N. 243 SENTENZA 9 - 16 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Gratuito patrocinio -  Reati  contravvenzionali  -  Ammissibilita'  -
 Criteri  -  Titolo  del  reato  contestato  quale elemento ostativo -
 Operativita' dell'istituto di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n.   3282
 - Discrezionalita' legislativa quanto ad una disciplina differenziata
 a  favore  di  una  tutela  piu'  intensa  nel  caso di delitti - Non
 fondatezza.
 
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).
 
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ottavo comma,
 della  legge  30  luglio  1990,  n. 217 (Istituzione del patrocinio a
 spese dello Stato per i non abbienti) promossi con:
      1) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal  Pretore  di  Genova
 nel  procedimento  penale  a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 41
 del registro ordinanze 1994 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;
      2)  ordinanza  emessa  il  15  novembre  1993 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura  di  Genova  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Cocco  Ivana,  iscritta  al n. 63 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di due distinti giudizi penali nei confronti di
 Cocco Ivana, imputata dei reati contravvenzionali di cui  agli  artt.
 707  e  708  c.p.  il  Pretore di Genova - premesso che l'imputata in
 quanto priva di redditi, ne' convivente con altri familiari  del  cui
 reddito dovesse tenersi conto ( ex art.  3, comma 2, legge n. 217 del
 1990),  avrebbe  potuto  essere  ammessa  al patrocinio a spese dello
 Stato, ma che a cio' ostava  il  titolo  del  reato  contestatole  in
 quanto  l'art.  1,  comma  8, legge cit. escludeva la possibilita' di
 ammissione  al  beneficio   nei   procedimenti   penali   concernenti
 contravvenzioni,  salvo  che  questi  siano  riuniti  a  procedimenti
 concernenti delitti  o  siano  agli  stessi  connessi  ancorche'  non
 riuniti  - ha sollevato (con due identiche ordinanze entrambe in data
 15 novembre 1993) questione incidentale di costituzionalita' di  tale
 disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.
    Osserva  il  Pretore  rimettente  che  -  essendo  il  criterio di
 distinzione tra delitti  e  contravvenzioni  quello  formale  dettato
 dall'art.  39  del  c.p.  -  si  puo' avere sul piano sostanziale che
 talune contravvenzioni siano punite con pene detentive  o  pecuniarie
 piu'  elevate  di  quelle  previste  per  alcuni delitti. Non potendo
 rinvenirsi la ratio di tale disciplina differenziata  nell'intrinseca
 natura   dei   reati,   risulta   conseguentemente  irragionevole  la
 previsione  normativa  di  esclusione   degli   imputati   di   reati
 contravvenzionali  dal  beneficio  del  gratuito  patrocinio a carico
 dello Stato ed ingiustificata la differenziazione di  disciplina  tra
 l'imputato  di  un delitto e quello di una contravvenzione sicche' e'
 vulnerato il principio di uguaglianza  sostanziale  (art.  3  Cost.).
 Discriminazione  sussistente anche perche' la persona imputata di una
 solo contravvenzione non ha diritto, per cio' solo, a tale  beneficio
 del  quale  invece godrebbe ove si procedesse alla riunione con altri
 procedimenti riguardanti delitti.
    D'altra parte - osserva ancora il giudice rimettente - e'  violato
 anche  l'art.  24  cost.,  che non ha posto limitazione al diritto di
 difesa dei non abbienti in ragione della natura del reato contestato,
 limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa.
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo  pregiudizialmente  che   la   questione   sia   dichiarata
 inammissibile  perche'  il  pretore  rimettente  non  ha accertato la
 situazione familiare dell'imputata e l'eventuale sua  convivenza  con
 familiari  percettori di reddito da cumulare, al fine della spettanza
 del beneficio del gratuito patrocinio.
    Comunque la  questione  -  secondo  l'Avvocatura  -  e'  infondata
 perche' rientra nei poteri discrezionali del legislatore prevedere la
 difesa a spese dello Stato solo per gli imputati di reati piu' gravi,
 ossia  nei  casi  in  cui la difesa e' piu' complessa e costosa, come
 appunto avviene nelle  ipotesi  di  delitti.  Peraltro  l'ambito  del
 beneficio  e'  condizionato  dalla  disponibilita'  finanziaria dello
 Stato ed il legislatore ha optato per un primo intervento, garantendo
 la difesa a spese dello Stato nei casi ritenuti piu' urgenti  e  piu'
 gravi,  e  riservandosi di prevedere in seguito eventuali ampliamenti
 del beneficio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E'  stata  sollevata  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.
 - dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione  del
 patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui
 esclude  la  possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a
 spese  dello  Stato  per  i  non  abbienti  nei  procedimenti  penali
 concernenti   contravvenzioni,  salvo  che  questi  siano  riuniti  a
 procedimenti  concernenti  delitti  o  siano  agli  stessi  connessi,
 ancorche'  non  riuniti, per sospetta violazione sia del principio di
 ragionevolezza  e   di   eguaglianza   (perche'   ingiustificatamente
 discrimina  gli  imputati  di  reati  contravvenzionali rispetto agli
 imputati di delitti  anche  se  talora  le  sanzioni  dell'arresto  e
 dell'ammenda  sono  piu' elevate della reclusione o della multa), sia
 del diritto alla  difesa  (perche'  priva  i  soggetti  non  abbienti
 imputati  di  reati contravvenzionali della effettiva possibilita' di
 giovarsi della difesa tecnica in giudizio).
    2.  -  Riuniti  i   giudizi   per   identita'   di   oggetto,   va
 pregiudizialmente  respinta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di
 Stato,  di  inammissibilita'  della  questione  di  costituzionalita'
 atteso  che il giudice rimettente ha ritenuto in fatto che l'imputata
 abbia documentato le condizioni di reddito prescritte dalla legge  ed
 a  tale affermazione e' pervenuto sulla base di un iter argomentativo
 che, pur se censurato dall'Avvocatura dello Stato  sotto  il  profilo
 che  la  condizione  di  non  convivenza  con alcun familiare sarebbe
 dedotta dalla mera irreperibilita' dell'imputato, tuttavia -  per  la
 natura del tutto fattuale del relativo accertamento - non e' comunque
 sindacabile    da    questa    Corte    salvo   che   per   manifesta
 contraddittorieta'  od  illogicita',  che  nella  specie   non   sono
 ravvisabili.
    3. - Nel merito la questione non e' fondata.
    3.1. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, Cost.
 perche',  non  applicandosi  il patrocinio a spese dello Stato, opera
 comunque la generale disciplina del  gratuito  patrocinio  posta  dal
 r.d.  30  dicembre  1923  n.  3282, che costituisce una prima, pur se
 minimale  ma  costituzionalmente   sufficiente,   realizzazione   del
 precetto  che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi
 davanti ad ogni giurisdizione; precetto che - come gia'  rilevato  da
 questa  Corte  (sent.  n.  165  del  1993,  n.  194 del 1992) - trova
 legittima attuazione "con varia  gradualita'  ed  intensita'  secondo
 scelte  discrezionali del legislatore", essendoci soltanto "una linea
 di tendenza - maggiormente aderente al precetto costituzionale -  che
 privilegia  l'anticipazione  delle  spese afferenti al patrocinio dei
 non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni  ad  esso
 connesse".
    3.2. - Se poi dall' an della tutela - che si e' detto sussistere -
 si  passa  al  quomodo,  puo'  altresi'  negarsi  la  violazione  del
 principio di eguaglianza (art.  3  Cost.),  prospettata  dal  giudice
 rimettente,  perche'  non  e'  priva di giustificazione la disciplina
 differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che  il
 giudizio  penale  abbia  ad oggetto l'imputazione per contravvenzione
 piuttosto che per delitto.
    Questa Corte (ord. n. 462 del 1987) ha gia' affermato che "rientra
 palesemente nella discrezionalita' del legislatore, in  relazione  al
 maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle
 contravvenzioni,  prevederne  o meno l'estinzione per oblazione". Con
 cio'  significando  che  nel  sistema  penale  sussiste  pur   sempre
 un'apprezzabile  differenza  tra  delitti  e  contravvenzioni  che e'
 ancorata alla diversa specie della pena irrogabile (art. 39  c.p.)  e
 che   comporta  comunque,  sotto  taluni  aspetti  (quali  l'elemento
 psicologico  del  reato  e  la  prescrizione),  un  distinto   regime
 giuridico,  non  contraddetto  dalla  circostanza  che  talora sia in
 concreto  possibile   rinvenire   contravvenzioni   sanzionate   piu'
 gravemente di delitti.
    Tale  differenza  e'  sufficiente  per  ritenere giustificata, nel
 quadro  della   gia'   segnalata   linea   di   gradualita'   seguita
 nell'attuazione  del  precetto costituzionale di assistenza legale ai
 non  abbienti,  la  disciplina  differenziata  censurata,  la   quale
 soltanto  per  i delitti, in quanto reati piu' gravi, e non anche per
 le contravvenzioni ha previsto il patrocinio  a  spese  dello  Stato,
 forma  -  questa  -  di tutela piu' intensa rispetto al mero gratuito
 patrocinio.
    La peculiarita',  poi,  costituita  dalla  eventuale  riunione  (o
 connessione)  del  procedimento  penale  per  contravvenzione  con un
 procedimento concernente  delitti  rende  sufficiente  ragione  della
 (eccezionale)  estensione anche al primo del beneficio del patrocinio
 a spese dello Stato  in  considerazione  di  un  generale  favor  per
 l'imputato  non  abbiente  che  giustifica  in tal caso la prevalenza
 della disciplina piu' favorevole.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 8, legge 30 luglio
 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
 abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e  2,
 della  Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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