ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1994 

  Proroga del termine fissato con ordinanza n. 2375/FPC del  4  marzo
1994,  per  consentire il completamento degli interventi disposti con
ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992,  relativi  alla  messa  in
sicurezza  dei  rifiuti tossico-nocivi rinvenuti in alcune discariche
abusive nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2382/FPC).
(GU n.136 del 13-6-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il proprio decreto  del  28  maggio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  125  del  29  maggio  1992,  relativo  alla
dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare  il  pericolo
derivante  dal rinvenimento in alcuni comuni della regione Liguria di
rilevanti quantita' di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  per   il   coordinamento   della
protezione  civile n. 2284/FzPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992,  relativa  alla  nomina
del  presidente  della  regione Liguria, per la durata di sei mesi, a
commissario delegato all'effettuazione degli interventi  straordinari
ai  sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
diretti alla messa in sicurezza dei suddetti rifiuti;
  Vista l'ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1993, con la quale il prefetto
di Savona e' stato nominato, a seguito della cessazione dell'incarico
del  Presidente  della  regione  Liguria, commissario delegato per il
completamento degli interventi disposti con la  citata  ordinanza  n.
2284/FPC  dell'11  giugno  1992 ed e' stata fissata la durata di otto
mesi per l'effettuazione delle operazioni stesse;
  Vista l'ordinanza n. 2375/FPC del 4 marzo  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, con la quale il termine di
otto  mesi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2324/FPC appena citata
e' stato prorogato di sessanta giorni a  far  data  dal  25  febbraio
1994;
  Visto il telex n. 809/20.2.GAB. in data 16 aprile 1994 con il quale
il  commissario  delegato,  nel  comunicare  che i lavori nel sito di
Borghetto  S.  Spirito  hanno  subito  rallentamenti  a   causa   del
rinvenimento  di  materiale esplosivo interrato nei fusti da porre in
sicurezza,  chiede  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni  onde
consentire l'ultimazione degli interventi in questione;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta,  motivata da eventi
sopravvenuti  ed   imprevedibili,   al   fine   di   garantire,   con
l'ultimazione  degli  interventi  stessi,  la  sicurezza  ambientale,
evitando riflessi dannosi alla salute pubblica;
  Vista la nota n. 7523/ARS/M/DI/R datata 9 maggio 1994 con la  quale
il  Ministro  dell'ambiente  formalizza  l'intesa per l'emissione del
presente provvedimento;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2375/FPC del 4 marzo
1994, per il completamento, da parte del prefetto  di  Savona,  degli
interventi  disposti  con  l'ordinanza  n. 2284/FPC in data 11 giugno
1992, e' prorogato di sessanta giorni a far data dal 25 aprile 1994.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 giugno 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI