N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 maggio 1994

                                 N. 17
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27
 maggio 1994 (della regione Lombardia)
 Agricoltura - Regolamento recante norme per l'organizzazione degli
    uffici   del   Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
    forestali -  Attribuzione  al  Ministro  delle  risorse  agricole,
    alimentari   e   forestali   del  potere  di  adottare  misure  di
    accompagnamento  della  politica  agricola   comunitaria   nonche'
    interventi  nazionali  relativi a: a) strutture di trasformazione;
    b) miglioramento genetico del bestiame; c)  politica  forestale  e
    montana  negli  aspetti  protettivi,  produttivi  e ambientali; d)
    interventi strutturali per l'irrigazione, bonifica e  sistemazione
    del  territorio; e) promozione commerciale dei prodotti agricoli e
    agroindustriali  in  campo   nazionale   ed   internazionale;   f)
    distribuzione    del    personale    del    soppresso    Ministero
    dell'agricoltura e foreste tra gli uffici del  nuovo  Ministero  e
    quelli  delle  regioni, previa intesa con la conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  -
    Lamentata  violazione  della  sfera di competenza della regione in
    materia  di  agricoltura  nonche'  di  ordinamento  degli   uffici
    regionali  in  quanto  l'assegnazione di personale a questi ultimi
    non e' stata preceduta dalla previa intesa ma  e'  stata  disposta
    unilateralmente   dallo   Stato   -   Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della  pubblica  amministrazione  -
    Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 308/1993,
    359/1993 e 376/1993 nonche' 116 del 1994.
 (D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, artt. 4, primo comma, lett. d); 5,
    primo  comma,  lett.  d) ed l); 6, primo comma, lett. c) ed l); 8,
    primo comma, lett. d)).
 (Cost., artt. 97, 115, 117 e 118).
(GU n.26 del 22-6-1994 )
   Ricorso  della  regione  Lombardia,  in  persona   del   presidente
 pro-tempore  della  Giunta  regionale,  dott.ssa Fiorella Ghilardotti
 rappresentata e difesa, coma da mandato a margine del presente  atto,
 e  in  virtu' di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio,
 dagli avv. proff. Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Massimo  Luciani,  ed
 elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del  secondo in Roma,
 Lungotevere delle Navi n. 30 per conflitto di attribuzione contro  il
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri pro-tempore, a seguito e per
 effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n.
 197 (in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1994,  n.  69,  serie  generale).
 "Regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  degli uffici del
 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
    Con  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  si  e'   provveduto   al
 "riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
 agricola e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali".
    Tale   legge   ha   disposto   la   soppressione   del   Ministero
 dell'agricoltura  e  delle  foreste  (art.  1,  primo  comma  ed   ha
 trasferito  alle regioni "tutte le funzioni in materia di agricoltura
 e  foreste,  di  acquacoltura  e  agriturismo,  nonche'  le  funzioni
 relative  alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale ad
 esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero  di
 cui all'art. 2, primo comma" (art. 1, secondo comma).
    Con il successivo art. 6 si e' poi cosi' disposto: il Governo, con
 uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  procede,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della presente legge a:
       a)  definire  l'organizzazione  degli  uffici  del Ministero, e
 distribuire,  previa  intesa  con  la  conferenza  permanente  per  i
 rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico
 del  personale  del  soppresso  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
 foreste  tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate
 a tali amministrazioni;
       b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;
       c) riordinare o sopprimere  gli  enti  vigilati  dal  Ministero
 prevedendo,  d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, sesto comma,
 anche la possibilita' di trasferirne le funzioni alle regioni.
    Il d.P.R. n. 197/1994, in epigrafe menzionato,  ha  dato  parziale
 attuazione  alla  previsione del cit. art. 6 della legge n. 491/1993,
 identificando le direzioni generali del nuovo Ministero delle risorse
 agricole, alimentari e forestali (art. 1) e definendone le rispettive
 funzioni (artt. da 4 a 8).
    Le disposizioni normative sopra menzionate, ed il regolamento  nel
 suo  complesso,  ledono  le  competenze costituzionalmente attribuite
 alla regione Lombardia, che pertanto li impugna con i seguenti motivi
 di
                             D I R I T T O
    1. - Violazione, da parte del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 nel suo
 complesso, ed in particolare degli artt. 1, 4, 5, 6,  7  e  8,  degli
 artt.  115,  117  e  118  della  Costituzione,  anche  in riferimento
 all'art. 6, primo e secondo comma, della legge 4  dicembre  1993,  n.
 491.
    L'art. 6, primo comma, della legge n. 491/1993 consente al Governo
 di  adottare  "uno  o  piu'  regolamenti"  per  la  definizione della
 disciplina normativa ivi menzionata.
    Il  regolamento  qui  impugnato  muove  da   una   contraddittoria
 interpretazione  di  tale  previsione legislativa. Come risulta dalle
 sue  premesse,  il  regolamento  e'   stato   adottato   "Considerata
 l'opportunita'  di provvedere con separati regolamenti all'attuazione
 di quanto disposto dall'art. 6, primo comma, lettera b), e  dall'art.
 6,  secondo  comma,  lettera  b),  concernenti  il riordinamento o la
 soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6,  secondo
 comma,   lettere   c)   e   d),   concernenti,   rispettivamente,  il
 riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione  agraria  e
 l'istituzione    di   una   Consulta   nazionale   per   la   ricerca
 agroalimentare".
    Il regolamento assume pertanto, per esclusione  e  implicitamente,
 di essere stato adottato in attuazione dell'intero primo comma, lett.
 a), dell'art. 6 della legge n. 491/1993 (e nel rispetto dei criteri e
 principi di cui alla lett. a) del secondo comma. Non e' cosi'.
    L'art.  6,  primo  comma, lett. a), della legge n. 491/1993 impone
 infatti al Governo non solo di definire l'organizzazione degli uffici
 del Ministero, ma  anche  di  distribuire  l'organico  del  soppresso
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra le regioni ed il nuovo
 Ministero    "in   relazione   alle   funzioni   assegnate   a   tali
 amministrazioni". Il regolamento impugnato si e'  limitato  invece  -
 fra  l'altro  smentendo  le  proprie  stesse  premesse  -  a definire
 l'organizzazione degli uffici ministeriali, ma nulla ha  disposto  in
 ordine  alla  distribuzione  degli  organici.  Cio'  contraddice alla
 logica di una ordinata disciplina dei rapporti fra Stato e regioni, e
 viola  la  sfera  di  competenza  costituzionalmente  garantita  alla
 regione ricorrente.
    Il riferimento dell'alinea del  primo  comma  dell'art.  6,  della
 legge  n.  491 ad una (possibile) pluralita' di regolamenti attuativi
 non consente  un  illimitato  ed  irragionevole  frazionamento  delle
 discipline  normative  da  adottare.  Anzitutto,  dal  punto di vista
 sistematico, non e' certo un caso che i vari oggetti in relazione  ai
 quali  il  Governo  e'  chiamato  ad  esercitare  la propria potesta'
 regolamentare siano ordinati e distinti attraverso  una  ripartizione
 in  diverse  lettere.  In  ciascuna  di esse, invero, sono menzionati
 oggetti fra loro omogenei, e distinti - invece - da  quelli  previsti
 dalle altre lettere. Lo stesso regolamento impugnato da' per scontata
 tale  lettura,  poiche'  nelle premesse ipotizza la adozione di tanti
 regolamenti  quanti  sono  gli  oggetti  omogenei  (menzionati  nelle
 distinte  lettere  del  comma  1,  ovvero in quelle di cui al secondo
 comma,  che  pur  dettando,  formalmente,  principi  e   criteri   da
 rispettare   contiene   in   realta'   anche   ulteriori  oggetti  da
 disciplinare).
    Come riconoscono dunque le stesse  premesse  dell'atto  impugnato,
 con  un  regolamento  dovrebbe  provvedersi  all'attuazione del primo
 comma, lett. b) e del secondo comma, lett. b)  (concernenti  entrambi
 il  riordinamento  o  la  soppressione degli enti consultivi); con un
 altro  regolamento,  all'attuazione  del  primo  comma,   lett.   c),
 (concernente  il  riordinamento o la soppressione degli enti vigilati
 dal Ministero); con un altro regolamento ancora,  all'attuazione  del
 secondo comma, lettere c) e d), concernenti entrambi la materia della
 ricerca.
    Solo la lett. a) del primo comma, pertanto, viene artificiosamente
 spezzata  in  due, e nonostante l'innegabile unita' delle sue singole
 previsioni,   evidenziata   anche   dalle   considerazioni   d'ordine
 sistematico  che  precedono,  privata  della  doverosa attuazione uno
 actu.
    Non basta. Il legame fra le due parti della  lett.  a)  del  primo
 comma  (organizzazione del Ministero; distribuzione dell'organico del
 personale) e' presupposto anche  della  stessa  struttura  sintattica
 della  previsione  normativa,  che le congiunge (con una "e") in modo
 indissolubile.
    Cio' che piu' conta, pero', e' che l'atto impugnato contraddice in
 modo  radicale   la   logica   del   trasferimento   delle   funzioni
 amministrative  alle  regioni,  che  nella prassi si e' doverosamente
 orientata in senso esattamente opposto. Gia' l'art. 17, primo  comma,
 lett.  c)  della legge 16 maggio 1970, n. 281, invero, aveva previsto
 che i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative  statali
 alle  regioni  dovessero  rispettare  il  principio  secondo cui "per
 ciascuna  delle  funzioni  statali  attribuite  alle  regioni  verra'
 stabilito   il   contingente   del  personale  statale,  anche  delle
 amministrazioni  centrali,  da  trasferire   alle   regioni   stesse,
 riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici
 delle  amministrazioni  statali  interessate"  e  tutti  i decreti di
 trasferimento  del  1971  (non  a   caso   uniformemente   intitolati
 trasferimento  .. delle funzioni amministrative statali in materia di
 .. e del relativo  personale",  ovvero  "dei  relativi  personali  ed
 uffici")   hanno   operato   nel  senso  della  contemporaneita'  del
 trasferimento  delle funzioni, e della determinazione del contingente
 di personale trasferito (cfr. i d.P.R. 14 gennaio 1972 nn.  2,  artt.
 12; 3, 17; 4, art. 18; 5, 18; 6, 10; e 15 gennaio 1972, nn. 8, 17; 9,
 10;  10,  14; 11, 15), e soprattutto hanno stabilito che la riduzione
 dei ruoli organici delle  amministrazioni  statali  fosse  essa  pure
 contemporanea a tali determinazioni. La riorganizzazione degli uffici
 statali,  insomma,  non si riteneva possibile prima della definizione
 dell'operazione di trasferimento.
    La legge  22  luglio  1975,  n.  382,  poi,  ha  previsto  che  il
 trasferimento  del necessario personale alle regioni e l'assegnazione
 all'amministrazione  statale  di  quello  restante  dovesse  avvenire
 "contestualmente"  (art.  1,  primo  comma, lett. b)), e il d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616 ha disposto di conseguenza (art. 112).
    Orbene,  nel  caso  in  esame,  non  e'  la   scissione   fra   il
 trasferimento  delle  funzioni ed il trasferimento del personale alle
 regioni (non verificatasi nelle precedenti esperienze del 1972 e  del
 1977),  che interessa. Tale scissione, prodotta dalla stessa legge n.
 491/1993, e' in se' comprensibile, perche' profonda e' la  diversita'
 fra  l'odierna  amministrazione regionale e quella dei primi anni del
 regionalismo. Cio' che non e' accettabile invece, e' il rovesciamento
 del logico,  naturale  rapporto  fra  trasferimento  delle  funzioni,
 trasferimento  del personale e riorganizzazione degli uffici statali,
 che e' determinato dal regolamento impugnato.
    Non e' dato comprendere, infatti, come sia possibile provvedere al
 riordino  degli  uffici   statali   senza   aver   prima   o   almeno
 contestualmente   determinato   la  distribuzione  dell'organico  del
 personale conseguente al trasferimento delle funzioni  alle  regioni.
 La conoscenza della pianta organica e la distribuzione delle funzioni
 tra i vari uffici debbono andare invero di pari passo.
    La  connessione  intima  fra  il  trasferimento delle funzioni, la
 riorganizzazione degli uffici e la  distribuzione  dell'organico  del
 personale  viene  esattamente  riconosciuta  dalla  stessa  legge  n.
 491/1993, che, all'art. 6, terzo comma, lett.  a),  detta  specifiche
 disposizioni  per  il  personale  che  risulta in eccedenza proprio a
 seguito di tutte e tre queste operazioni.  L'art.  10,  sesto  comma,
 dispone  poi che "fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art.
 6, primo  comma,  il  personale  comunque  assegnato  alle  direzioni
 generali  ed  agli  uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e
 delle  foreste  nonche'  quello  comunque  assegnato  alla  direzione
 generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile,
 alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, svolgente le
 funzioni di cui  all'art.  2,  continua  ad  esercitare  le  funzioni
 attribuite  alla  predetta data, conservando il trattamento economico
 inerente alla qualifica".
    Cio' significa che la distribuzione  dell'organico  del  personale
 deve  essere  (almeno³ contestuale alla riorganizzazione degli uffici
 statali,  se  si  vuole  che  questa  non  sconti  la  piu'  assoluta
 incertezza  sui  mezzi  (umani)  necessari  per il suo funzionamento.
 Tutto questo era  stato  perfettamente  chiaro  gia'  alla  legge  n.
 382/1975,  che  infatti aveva collegato il riordino (la soppressione)
 degli uffici statali alla previa definizione del trasferimento e  del
 personale (art. 6, primo comma, lettere a) e d)).
    L'irrazionalita'   del   regolamento   qui   impugnato  e  la  sua
 illegittimita' per violazione della legge n. 491/1993 determinano una
 grave lesione della sfera di competenza costituzionalmente  garantita
 alla  regione  Lombardia.  Poiche',  infatti,  l'art. 6, primo comma,
 lett. a), della legge n. 491 dispone  che  l'organico  del  soppresso
 Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste viene distribuito fra le
 regioni e il nuovo Ministero "in relazione alle funzioni assegnate  a
 tali  amministrazioni",  e'  evidente  che  determinare  le  funzioni
 ministeriali non gia' contestualmente all'operazione di distribuzione
 dell'organico del personale ma  prima  di  questa  opera  la  lesione
 dell'interesse della regione a farsi destinare una quota di personale
 che  davvero  tenga conto delle esigenze della sua amministrazione, e
 non sia invece la meccanica risultante  di  una  decisione  (relativa
 all'organizzazione  degli  uffici  statali) sulla quale non ha potuto
 avere alcuna incidenza.
    Lo stesso art. 6, primo comma, lett. a), del resto, prevede che la
 distribuzione dell'organico  del  personale  debba  avvenire  "previa
 intesa  con  la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni e le province autonome". Intesa che ha un senso, solo se  non
 e' interamente condizionata da un presupposto (l'organizzazione degli
 uffici statali) che totalmente le sfugga. Il che, considerando che la
 Conferenza  "e' la sede privilegiata del confronto della negoziazione
 politica fra lo Stato  e  le  regioni"  (come  ricorda  espressamente
 codesta ecc.ma Corte costituzionale nella
 sent. n. 116/1994), e' sommamente grave.
    Che tali siano le illegittime conseguenze della scelta operata con
 il  regolamento impugnato e' chiarito dall'art. 1, primo comma, dello
 stesso. Vi si prevede, infatti, che la riorganizzazione degli  uffici
 statali  determinata dalle successive disposizioni si effettui "fatte
 salve .. le funzioni da attribuire  alle  regioni  ed  alle  province
 autonome  e  la  distribuzione  dell'organico del soppresso Ministero
 dell'agricoltura e delle foreste", cio' che  equivale  a  riconoscere
 l'intima connessione fra trasferimento delle funzioni e distribuzioni
 dell'organico  del  personale,  e  l'illegittimita' di una anticipata
 riorganizzazione degli uffici statali che non solo ne prescinda ma vi
 incida, determinando un grave pregiudizio per le  regioni  in  ordine
 alle  quote  di personale da ottenere in trasferimento per far fronte
 alle nuove competenze.
    2. Violazione da parte del d.P.R. 15 marzo 1994 nel suo complesso,
 ed in particolare degli artt. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, degli artt. 97, 115,
 117 e 118 della Costituzione.
    Il d.P.R. n. 197/1994, dunque, ha determinato un illogico rapporto
 fra scelte relative alla distribuzione dell'organico del personale  e
 scelte  relative  alla riorganizzazione degli uffici statali, facendo
 si' che le prime, anziche' procedere o quanto meno essere contestuali
 alle seconde, siano a queste posposte e subordinate.
    Cio' determina la violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha recentemente ribadito,
 il principio del buon andamento della pubblica amministrazione impone
 che l'organizzazione ed  il  funzionamento  degli  uffici  "si  debba
 ispirare  a un criterio di congruenza e di non arbitrarieta' rispetto
 al fine che si vuole perseguire" (sent. n. 376/1993).
    Orbene, se  il  fine  che  l'atto  impugnato  persegue  -  e  deve
 perseguire  -  e'  il  riordino  delle funzioni statali in materia di
 agricoltura secondo  principi  di  efficienza,  prontezza,  efficacia
 dell'azione  amministrativa,  non  e'  dubbio  che il mezzo prescelto
 risulti inidoneo allo scopo.
    Una  riorganizzazione degli uffici statali che prescinde del tutto
 dalla ricognizione delle forze disponibili si ispira evidentemente  a
 valutazioni  del  tutto  astratte,  e  non  considera  la esigenza di
 armonizzazione con le funzioni di competenza regionale, che  pure  e'
 particolarmente  necessaria,  specie  a  seguito della riforma di cui
 alla legge n. 491/1993.
    E' pertanto evidente che la  violazione  del  principio  del  buon
 andamento   determina   la   compromissione   degli  interessi  della
 ricorrente, incidendo sulla sfera di competenza che  alla  stessa  e'
 costituzionalmente garantita (da ultimo, sul collegamento fra art. 97
 della  Costituzione,  e disposizioni costituzionali di garanzia delle
 autonomie  regionali,  sent.  n.  359/1993;  piu'  in  generale,  sui
 parametri  invocabili  in sede di giudizi costituzionali sui rapporti
 Stato-regioni, sent. n. 308/1993).  Incisione  che  e'  indiretta  in
 riferimento  alla  incongrua  riorganizzazione  degli  uffici statali
 (chiamati ad una attivita' collaborativa con quella delle regioni)  e
 diretta  in  riferimento  al  vulnus  che  - come si e' visto - viene
 arrecato all'interesse regionale  ad  ottenere  il  trasferimento  di
 tutto   il   personale  necessario  per  l'esercizio  delle  funzioni
 trasferite, senza che  sulle  scelte  distributive  gravino  ipoteche
 imputabili ad altrui, incontrollabili, scelte.
    3.  Violazione,  da  parte  degli artt. 4, 5, 6, e 8 del d.P.R. 15
 marzo 1994, n. 197, degli artt. 115, 117 e  118  della  Costituzione,
 anche  in riferimento all'art. 2, terzo comma, della legge 4 dicembre
 1993, n. 491.
    L'aver  riorganizzato  gli  uffici  statali  senza  una   adeguata
 considerazione delle esigenze connesse alla garanzia delle competenze
 regionali  ha  determinato  una  molteplicita' di violazioni puntuali
 delle attribuzioni della  regione  ricorrente,  come  definite  dalle
 disposizioni costituzionali, dai precedenti trasferimenti di funzioni
 e dalla legge n. 491/1993.
    L'art.  4,  primo  comma, lett. d), dispone che il Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali possa  adottare  "misure  di
 accompagnamento della politica agricola comunitaria". Tale previsione
 -  oltre che mediatamente gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione
 - viola direttamente l'art. 2, terzo comma, lett. c) della  legge  n.
 491/1993, che consente al Ministero solo la predisposizione di atti e
 lo  svolgimento  di  attivita' generali e necessarie per l'attuazione
 delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari. Qui, invero,  si
 parla  di  misure  di  accompagnamento,  con cio' evocando da un lato
 provvedimenti  destinati  ad  essere   singolari,   puntuali   (tanto
 suggerisce  il  termine "misure"), dall'altro provvedimenti meramente
 accessori, non strettamente "necessari" alla attuazione delle  scelte
 comunitarie (come sottintende il riferimento all'"accompagnamento" di
 queste).
    L'art.  5,  primo  comma, lett. d), prevede che il Ministero possa
 adottare "interventi nazionali sulle strutture di  trasformazione  ed
 interventi  relativi  alle  iniziative  di  cooperazione  di  valenza
 nazionale". Tale operazione viola - oltre che mediatamente gli  artt.
 115,  117  e  118  della  Costituzione - direttamente l'art. 2, terzo
 comma, lett. d), della legge n. 491/1993, che consente  al  Ministero
 di  definire  le  politiche  nazionali, non gia' di adottare puntuali
 interventi nella materia della agricoltura, che ai sensi dell'art. 1,
 secondo comma, della stessa legge n. 491/1993 e' ormai interamente di
 competenza  regionale,  salve le residue competenze statali, definite
 dal successivo art. 2.
    L'art. 5, primo comma, lett.  l),  prevedendo  anch'esso  puntuali
 "interventi"  nel settore del miglioramento genetico del bestiame, e'
 affetto dagli stessi vizi della disposizione ora ricordata.
   L'art. 6, primo comma, lett. c), prevede esso pure "interventi"  in
 materia  di  politica  forestale e montana. Si deve notare che qui il
 regolamento riconosce espressamente che fra la determinazione di  una
 "politica"  e  l'adozione  di  singoli  "interventi"  intercorre  una
 differenza  radicale.  Per  sua   stessa   ammissione,   dunque,   il
 regolamento  e'  andato  (qui e negli altri consimili casi) ben al di
 la' dei limiti imposti dall'art. 2, terzo comma, lett. d) della legge
 n. 491.
    L'art. 6, primo comma, lett. l), consente al Ministero  l'adozione
 di  "interventi"  strutturali  nei  settori  dell'irrigazione,  della
 bonifica e della sistemazione del territorio.  Per  le  ragioni  gia'
 esposte,  deve  ritenersi  violativo degli artt. 115, 117 e 118 della
 Costituzione, e direttamente dell'art.  2,  terzo  comma,  lett.  d),
 della legge n. 491/1993.
    L'art. 8, primo comma, lett. d), conferisce al Ministero il potere
 di  svolgere  funzioni  in  ordine  alla "promozione commerciale" dei
 prodotti agricoli ed  agroindustriali.  Tale  funzione  esorbita  dai
 limiti  che  l'art.  2  della  legge n. 491/1993 fissa in ordine alle
 competenze  ministeriali.  In  particolare,   la   disposizione   qui
 contestata  appare  instaurare  un  collegamento  fra  l'attivita' di
 "informazione" che l'art. 2, terzo comma, lett. d),  della  legge  n.
 491   conferisce   tuttora  al  Ministero)  e  quella  di  promozione
 commerciale, che e' invece del  tutto  assente  nella  lettera  della
 legge.
    Come  si  vede,  il  regolamento  qui  impugnato  contraddice  per
 molteplici profili la scelta di  fondo  che  la  legge  n.  491/1993,
 all'art.  1,  secondo  comma,  ha  voluto  adottare, trasferendo alle
 regioni tutte le competenze in  materia  di  agricoltura  e  foreste,
 salve    quelle   nominativamente   identificate   dalle   successive
 disposizioni.  Cio'  e'  conseguenza  anche   dell'irragionevole   ed
 illegittima  decisione  di  attuare  in  modo solo parziale l'art. 6,
 primo comma, lett. a), della legge n. 491.
    In  sintesi,  la  legge  n.  491/1993,   in   piena   ottemperanza
 dell'espressione della volonta' popolare del referendum del 18 aprile
 1993, aveva proseguito sulla strada gia' percorsa con i trasferimenti
 di  competenze effettuati con il d.P.R. n. 11/1972 e con il d.P.R. n.
 616/1977 (artt. 66-77).
    Il regolamento qui impugnato, viceversa, rovescia la logica  della
 legge n. 491 e dei precedenti trasferimenti, facendo - per cosi' dire
 -  rientrare  dalla  finestra competenze statali uscite dalla porta a
 seguito degli interventi normativi precitati.
    Il  d.P.R.  15  marzo  1994,  n.  197  deve   pertanto   ritenersi
 illegittimo nel suo complesso e comunque, in subordine, viziato nelle
 disposizioni precedentemente menzionate.
                               P. Q. M.
    La  ricorrente  regione  Lombardia  chiede  che  la  Corte  voglia
 dichiarare che non spetta allo Stato, e per  esso  al  Consiglio  dei
 Ministri,  adottare  norme  regolamentari in attuazione solo parziale
 della previsione di cui all'art. 6,  primo  comma,  lett.  a),  della
 legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  in  violazione  di tale disposto
 legislativo nonche' degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione,  e
 per  l'effetto  annullare  il d.P.R. 15 marzo 1994 n. 197 (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 69, del 24 marzo  1994);
 comunque,   che   non   spetta   allo   Stato   adottare   misure  di
 accompagnamento  della  politica  agricola  comunitaria,   interventi
 nazionali  sulle  strutture  di trasformazione ed interventi relativi
 alle iniziative nel campo del miglioramento  genetico  del  bestiame,
 interventi  di  carattere  nazionale  nella  materia  della  politica
 forestale  e  montana  negli   aspetti   protettivi,   produttivi   e
 ambientali,    interventi    strutturali   di   carattere   nazionale
 relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione  del
 territorio,  nonche'  svolgere funzioni di promozione commerciale dei
 prodotti  agricoli  ed  agroindustriali   in   campo   nazionale   ed
 internazionale, cosi' come disposto dagli artt. 4, primo comma, lett.
 d);  5,  primo comma, lettere d) ed l); 6, primo comma, lettere c) ed
 l); 8, primo comma, lett. d), del cit. d.P.R. 15 marzo 1994  n.  197,
 in  violazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 dicembre 1993,
 n. 491, e degli artt. 115,  117  e  118  della  Costituzione,  e  per
 l'effetto  annullare,  in tutto o in parte, i predetti artt. 4, primo
 comma, lett. d); 5, primo comma, lettere d) ed l);  6,  primo  comma,
 lettere  c) ed l); 8, primo comma, lett. d), del cit. d.P.R. 15 marzo
 1994, n. 197.
      Milano-Roma, addi' 20 maggio 1994
    Prof. avv. Giuseppe Franco FERRARI - Prof. avv. Massimo LUCIANI

 94C0629