  settore  industriale  dovranno
essere  utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di
interesse di mercato.
  2. Tale criterio di determinazione del tasso di riferimento  dovra'
essere  esteso  anche  agli  altri  settori del credito agevolato nei
quali il tasso medesimo e' basato sul costo della provvista degli  ex
istituti di credito speciale.
  3.  Con  decreto  del  Ministro del tesoro, su proposta della Banca
d'Italia,  verrano  individuati  i  parametri  da  adottare  per   la
determinazione  dei  tassi  di  riferimento  e  le connesse modalita'
applicative nonche' le modifiche  dei  parametri  che  si  rendessero
necessarie.
  4. Resta fermo che le modalita' di determinazione della commissione
riconosciuta  alle  banche  per  oneri  accessori  sono stabilite dal
Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 marzo 1994
                                               Il Presidente: BARUCCI