N. 354 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1994
N. 354 Ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dalla pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano nel procedimento penale a carico di Rossi Riccardo Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.26 del 22-6-1994 )
IL PRETORE All'udienza dibattimentale del 13 aprile 1994 nel procedimento penale a carico di Rossi Riccardo nato a Novara l'8 gennaio 1939 imputato del reato p.e.p. dall'art. 21 terzo comma legge n. 319/1976 perche' in qualita' di legale rappresentante della S.r.l. impresa Maddalena scaricava in fognatura comunale i reflui dell'attivita' con superamento dei limiti di cui alla tabella C. Accertato in Legnano 27 marzo 1990. Rilevato che la difesa ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte relativa all'art. 21 terzo comma legge n. 319/1976) in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione; visto il parere adesivo del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente ordinanza: 1. Preliminarmente va rilevato che la questione sollevata appare rilevante ai fini del decidere, giacche' dall'accoglimento o dal rigetto della stessa dipende la concedibilita' o meno, in caso di condanna dell'imputato di una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 legge 689/1981. 2. La questione pare altresi' non manifestamente infondata. La Corte costituzionale ha gia' dichiarato che "si presenta fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sazioni a che ha posto in essere, tra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggior gravita' discriminando, invece, che ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico" (sent. n. 249/1993 - occorre indi verificare se tale lesione del principio di uguaglianza possa essere riscontrata nel complesso di norme poste a salvaguardia del sistema ecologico, idrico, esaminando le disposizioni intervenute nel tempo a disciplinare tale bene giuridico. L'art. 60 secondo comma legge 24 novembre 1981, n. 689 esclude la sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e segg. legge citata per i reati previsti dall'art. 21 legge n. 319/1976 - (nella fattispecie e' contestato all'imputato il reato di cui al terzo comma per per aver effettuato scarichi produttivi con valori inquinanti superiori ai limiti di cui alla tabella C). Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, contempla all'art. 18 quarto e quinto comma due ipotesi di reato correlativo alla fattispecie di reato di cui all'art. 21 il primpo comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B per le varie sostanze pericolose oggetto del decreto (mercurio, cadmio, esaclorocicloesano etc.); il secondo sanziona con l'arresto da 3 mesi a 3 anni la violazione del divieto assoluto (art. 12) di scarichi (nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo) contenenti le sostanze di cui allegato A (ad esempio sostanze di cui e' provato il potere cancerogeno in ambiente idrico). Ebbene per entrambe queste fattispecie contravvenzionali non opera (per difetto di qualsivoglia richiamo e rinivio e per evidente impossibilita' di ricorso ad interpretazioni analogiche in malam partem ) il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60 legge n. 689/1981. La non sostituibilita' della pena detentiva non opera neppure per il reato previsto dall'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217 che punisce lo scarico di sostanze pericolose nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Appare allora evidente che, tutelando le norme citate il medesimo bene giuridico, il sistema idrico, la applicabilita' delle sanzioni sostitutive alle fattispecie di reato suindicate e non a quelle di cui all'art. 21 della legge Merli e' priva di qualsivoglia giustificazione razionale e lesivo del principio di uguaglianza. In base alle suesposte considerazioni la questione sollevata appare non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costitizuine e 23 della legge n. 87/1953 il pretore di Legnano dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 60 secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21 terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319. Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perche' copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Legnano, addi' 13 aprile 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 94C0667