N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1994
N. 349 Ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di P.C. Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione di misure di sicurezza nel dibattimento - Prevista possibilita' di disporle, con sentenza di non imputabilita' (a norma degli artt. 97 e 98 cod. pen.) o di condanna e comunque solo se sussista il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti con l'uso di armi o contro la sicurezza collettiva ecc. - Conseguente divieto di applicare misure di sicurezza in altre situazioni, che pure lo richiederebbero, e nelle quali l'art. 49 cod. pen. lo consentirebbe, come nell'ipotesi (verificatasi nella specie) in cui, anche se il contestato reato di spaccio di stupefacenti, essendo state smerciate come "extasi" pasticche non contenenti tale sostanza, risulta "impossibile", sussista tuttavia il pericolo che il minore in avvenire incorra in reati di questo tipo - Irragionevolezza - Eccesso dai limiti della delega legislativa. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39). (Cost., art. 76, legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, p.p.).(GU n.26 del 22-6-1994 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Al termine del dibattimento i fatti emersi dimostrano che l'imputato acquisto' in piu' riprese almeno 1200 pasticche di sostanza allo scopo di venderle nelle discoteche. L'imputato ha ammesso di essersi appunto rifornito di pasticche che riteneva di "extasy" essendo solito spacciarne nelle discoteche. Ma la deposizione del consulente tecnico, che ha esaminato 1500 pastiche sequestrate a colui che riforniva l'imputato, ha messo in chiaro che la sostanza non era "extasy", bensi' un miscuglio di caffeina, testosterone e vitamina E, non classificabile come stupefacente. Di conseguenza il reato di commercio di stupefacenti contestato era impossibile. La gravita' della condotta dell'imputato dimostra pero' altrettanto chiaramente la sua pericolosita'. Per cui, nel proscioglimento, gli si dovrebbe applicare una misura di sicurezza secondo la previsione di cui all'art. 49, ultima parte, del c.p. Senonche' la misura di sicurezza, per effetto dell'art. 37/2 del d.P.R. n. 448/1988, non e' piu' applicabile ai minori ne' in caso di sentenza di proscioglimento (art. 39) ne', comunque, allorche' non sussista il concreto pericolo che l'imputato "commetta delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata". Ora il traffico degli stupefacenti non sembra includibile nella categoria, atecnica, del "delitti contro la sicurezza collettiva", anche perche' questa viene introdotta nella norma teste' menzionata in alternativa a fattispecie criminose che richiamano beni diversi dalla tutela della salute e dell'ordine pubblico generico messi in causa dal traffico in oggetto. Ne consegue che l'imputato minorenne responsabile di un delitto impossibile, ma rivelatore di altissima pericolosita', viene completamente sottratto a ogni intervento di difesa sociale e ricondizionamento educativo di carattere penale. Questo tribunale per i minorenni gia' sollevo' la questione della costituzionalita' degli artt. 37/2 e 39 del d.P.R. n. 448/1988 con ordinanza del 25 giugno 1990. Questione disattesa dalla Corte costituzionale. Il livello di irragionevolezza delle norme pero' risultante nella fattispecie fa ritenere non ostativo tale precedente alla riproposizione della questione, anche perche' questa deve investire pure l'art. 38. Nella fattispecie appare irragionevolmente violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto il riformatore processuale, modificando i principi di diritto sostanziale che presiedono all'applicazione della misura di sicurezza, ha introdotto regole dirette, per decisione politica autonoma del legislatore delegato, a svuotare praticamente di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori. L'osservazione gia' fatta della Corte costituzionale, che i poteri di adeguamento alle esigenze della personalita' del minore conferiti dall'art. 3 p.p. della legge delega per il nuovo c.p.p. hanno consegnato al Governo un ampio potere di legiferare a favore dei minori, non sembra resistere a una censura di ragionevolezza. La questione di costituzionalita' non appare percio' manifestamente infondata. La rilevanza e' in re ipsa, in quanto, sulla base delle norme cosi' come sono in vigore, il giudice non potrebbe disporre la misura di sicurezza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale in ordine agli artt. 37/2, 38/2 e 39 del d.P.R. n. 448/1988 in rapporto all'art. 76 della Costituzione; Ordina che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, curando altresi', la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 15 aprile 1994 Il presidente: SACCHETTI 94C0662