N. 18 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 giugno 1994

                                 N. 18
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13
 giugno 1994 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Trasporto - Rinnovo del Comitato provinciale di Bolzano dell'Albo
    degli  autotrasportatori  -  Composizione  dello  stesso  in  modo
    difforme da quello gia' stabilito dalla giunta provinciale in base
    al  d.P.R.  n.  527/1987  e  alla  legge  provinciale n. 34/1988 -
    Previsione  che  la  segreteria  di  detto  comitato  faccia  capo
    all'Ufficio   provinciale   della   motorizzazione  civile  e  dei
    trasporti in concessione di Bolzano ed affidamento delle  relative
    funzioni  ad  impiegato addetto a tale ufficio statale - Lamentata
    lesione della  sfera  di  competenza  provinciale  in  materia  di
    trasporti  e  di  ordinamento  degli uffici, nonche' del principio
    della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.
 (Decreto Ministero dei trasporti - Direzione generale della
    motorizzazione civile e dei trasporti in concessione  -  Direzione
    generale III - divisione 36, dell'11 febbraio 1994, n. 0317 CP/1).
 (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 18; 16; 26;
    30; 36; 49; 50; 54; 61 e 62).
(GU n.26 del 22-6-1994 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta  deliberazione della giunta n. 2936 del 30 maggio
 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale  del  30
 maggio   1994,  rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  vice
 segretario  della  giunta (rep. n. 17148) - dagli avvocati professori
 Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi  elettivamente
 domiciliata  in  Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica,  per il regolamento di competenza in relazione al decreto del
 Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della
 motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  direzione
 centrale  III,  divisione  36,  dell'11  febbraio 1994, prot. n. 0317
 CP/1.
                               F A T T O
    1. - La legge 6 giugno 1974, n. 298 ha istituito l'"Albo nazionale
 delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
 cose  per  conto  di  terzi",  ed  ha stabilito che presso gli uffici
 provinciali  della  motorizzazione  civile   e   dei   trasporti   in
 concessione  sono  istituiti  gli  albi  provinciali  che,  nel  loro
 insieme, formano l'albo nazionale (art. 1,  primo  e  secondo  comma,
 della legge n. 298/1974).
    La legge ha altresi' costituito il comitato centrale ed i comitati
 provinciali  per l'albo (art. 2). Questi ultimi (art. 4, primo comma)
 sono  composti:  a)  dal  presidente  della  camera   di   commercio,
 industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il
 comitato,  con  funzioni  di  presidente; b) dal funzionario preposto
 all'ufficio  della  motorizzazione  civile   e   dei   trasporti   in
 concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di
 vice-presidente;  c) da un funzionario della prefettura del capoluogo
 in cui ha sede il comitato; d) da un funzionario  dell'intendenza  di
 finanza;   e)  da  due  rappresentanti  della  camera  di  commercio,
 industria ed artigianato e agricoltura del capoluogo in cui  ha  sede
 il  comitato;  f)  da  sei  rappresentanti  delle associazioni locali
 aderenti alle associazioni nazionali di cui  al  precedente  art.  3"
 (poi  divenuti otto a seguito di successive modificazioni stabilite -
 in base all'art. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1993, n.  162
 -  dall'art.  2  del  decreto  del  Ministro dei trasporti 2 febbraio
 1994).
    La legge  stabilisce  inoltre  (art.  4,  secondo  comma),  che  i
 componenti  del  comitato  provinciale  sono nominati con decreto del
 Ministro dei trasporti; e  che  (art.  4,  terzo  comma)  "Le  nomine
 avvengono  su  designazione:  del  prefetto, per il componente di cui
 alla lett. c); della giunta della  camera  di  commercio,  industria,
 artigianato  e  agricoltura,  per  i componenti di cui alla lett. e);
 delle associazioni locali per i componenti  di  cui  alla  lett.  f);
 della giunta provinciale per il componente di cui alla lett. g)".
    2. - Nella regione Trentino-Alto Adige vigono tuttavia delle norme
 particolari,  che  derogano  in  parte alla disciplina della legge n.
 298/1974. Cio' e' correlato al fatto che lo statuto speciale  T.-A.A.
 (d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670, artt. 8, n. 18, e 16) attribuisce
 alle province autonome di Trento e Bolzano competenze legislative  ed
 amministrative  di  tipo  "esclusivo"  in  materia di comunicazioni e
 trasporti di interesse  provinciale.  Proprio  in  conseguenza  della
 titolarita'  di  tale  competenza  esclusiva,  l'art. 5 del d.P.R. 19
 novembre 1987, n. 527 (recante le norme d'attuazione dello statuto in
 materia di comunicazioni e  trasporti),  ha  delegato  alle  province
 stesse  l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti
 gli albi provinciali degli autotrasportatori di cui agli artt. 4 e  6
 della  legge n. 298/1974. In particolare il secondo comma dell'art. 5
 del d.P.R. n. 527/1987 stabilisce che  nelle  province  di  Trento  e
 Bolzano  i  comitati  provinciali  esercitano  anche  le funzioni dei
 comitati  regionali,  e  che  essi  sono  presieduti   dall'assessore
 provinciale  ai  trasporti  che sostituisce il componente di cui alla
 lett. c), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 298/1974 (cioe'  il
 "funzionario  della  prefettura  del  capoluogo  in  cui  ha  sede il
 comitato").
    A sua volta la provincia autonoma di Bolzano ha emanato  la  legge
 provinciale  19  agosto  1988,  n.  34,  con  la  quale  (art.  1) ha
 individuato  gli  uffici  e  gli  organi  provinciali  competenti  ad
 esercitare  le funzioni amminstrative derivanti dalle citate norme di
 attuazione del  d.P.R.  n.  527/1987.  La  stessa  provincia  ha  poi
 provveduto   alla  costituzione  del  comitato  provinciale,  con  la
 deliberazione della giunta provinciale n. 3503  del  26  giugno  1991
 (modificata  dalla  delibera  n. 4866 del 21 agosto 1991); di cio' ha
 dato  anche  notizia  al  Ministero  dei  trasporti   con   la   nota
 dell'assessore ai trasporti del 4 luglio 1991. In data 26 agosto 1991
 l'ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile  e trasporti in
 concessione di Bolzano - in  esecuzione  di  quanto  stabilito  dagli
 artt.  12  e  13  del  citato d.P.R. n. 527/1987 - ha consegnato (con
 regolare  verbale)  all'ufficio  trasporti   merci   -   albo   degli
 autotrasportatori  e scuola guida della provincia autonoma di Bolzano
 - gli atti gia'  in  suo  possesso  relativi  alla  iscrizione  delle
 imprese   nell'albo  degli  autotrasportatori.  Del  passaggio  delle
 funzioni e del loro  esercizio  da  parte  del  neoistituito  ufficio
 provinciale  quest'ultimo  ha dato formale comunicazione al Ministero
 dei trasporti (note del 2 dicembre 1991 e del 18 febbraio  1992,  del
 direttore dell'ufficio provinciale dott. Adriano Miori, in atti).
    Con deliberazione n. 1616 del 28 marzo 1994, la giunta provinciale
 di Bolzano ha provveduto alla sostituzione ed integrazione dei membri
 del  comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori (anche a
 seguito del d.m. 2 febbraio 1994, che,  in  attuazione  dell'art.  2,
 quarto  comma,  della  legge  27 maggio 1993, n. 162, ha aumentato ad
 otto unita' il numero dei rappresentanti delle associazioni locali di
 categoria nei comitati provinciali).
    Inopinatamente con nota del 5 aprile u.s. (prot. n.  1102/M/5)  il
 Ministero  dei  trasporti,  direzione  generale  della motorizzazione
 civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  ufficio  provinciale  di
 Bolzano,  ha  pero'  comunicato  alla  provincia che con d.d. n. 0317
 dell'11 febbraio 1994 (allegato in copia alla nota in  questione)  il
 Ministero  dei  trasporti  aveva  provveduto  al rinnovo del comitato
 provinciale di Bolzano dell'albo degli autotrasportatori.
    Il decreto 11 febbraio 1994 ora citato - in particolare per quanto
 esso stabilisce agli artt. 1 (composizione del  comitato  provinciale
 per   l'albo   di   Bolzano,  e  sua  costituzione  presso  l'ufficio
 provinciale della motorizzazione civile di Bolzano), e 2 (affidamento
 delle funzioni di segreteria  del  comitato  all'ufficio  provinciale
 della  motorizzazione  civile)  - e' peraltro gravemente lesivo delle
 attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano,  che
 pertanto  propone  in relazione ad esso il regolamento di competenza,
 per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8,
 n. 18 e n. 1, 16, 54 e 62 dello statuto speciale Trentino-Alto  Adige
 e  relative  norme d'attuazione (spec. artt. 5, 12 e 13 del d.P.R. 19
 novembre 1987, n. 527).
    1.1. - Si premette che la delega di funzioni stabilita dall'art. 5
 del d.P.R. n.  527/1987  e'  in  primo  luogo,  una  delega  di  tipo
 "devolutivo"  o  "traslativo":  essa,  cioe' realizza un conferimento
 delle potesta' delegate alle province autonome (potesta' che  entrano
 a   far   parte   integrante   del   patrimonio   delle  attribuzioni
 provinciali), caratterizzato dalla stabilita' della delega (che e'  a
 tempo  indeterminato)  e  dal  fatto che essa non e' accompagnata dal
 permanere allo Stato di  poteri  "concorrenti"  sugli  oggetti  della
 delega stessa.
    Inoltre,  e'  evidente  come  le  funzioni  delegate  in questione
 costituiscono una "integrazione" necessaria delle funzioni  "proprie"
 delle  province  autonome in materia di trasporti, come risulta anche
 da ulteriori aspetti della relativa disciplina: quali il fatto che la
 presidenza del comitato provinciale per l'albo  sia  stato  istituito
 dall'art.  5,  secondo  comma,  del  d.P.R. n. 527/1987 all'assessore
 provinciale ai trasporti; ed il fatto che  la  legge  provinciale  n.
 34/1988  (artt.  1, primo comma, e 2) abbia addirittura attribuito un
 nuovo ufficio provinciale  ad  hoc  per  l'esercizio  delle  funzioni
 relative  all'albo  provinciale (l'ufficio n. 196: "ufficio trasporti
 merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida").
    Da quanto ora si e' detto risulta con evidenza che la  lesione  da
 parte  dello  Stato delle funzioni delegate in questione comporta una
 incisione costituzionalmente  rilevante  sulle  competenze  "proprie"
 della  provincia  autonoma,  che  la legittima a proporre il presente
 ricorso.
    1.2. - La disciplina stabilita dall'art. 5 del d.P.R. n.  527/1987
 costituisce  una  normativa  speciale  che  deroga a quella contenuta
 nell'art. 4 della legge n. 298/1974.
    In   base   a   tale   disciplina   l'esercizio   delle   funzioni
 amministrative   statali   in   materia   di   Albo  provinciale  dei
 trasportatori di Bolzano spetta alla provincia  autonoma  ricorrente:
 in  particolare,  oltre  che alla giunta ( ex art. 54 dello statuto),
 all'assessore provinciale ai trasporti  ed  agli  uffici  provinciali
 individuati  dall'art. 1, primo comma, della citata legge provinciale
 n. 34/1988.
    Cio' riguarda anche, in  particolare,  il  potere  di  nomina  dei
 componenti  del  comitato  provinciale per l'albo di Bolzano, che non
 spetta al Ministro dei trasporti ( ex art. 4,  secondo  comma,  della
 legge  n. 298/1974), ma appunto alla Giunta provinciale, in base alle
 norme statutarie e d'attuazione gia' citate.
    Pertanto il decreto ministeriale impugnato (in particolare  l'art.
 1)  e'  illegittimo  e  gravemente  lesivo  delle  attribuzioni della
 provincia ricorrente, perche' con esso si pretenderebbe di effettuare
 nelle nomine che spettano invece alla provincia. Non solo,  con  esso
 si   pretenderebbe   di   stabilire   la  composizione  del  comitato
 provinciale di Bolzano che e'  gia'  stata  effettuata  dalla  giunta
 provinciale (con le delibere della giunta gia' indicate).
    1.3.  -  Diversamente dagli altri comitati provinciali per l'albo,
 che in base all'art. 2, primo comma, della legge  n.  298/1974,  sono
 costituiti  presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile
 (e proprio per questo l'ultimo comma dello stesso art.  2  stabilisce
 che  le  relative  funzioni  di  segreteria sono affidate ai medesimi
 uffici  periferici  della   motorizzazione   civile),   il   comitato
 provinciale  per l'albo di Bolzano - in base all'art. 5 del d.P.R. n.
 527/1987  ed  al  successivo  art.  1,  primo  comma,   della   legge
 provinciale  n.  34/1988  -  e' costituito presso i competenti uffici
 della provincia ricorrente:  precisamente  presso  l'ufficio  n.  196
 ("Ufficio  trasporto  merci,  albo  degli  autotrasportatori e scuole
 guida") istituito dall'art.  2  della  citata  legge  provinciale  n.
 34/1988.
    Conseguentemente,  con  la  citata  deliberazione  n. 3503/1991 la
 giunta provinciale  aveva  nominato  quale  segretario  del  comitato
 provinciale  per  l'albo  la  rag.  Carmen  Spinger,  funzionario del
 suddetto ufficio n. 196.
    Viceversa  il  decreto  ministeriale  in  questione,  all'art.  1,
 stabilisce  che  il  comitato  provinciale  per  l'albo di Bolzano e'
 "costituito presso l'ufficio provinciale della motorizzazione  civile
 e  dei trasporti in concessione di Bolzano"; ed all'art. 2 stabilisce
 che "la segreteria del comitato provinciale per l'albo di Bolzano  fa
 capo  all'ufficio  provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
 trasporti in concessione di Bolzano" (e ne affida le funzioni  ad  un
 impiegato addetto a tale ufficio statale).
    Anche  per questa parte, dunque, il decreto ministeriale impugnato
 risulta essere lesivo delle attribuzioni provinciali. In tal caso non
 solo di quelle in materia di trasporti ( ex artt. 8,  n.  18,  e  16,
 primo  comma,  dello  statuto),  ma  anche  di  quelle  in materia di
 "ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
 addetto" ( ex artt. 8, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto).
    Non  solo,  il  decreto  in  questione  contraddice  anche  quanto
 stabilito dagli artt. 12 e, soprattutto 13 del  d.P.R.  n.  527/1987,
 circa la consegna, da parte degli uffici statali a quelli provinciali
 competenti,   degli   atti   e   documenti  concernenti  le  funzioni
 amministrative delegate ai sensi dell'art. 5 (come gia' si e'  detto,
 la  consegna  degli  atti  relativi  alla  iscrizione nell'albo degli
 autotrasporti e'  stato  gia'  effettuata,  dall'ufficio  provinciale
 della  motorizzazione  civile e t.c. di Bolzano al competente ufficio
 n. 196 della provincia, con verbale del 26 agosto 1991).
    2. - Violazione delle competenze provinciali  di  cui  alle  norme
 gia'   indicate,   nonche'   del   principio   costituzionale   della
 rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici  (artt.  30,  36,
 49, 50, 61 e 26 dello statuto T.-A.A. e relative norme d'attuazione).
    Al  comitato  provinciale  per  l'albo  degli autotrasportatori di
 Bolzano si applica il principio  della  rappresentanza  proporzionale
 dei  tre  gruppi  linguistici  (che  in base agli artt. 61 e 62 dello
 statuto T.-A.A. si applica anche agli  organi  collegati  degli  enti
 pubblici  locali), ed infatti tale principio e' stato applicato dalla
 giunta provinciale nelle citate delibere con cui essa  ha  provveduto
 alla  nomina  dei  componenti  del  comitato (delibere nn. 3503/1991,
 4866/1991 e 1616/1994).
    Viceversa col decreto impugnato il Ministero dei trasporti ha  del
 tutto  ignorato  il  principio  della  rappresentanza  proporzionale,
 disponendo delle nomine che non tengono in alcun conto la consistenza
 dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento  generale
 della popolazione.
    Anche  in  relazione  a cio' la provincia autonoma di Bolzano deve
 proporre il conflitto, poiche' la richiamata disciplina  del  decreto
 ministeriale  impugnato lede le sue attibuzioni e lo "speciale status
 di autonomia alla stessa (provincia) costituzionalmente  garantito  e
 del  quale  il  principio  di  tutela delle minoranze linguistiche e'
 certamente una tra le componenti essenziali" (sentenza n. 74/1977).
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  che  non  spetta  al  Ministero  dei  trasporti
 provvedere  alle  nomine  dei  componenti del comitato provinciale di
 Bolzano  per  l'albo   degli   autotrasportatori   (tantomeno   senza
 rispettare il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi
 linguistici),  ne'  affidare  le  funzioni di segreteria del suddetto
 comitato ad uffici periferici  della  motorizzazione  civile;  e  per
 l'effetto  annullare  l'impugnato decreto del Ministero dei trasporti
 dell'11 febbraio 1994, indicato in epigrafe.
      Roma, addi' 3 giugno 1994
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

 94C0722