N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1994

                                N. 349
 Ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal tribunale per i  minorenni  di
 Bologna nel procedimento penale a carico di P.C.
 Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione di misure di
    sicurezza  nel  dibattimento  - Prevista possibilita' di disporle,
    con sentenza di non imputabilita' (a norma degli  artt.  97  e  98
    cod.  pen.)  o di condanna e comunque solo se sussista il concreto
    pericolo che l'imputato commetta  delitti  con  l'uso  di  armi  o
    contro  la  sicurezza  collettiva  ecc.  -  Conseguente divieto di
    applicare misure di sicurezza in altre  situazioni,  che  pure  lo
    richiederebbero,   e   nelle   quali   l'art.   49  cod.  pen.  lo
    consentirebbe, come nell'ipotesi (verificatasi  nella  specie)  in
    cui,  anche  se  il  contestato  reato di spaccio di stupefacenti,
    essendo state smerciate come  "extasi"  pasticche  non  contenenti
    tale   sostanza,   risulta  "impossibile",  sussista  tuttavia  il
    pericolo che il minore in avvenire incorra in reati di questo tipo
    - Irragionevolezza - Eccesso dai limiti della delega legislativa.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38,
    secondo comma, e 39).
 (Cost., art. 76, legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, p.p.).
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Al  termine  del  dibattimento  i  fatti  emersi  dimostrano   che
 l'imputato  acquisto'  in  piu'  riprese  almeno  1200  pasticche  di
 sostanza allo scopo  di  venderle  nelle  discoteche.  L'imputato  ha
 ammesso  di  essersi  appunto  rifornito di pasticche che riteneva di
 "extasy"   essendo   solito   spacciarne   nelle  discoteche.  Ma  la
 deposizione del consulente tecnico, che ha  esaminato  1500  pastiche
 sequestrate  a colui che riforniva l'imputato, ha messo in chiaro che
 la sostanza non  era  "extasy",  bensi'  un  miscuglio  di  caffeina,
 testosterone e vitamina E, non classificabile come stupefacente.
    Di  conseguenza  il  reato di commercio di stupefacenti contestato
 era impossibile.
    La  gravita'   della   condotta   dell'imputato   dimostra   pero'
 altrettanto   chiaramente   la   sua   pericolosita'.  Per  cui,  nel
 proscioglimento, gli si dovrebbe applicare una  misura  di  sicurezza
 secondo la previsione di cui all'art. 49, ultima parte, del c.p.
    Senonche'  la  misura di sicurezza, per effetto dell'art. 37/2 del
 d.P.R. n. 448/1988, non e' piu' applicabile ai minori ne' in caso  di
 sentenza  di  proscioglimento  (art. 39) ne', comunque, allorche' non
 sussista il concreto pericolo che l'imputato  "commetta  delitti  con
 l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
 la  sicurezza  o  l'ordine  costituzionale  ovvero  gravi  delitti di
 criminalita' organizzata".
    Ora il traffico degli stupefacenti non  sembra  includibile  nella
 categoria,  atecnica,  del  "delitti contro la sicurezza collettiva",
 anche perche' questa viene introdotta nella norma  teste'  menzionata
 in  alternativa  a  fattispecie criminose che richiamano beni diversi
 dalla tutela della salute e dell'ordine pubblico  generico  messi  in
 causa dal traffico in oggetto.
    Ne  consegue  che  l'imputato minorenne responsabile di un delitto
 impossibile,  ma  rivelatore  di   altissima   pericolosita',   viene
 completamente  sottratto  a  ogni  intervento  di  difesa  sociale  e
 ricondizionamento educativo di carattere penale.
    Questo tribunale per i minorenni gia' sollevo' la questione  della
 costituzionalita'  degli  artt.  37/2 e 39 del d.P.R. n. 448/1988 con
 ordinanza  del  25  giugno  1990.  Questione  disattesa  dalla  Corte
 costituzionale.
    Il  livello di irragionevolezza delle norme pero' risultante nella
 fattispecie  fa  ritenere   non   ostativo   tale   precedente   alla
 riproposizione  della  questione, anche perche' questa deve investire
 pure l'art. 38.
    Nella fattispecie appare irragionevolmente violato l'art. 76 della
 Costituzione, in quanto il  riformatore  processuale,  modificando  i
 principi di diritto sostanziale che presiedono all'applicazione della
 misura  di  sicurezza,  ha  introdotto  regole dirette, per decisione
 politica autonoma del legislatore delegato, a  svuotare  praticamente
 di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori.
    L'osservazione gia' fatta della Corte costituzionale, che i poteri
 di  adeguamento alle esigenze della personalita' del minore conferiti
 dall'art. 3 p.p.  della  legge  delega  per  il  nuovo  c.p.p.  hanno
 consegnato  al  Governo  un  ampio  potere di legiferare a favore dei
 minori, non sembra resistere a una censura di ragionevolezza.
    La   questione   di   costituzionalita'   non    appare    percio'
 manifestamente infondata.
    La  rilevanza  e'  in  re  ipsa, in quanto, sulla base delle norme
 cosi' come sono in vigore, il giudice non potrebbe disporre la misura
 di sicurezza.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Sospende   il   giudizio   e  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale in ordine agli artt. 37/2, 38/2 e  39  del  d.P.R.  n.
 448/1988 in rapporto all'art. 76 della Costituzione;
    Ordina   che   la   cancelleria  trasmetta  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  curando  altresi',  la   notifica   della   presente
 ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 15 aprile 1994
                       Il presidente: SACCHETTI

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