UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1994 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.116 del 20-5-1994)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935,  n.  1071  (contenente
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652 (contenente
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  11  aprile  1953,  n.  312  (relativa alla libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  negli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382   (contenente   il  riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica);
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica (articoli
6 e 16);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre  1988
contenente   modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente ai corsi di laurea in chimica e in chimica  industriale
e l'allegata tabella XIX (corso di laurea in chimica);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991
contenente     ulteriori    modifiche    all'ordinamento    didattico
universitario per il corso di laurea in chimica;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  di questa Universita' con nota n. 2211 del 16
settembre 1992;
  Viste le note ministeriali n. 99 del 23 gennaio 1993 e n. 2809  del
6 settembre 1993;
  Preso  atto del parere del Consiglio universitario nazionale del 17
giugno 1993;
  Vista la delibera della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e
naturali  assunta  in data 28 ottobre 1993 in adeguamento al predetto
parere;
  Considerata   l'opportunita'   di    procedere    alla    revisione
dell'ordinamento  didattico vigente per gli studi del corso di laurea
in chimica;
  Riconosciuta la particolare necessita' e urgenza  di  approvare  le
nuove  modifiche  proposte  in  deroga  al  termine  triennale di cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo  unico  31  agosto  1933,  n.
1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 67 dello statuto dell'Universita' di Cagliari e' soppresso e
cosi' sostituito:
  Art.  67  (Corso  di  laurea  in chimica). - La durata del corso di
laurea in chimica e'  di  cinque  anni,  articolati  in  un  triennio
propedeutico,  a  carattere  formativo  e  di  base, ed in successivi
distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti  piu'  specifici
sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
  Il numero di esami non puo' essere inferiore a ventitre.
  Nel  corso  di  verifiche di profitto contestuali - accorpamento di
piu'  insegnamenti  nello  stesso  anno  accademico  -   il   preside
costituisce  le  commissioni  di  profitto  utilizzando i docenti dei
relativi corsi, secondo le norme  dettate  dall'art.  160  del  testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n.  1592,  e  dall'art.  42  del  regolamento
studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  La  didattica  del  corso  di  laurea in chimica e' organizzata per
ciascun anno di corso in due cicli  coordinati  di  durata  inferiore
all'anno.  Ciascun  ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come
semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.
  L'intervallo tra i due  semestri  deve  essere  almeno  di  quattro
settimane.
  Gli   esami   sono  effettuati  al  termine  di  ciascun  semestre,
prevedendo tre sessioni di esami: una durante  la  pausa  tra  i  due
semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed
una  di  recupero  prima dell'inizio dei corsi e cio' nel rispetto di
quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regio decreto  n.
1269/1938.
  Il   totale   delle   ore   di  insegnamento  e'  nel  triennio  di
milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici  esami,
e  nel  biennio di cinquecentoquaranta ore, suddivise in nove corsi e
sette esami; lo studente dovra' inoltre svolgere un  lavoro  di  tesi
sperimentale per un periodo non inferiore a nove mesi (equivalente ad
un  impegno  minimo  di  milleduecento  ore)  su  argomenti attinenti
all'indirizzo prescelto.
  Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno  un
quarto  dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di
settantacinque  ore,  di  cui  almeno  due  terzi  di   esercitazioni
pratiche.  In  tutti  i  corsi  di laboratorio, le esercitazioni sono
svolte  individualmente  da  ogni  singolo  studente.  L'accertamento
finale  del  profitto, secondo le modalita' previste dal consiglio di
corso di laurea, avverra' per singolo insegnamento, tranne  nei  casi
elencati piu' avanti, in cui e' prevista una prova di esame unica per
due corsi della stessa area.
  I  corsi,  come  previsto  dall'art. 6, primo comma, della legge 18
marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercizi, sperimentazioni  e
dimostrazioni, a seconda della natura degli insegnamenti.
  Nell'ambito  della  programmazione prevista dagli articoli 10 e 944
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio
di  corso  di  laurea  e  quello  di  facolta',  per  le   rispettive
competenze,  stabiliscono  le  modalita'  di  coordinamento didattico
nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree.  In  tale  ambito
possono  essere  previste forme di coordinamento e interscambio tra i
vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/1980.
  Il  consiglio  di  corso  di laurea stabilisce l'organizzazione dei
corsi nei vari semestri.
  Nell'ambito del biennio, il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo'
definire,  all'interno  dei  singoli indirizzi, combinazioni di corsi
opzionali, che corrispondono ad una logica di natura culturale.  Tali
combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre 1969, n. 910, e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studio diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle  discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei corsi
relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione  e  di
laboratorio.  Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita'
del piano di studi proposto  dallo  studente  con  il  raggiungimento
degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.
TRIENNIO PROPEDEUTICO.
  L'attivita'  didattica del triennio e' articolata in aree; ciascuna
area comprende i corsi fondamentali indicati.
   A) Area di matematica (240 ore totali):
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   istituzioni di matematiche (secondo corso);
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo.
   B) Area di fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
   C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
   laboratorio di chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (terzo corso).
   D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica (primo corso);
   chimica fisica (secondo corso);
   laboratorio di chimica fisica (secondo corso).
   E) Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
   F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica (primo corso);
   laboratorio di chimica inorganica (primo corso).
   G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica (primo corso).
  Gli  studenti  sono,  inoltre,  tenuti  a  frequentare  due   corsi
opzionali  (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio
di corso di laurea.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio viene rilasciato, su richiesta, un certificato attestante il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
  I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica  per  i
due corsi:
   calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
   chimica  generale  ed inorganica e laboratorio di chimica generale
ed inorganica;
   fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
   laboratorio di chimica analitica (primo corso)  e  laboratorio  di
chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica
(terzo corso);
   chimica  fisica  (primo  corso)  e  laboratorio  di chimica fisica
(primo corso);
   chimica fisica (secondo corso) e  laboratorio  di  chimica  fisica
(secondo corso);
   chimica  organica  (primo corso) e laboratorio di chimica organica
(primo corso);
   chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica
(secondo corso);
   chimica  inorganica  (primo  corso)  e  laboratorio   di   chimica
inorganica (primo corso).
  I   corsi  e  laboratori  possono  essere  svolti,  per  necessita'
didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame  relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo  studente  sara'  tenuto a dimostrare di aver appreso una lingua
straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra  quelle  proposte
dal  consiglio  di  corso  di  laurea  nel  manifesto degli studi. La
conoscenza verra' verificata  attraverso  un  colloquio  regolarmente
verbalizzato  da  una  commissione nominata dalla facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
BIENNIO.
  Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato  gli  esami
del  triennio  propedeutico.  E'  comunque consentita l'iscrizione al
quarto anno in difetto di due soli esami del triennio,  che  dovranno
peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il   biennio   si   articola   in  indirizzi.  Gli  indirizzi  sono
caratterizzati da due insegnamenti  fondamentali  comuni  a  tutti  i
piani  di  studio  dell'indirizzo,  con  i  rispettivi  laboratori  o
esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali  da  scegliere  tra
quelli attivati dalla sede.
  Sono previsti i seguenti indirizzi:
Indirizzo: Chimica fisica-applicata.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica fisica biologica;
   2) laboratorio di chimica fisica biologica;
   3) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   4)  laboratorio  di  chimica  fisica  dello  stato  solido e delle
superfici.
  I corsi di chimica fisica biologica e  di  laboratorio  di  chimica
fisica biologica danno luogo ad una prova di accertamento unica cosi'
come i corsi di chimica fisica dello stato solido e di laboratorio di
chimica fisica dello stato solido.
Indirizzo: Sintesi e reattivita'.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica organica (terzo corso);
   2) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
   3) chimica inorganica (secondo corso);
   4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).
  I  corsi  di  chimica  organica  (terzo  corso) e di laboratorio di
chimica  organica  (terzo  corso)  danno  luogo  ad  una   prova   di
accertamento  unica cosi' come i corsi di chimica inorganica (secondo
corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).
  Insegnamenti opzionali:
    1) biochimica applicata;
    2) biochimica cellulare;
    3) biochimica degli alimenti;
    4) biochimica industriale;
    5) biocristallografia;
    6) biologia cellulare;
    7) biologia generale;
    8) biomateriali;
    9) biopolimeri;
   10) chemiometria;
   11) chimica analitica clinica;
   12) chimica analitica degli inquinanti;
   13) chimica analitica dei processi industriali;
   14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
   15) chimica analitica separativa;
   16) chimica analitica strumentale;
   17) chimica bioinorganica;
   18) chimica bioorganica;
   19) chimica bromatologica;
   20) chimica computazionale;
   21) chimica degli alimenti;
   22) chimica dei composti di coordinazione;
   23) chimica dei composti eterociclici;
   24) chimica dei composti organometallici;
   25) chimica dei metalli e delle leghe;
   26) chimica dei processi biotecnologici;
   27) chimica del restauro;
   28) chimica dell'ambiente;
   29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
   30) chimica delle macromolecole;
   31) chimica delle sostanze coloranti;
   32) chimica delle sostanze organiche naturali;
   33) chimica dello stato solido;
   34) chimica e tecnologia dei polimeri;
   35) chimica elettroanalitica;
   36) chimica farmaceutica e tossicologica;
   37) chimica fisica ambientale;
   38) chimica fisica biologica;
   39) chimica fisica dei fluidi;
   40) chimica fisica dei materiali;
   41) chimica fisica dei polimeri;
   42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
   43) chimica fisica della catalisi;
   44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   45) chimica fisica industriale;
   46) chimica fisica organica;
   47) chimica industriale;
   48) chimica inorganica industriale;
   49) chimica merceologica;
   50) chimica metallorganica;
   51) chimica organica fisica;
   52) chimica organica industriale;
   53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
   54) chimica supramolecolare;
   55) chimica teorica;
   56) cristallochimica;
   57) didattica della chimica;
   58) elettrochimica;
   59) elettrochimica applicata;
   60) fotochimica;
   61) genetica;
   62) geochimica;
   63) laboratorio di chimica delle macromolecole;
   64) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
   65) meccanismi di reazione in chimica organica;
   66) metodi analitici in chimica industriale;
   67) metodi fisici in chimica inorganica;
   68) metodi fisici in chimica organica;
   69) metodi matematici e statistici;
   70) microbiologia generale;
   71) mineralogia;
   72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
   73) radiochimica;
   74) recupero e riciclo dei materiali;
   75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
   76) sintesi e tecniche speciali organiche;
   77) spettroscopia molecolare;
   78) stereochimica;
   79) storia della chimica;
   80) strutturistica chimica;
   81) termodinamica chimica;
   82) trattamento chimico dei rifiuti.
  I  corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli
indicati  in  un  apposito  elenco  predisposto  dalla  sede  fra  le
discipline attivate.
  Possono essere scelti come corsi opzionali, nel rispetto del limite
numerico   previsto   dalle   norme   vigenti,  tutte  le  discipline
fondamentali dell'ordinamento nazionale. Quando vengono  scelti  come
corsi   opzionali  i  fondamentali  con  relativi  laboratori  di  un
indirizzo diverso  da  quello  prescelto  dallo  studente,  il  corso
fondamentale  ed  il  corrispondente  corso  di laboratorio, che sono
sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.
ESAME E DIPLOMA DI LAUREA.
  Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente  deve
aver  seguito  tutti  i  corsi  previsti dal piano di studi approvato
dalla facolta' e superato i relativi esami.  Lo  studente  deve  aver
inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione  della  tesi
sperimentale con le modalita' stabilite dal  consiglio  di  corso  di
laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il titolo di laureato in chimica,
mentre il relativo certificato rilasciato al laureato fara'  menzione
dell'indirizzo seguito.
  Per  quanto  non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
ottobre  1988  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 109 del 12
maggio 1989) del relativo allegato (tabella XIX) e  dalle  successive
modificazioni  riportate  dal decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1990.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia   per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 24 febbraio 1994
                                                Il rettore: MISTRETTA