N. 366 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 1994
N. 366 Ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Findap e l'Amministrazione delle finanze dello Stato Tributi in genere - Tassa per concorsi e operazioni a premi - Ricorso all'autorita' giudiziaria contro la liquidazione della tassa operata dall'Intendente di finanza - Inammissibilita' in caso di mancato preventivo pagamento della stessa - Disparita' di trattamento - Limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alla sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale, e ad altre successivamente emanate, dichiarative della illegittimita' costituzionale del solve et repete. (R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.26 del 22-6-1994 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa dalla Findap S.r.l., in persona del legale rappresentante, coi proc. dom. avv. F. Moschetti e L. Tosi di Venezia, attrice, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro-tempore, rappr. e dif. dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, convenuta. In punto: opposizione ad ingiunzione fiscale; Rilevato che la societa' attrice ha richiesto in via preliminare la declaratoria d'illegittimita' del provvedimento emesso dall'intendente di finanza di Padova n. 31745/ES, con cui era stata liquidata definitivamente in L. 8.511.405 la tassa dovuta a conguaglio dalla societa' istante in ragione della manifestazione a premi, precedentemente autorizzata dalla medesima Intendenza a' sensi dell'art. 59 del r.d.l. n. 1933/1938, instando quindi per la condanna dell'amministrazione al rimborso di quanto pagato in eccedenza; Rilevato che la S.r.l. Findap non ha pagato quanto liquidato a conguaglio; Rilevato che l'art. 60 del r.d.l. n. 1933/1938 prevede che il ricorso all'autorita' giudiziaria contro la liquidazione della tassa, da proporsi nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, non e' ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta; Rilevato che la societa' istante ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti della ridetta norma, atteso che essa perpetuerebbe il sistema del cd. solve et repete, il quale rappresentava un onere particolare imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria obbligazione tributaria, prescrivendo il previo adempimento di detta obbligazione con inversione del principio giuridico generale per cui qualunque presentazione intanto e' dovuta, in caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza in sede giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale 6 dicembre 1984, n. 268); Ritenuto che, a partire da Corte costituzionale 31 marzo 1961, n. 21, la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del principio dell'onere di pagamento preventivo dell'imposta come condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria, il giudice delle leggi ha costantemente censurato le disposizioni di legge che imponevano il pagamento del tributo quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria (tra le tante, ad es. Corte costituzionale 10 giugno 1969, n. 100; Corte costituzionale 8 luglio 1967, n. 96); Ritenuto che le doglianze di costituzionalita', siccome proposte dalla societa' attrice, devono integralmente condividersi, stante il contrasto della norma di cui all'art. 60 cit. con gli artt. 3 della Costituzione (per disparita' di trattamento tra colui che puo' adire il giudice essendo stato in grado di assolvere il tributo in via preventiva, e colui che - pur potendo astrattamente avere ragione nei confronti dell'amministrazione - necessariamente soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco), 24 e 113 della Costituzione (per la lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilita' economica del singolo, senza riguardo alcuno per la bonta' delle ragioni di costui); Ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio, stante la declaratoria d'inammissibilita' della domanda che - altrimenti - il collegio dovrebbe necessariamente pronunciare; Ritenuta, per quanto gia' detto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale; Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del r.d.l. n. 1933/1938, per le ragioni di cui in motivazione, rispetto agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione dell'incidente di costituzionalita'; Sospende il giudizio; Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica. Venezia, addi' 24 marzo 1994 Il presidente: GROSSI 94C0691