N. 18 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 giugno 1994
N. 18 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 giugno 1994 (della provincia autonoma di Bolzano) Trasporto - Rinnovo del Comitato provinciale di Bolzano dell'Albo degli autotrasportatori - Composizione dello stesso in modo difforme da quello gia' stabilito dalla giunta provinciale in base al d.P.R. n. 527/1987 e alla legge provinciale n. 34/1988 - Previsione che la segreteria di detto comitato faccia capo all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano ed affidamento delle relative funzioni ad impiegato addetto a tale ufficio statale - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di trasporti e di ordinamento degli uffici, nonche' del principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. (Decreto Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione generale III - divisione 36, dell'11 febbraio 1994, n. 0317 CP/1). (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 18; 16; 26; 30; 36; 49; 50; 54; 61 e 62).(GU n.26 del 22-6-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2936 del 30 maggio 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 30 maggio 1994, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta (rep. n. 17148) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, direzione centrale III, divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 CP/1. F A T T O 1. - La legge 6 giugno 1974, n. 298 ha istituito l'"Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi", ed ha stabilito che presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che, nel loro insieme, formano l'albo nazionale (art. 1, primo e secondo comma, della legge n. 298/1974). La legge ha altresi' costituito il comitato centrale ed i comitati provinciali per l'albo (art. 2). Questi ultimi (art. 4, primo comma) sono composti: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente; b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente; c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato; d) da un funzionario dell'intendenza di finanza; e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato; f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3" (poi divenuti otto a seguito di successive modificazioni stabilite - in base all'art. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1993, n. 162 - dall'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 2 febbraio 1994). La legge stabilisce inoltre (art. 4, secondo comma), che i componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; e che (art. 4, terzo comma) "Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lett. c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lett. e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lett. f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lett. g)". 2. - Nella regione Trentino-Alto Adige vigono tuttavia delle norme particolari, che derogano in parte alla disciplina della legge n. 298/1974. Cio' e' correlato al fatto che lo statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 18, e 16) attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano competenze legislative ed amministrative di tipo "esclusivo" in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. Proprio in conseguenza della titolarita' di tale competenza esclusiva, l'art. 5 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le norme d'attuazione dello statuto in materia di comunicazioni e trasporti), ha delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 298/1974. In particolare il secondo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 stabilisce che nelle province di Trento e Bolzano i comitati provinciali esercitano anche le funzioni dei comitati regionali, e che essi sono presieduti dall'assessore provinciale ai trasporti che sostituisce il componente di cui alla lett. c), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 298/1974 (cioe' il "funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato"). A sua volta la provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, con la quale (art. 1) ha individuato gli uffici e gli organi provinciali competenti ad esercitare le funzioni amminstrative derivanti dalle citate norme di attuazione del d.P.R. n. 527/1987. La stessa provincia ha poi provveduto alla costituzione del comitato provinciale, con la deliberazione della giunta provinciale n. 3503 del 26 giugno 1991 (modificata dalla delibera n. 4866 del 21 agosto 1991); di cio' ha dato anche notizia al Ministero dei trasporti con la nota dell'assessore ai trasporti del 4 luglio 1991. In data 26 agosto 1991 l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Bolzano - in esecuzione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 13 del citato d.P.R. n. 527/1987 - ha consegnato (con regolare verbale) all'ufficio trasporti merci - albo degli autotrasportatori e scuola guida della provincia autonoma di Bolzano - gli atti gia' in suo possesso relativi alla iscrizione delle imprese nell'albo degli autotrasportatori. Del passaggio delle funzioni e del loro esercizio da parte del neoistituito ufficio provinciale quest'ultimo ha dato formale comunicazione al Ministero dei trasporti (note del 2 dicembre 1991 e del 18 febbraio 1992, del direttore dell'ufficio provinciale dott. Adriano Miori, in atti). Con deliberazione n. 1616 del 28 marzo 1994, la giunta provinciale di Bolzano ha provveduto alla sostituzione ed integrazione dei membri del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori (anche a seguito del d.m. 2 febbraio 1994, che, in attuazione dell'art. 2, quarto comma, della legge 27 maggio 1993, n. 162, ha aumentato ad otto unita' il numero dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria nei comitati provinciali). Inopinatamente con nota del 5 aprile u.s. (prot. n. 1102/M/5) il Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ufficio provinciale di Bolzano, ha pero' comunicato alla provincia che con d.d. n. 0317 dell'11 febbraio 1994 (allegato in copia alla nota in questione) il Ministero dei trasporti aveva provveduto al rinnovo del comitato provinciale di Bolzano dell'albo degli autotrasportatori. Il decreto 11 febbraio 1994 ora citato - in particolare per quanto esso stabilisce agli artt. 1 (composizione del comitato provinciale per l'albo di Bolzano, e sua costituzione presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bolzano), e 2 (affidamento delle funzioni di segreteria del comitato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile) - e' peraltro gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto propone in relazione ad esso il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 18 e n. 1, 16, 54 e 62 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione (spec. artt. 5, 12 e 13 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527). 1.1. - Si premette che la delega di funzioni stabilita dall'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 e' in primo luogo, una delega di tipo "devolutivo" o "traslativo": essa, cioe' realizza un conferimento delle potesta' delegate alle province autonome (potesta' che entrano a far parte integrante del patrimonio delle attribuzioni provinciali), caratterizzato dalla stabilita' della delega (che e' a tempo indeterminato) e dal fatto che essa non e' accompagnata dal permanere allo Stato di poteri "concorrenti" sugli oggetti della delega stessa. Inoltre, e' evidente come le funzioni delegate in questione costituiscono una "integrazione" necessaria delle funzioni "proprie" delle province autonome in materia di trasporti, come risulta anche da ulteriori aspetti della relativa disciplina: quali il fatto che la presidenza del comitato provinciale per l'albo sia stato istituito dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 527/1987 all'assessore provinciale ai trasporti; ed il fatto che la legge provinciale n. 34/1988 (artt. 1, primo comma, e 2) abbia addirittura attribuito un nuovo ufficio provinciale ad hoc per l'esercizio delle funzioni relative all'albo provinciale (l'ufficio n. 196: "ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida"). Da quanto ora si e' detto risulta con evidenza che la lesione da parte dello Stato delle funzioni delegate in questione comporta una incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze "proprie" della provincia autonoma, che la legittima a proporre il presente ricorso. 1.2. - La disciplina stabilita dall'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 costituisce una normativa speciale che deroga a quella contenuta nell'art. 4 della legge n. 298/1974. In base a tale disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia di Albo provinciale dei trasportatori di Bolzano spetta alla provincia autonoma ricorrente: in particolare, oltre che alla giunta ( ex art. 54 dello statuto), all'assessore provinciale ai trasporti ed agli uffici provinciali individuati dall'art. 1, primo comma, della citata legge provinciale n. 34/1988. Cio' riguarda anche, in particolare, il potere di nomina dei componenti del comitato provinciale per l'albo di Bolzano, che non spetta al Ministro dei trasporti ( ex art. 4, secondo comma, della legge n. 298/1974), ma appunto alla Giunta provinciale, in base alle norme statutarie e d'attuazione gia' citate. Pertanto il decreto ministeriale impugnato (in particolare l'art. 1) e' illegittimo e gravemente lesivo delle attribuzioni della provincia ricorrente, perche' con esso si pretenderebbe di effettuare nelle nomine che spettano invece alla provincia. Non solo, con esso si pretenderebbe di stabilire la composizione del comitato provinciale di Bolzano che e' gia' stata effettuata dalla giunta provinciale (con le delibere della giunta gia' indicate). 1.3. - Diversamente dagli altri comitati provinciali per l'albo, che in base all'art. 2, primo comma, della legge n. 298/1974, sono costituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile (e proprio per questo l'ultimo comma dello stesso art. 2 stabilisce che le relative funzioni di segreteria sono affidate ai medesimi uffici periferici della motorizzazione civile), il comitato provinciale per l'albo di Bolzano - in base all'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 ed al successivo art. 1, primo comma, della legge provinciale n. 34/1988 - e' costituito presso i competenti uffici della provincia ricorrente: precisamente presso l'ufficio n. 196 ("Ufficio trasporto merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida") istituito dall'art. 2 della citata legge provinciale n. 34/1988. Conseguentemente, con la citata deliberazione n. 3503/1991 la giunta provinciale aveva nominato quale segretario del comitato provinciale per l'albo la rag. Carmen Spinger, funzionario del suddetto ufficio n. 196. Viceversa il decreto ministeriale in questione, all'art. 1, stabilisce che il comitato provinciale per l'albo di Bolzano e' "costituito presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano"; ed all'art. 2 stabilisce che "la segreteria del comitato provinciale per l'albo di Bolzano fa capo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano" (e ne affida le funzioni ad un impiegato addetto a tale ufficio statale). Anche per questa parte, dunque, il decreto ministeriale impugnato risulta essere lesivo delle attribuzioni provinciali. In tal caso non solo di quelle in materia di trasporti ( ex artt. 8, n. 18, e 16, primo comma, dello statuto), ma anche di quelle in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" ( ex artt. 8, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto). Non solo, il decreto in questione contraddice anche quanto stabilito dagli artt. 12 e, soprattutto 13 del d.P.R. n. 527/1987, circa la consegna, da parte degli uffici statali a quelli provinciali competenti, degli atti e documenti concernenti le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 5 (come gia' si e' detto, la consegna degli atti relativi alla iscrizione nell'albo degli autotrasporti e' stato gia' effettuata, dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e t.c. di Bolzano al competente ufficio n. 196 della provincia, con verbale del 26 agosto 1991). 2. - Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme gia' indicate, nonche' del principio costituzionale della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici (artt. 30, 36, 49, 50, 61 e 26 dello statuto T.-A.A. e relative norme d'attuazione). Al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di Bolzano si applica il principio della rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici (che in base agli artt. 61 e 62 dello statuto T.-A.A. si applica anche agli organi collegati degli enti pubblici locali), ed infatti tale principio e' stato applicato dalla giunta provinciale nelle citate delibere con cui essa ha provveduto alla nomina dei componenti del comitato (delibere nn. 3503/1991, 4866/1991 e 1616/1994). Viceversa col decreto impugnato il Ministero dei trasporti ha del tutto ignorato il principio della rappresentanza proporzionale, disponendo delle nomine che non tengono in alcun conto la consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Anche in relazione a cio' la provincia autonoma di Bolzano deve proporre il conflitto, poiche' la richiamata disciplina del decreto ministeriale impugnato lede le sue attibuzioni e lo "speciale status di autonomia alla stessa (provincia) costituzionalmente garantito e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche e' certamente una tra le componenti essenziali" (sentenza n. 74/1977).
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero dei trasporti provvedere alle nomine dei componenti del comitato provinciale di Bolzano per l'albo degli autotrasportatori (tantomeno senza rispettare il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici), ne' affidare le funzioni di segreteria del suddetto comitato ad uffici periferici della motorizzazione civile; e per l'effetto annullare l'impugnato decreto del Ministero dei trasporti dell'11 febbraio 1994, indicato in epigrafe. Roma, addi' 3 giugno 1994 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ 94C0722