Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.(GU n.58 del 11-3-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il decreto-legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la propria delibera del 4 febbraio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; Avuto presente che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale ed in altri settori si basa sul costo della provvista obbligazionaria sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una commissione a fronte degli oneri connessi all'attivita' di intermediazione dalle stesse svolta; Considerato che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal cennato decreto legislativo n. 385/1993, rendono meno significativo ed utilizzabile il riferimento al costo della provvista obbligazionaria; Considerato che in alcuni settori (credito agrario e peschereccio di esercizio, turistico-alberghiero, all'artigianato) vengono gia' impiegati indicatori del livello dei tassi di mercato per l'idividuazione dei tassi di riferimento; Ravvisata la necessita', in relazione alla descritta evoluzione normativa, di ancorare la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato, nei settori in cui esso e' agganciato al costo della raccolta obbligazionaria, a indicatori del livello dei tassi di interesse di mercato, in quanto rappresentativi, nel mutato contesto, del costo della provvista bancaria; Delibera: 1. Ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale dovranno essere utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato. 2. Tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovra' essere esteso anche agli altri settori del credito agevolato nei quali il tasso medesimo e' basato sul costo della provvista degli ex istituti di credito speciale. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, verrano individuati i parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento e le connesse modalita' applicative nonche' le modifiche dei parametri che si rendessero necessarie. 4. Resta fermo che le modalita' di determinazione della commissione riconosciuta alle banche per oneri accessori sono stabilite dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 1994 Il Presidente: BARUCCI