N. 245 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Catasto - Immobili - Classamento - Procedura  -  Pubblicazione  degli
 atti  presso  la  casa  comunale - Impugnazione avanti le commissioni
 tributarie - Mancata notifica diretta all'interessato  -  Difetto  di
 rilevanza  -  Richiamo  alla  ordinanza  n.  91/1994  della  Corte  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito  nella
 legge  11  agosto  1939,  n.  1249,  con modificazioni, ulteriormente
 modificato con il d.lgs. 8 aprile 1948, n.  514;  d.P.R.  1  dicembre
 1949,  n.  1142,  artt.  65,  66,  67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1 ottobre 1969,  n.  679,  art.
 10;  d.m.  Finanze  20  luglio  1970,  (Paragrafo)  1, 2, 3 e 4; d.m.
 Finanze 13 dicembre 1961, (Paragrafo) 29- bis, aggiunto  dal  d.m.  6
 ottobre 1989, n.  3/3309).
 
 (Cost.,  artt.  3,  primo  comma,  24,  secondo comma, e 113, primo e
 secondo comma)
 
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12,  13  e  15
 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale
 dei   fabbricati   urbani,   rivalutazione  del  relativo  reddito  e
 formazione  del  nuovo  catasto  edilizio  urbano)  convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  11 agosto 1939, n. 1249 e ulteriormente
 modificato  dal  decreto  legislativo   8   aprile   1948,   n.   514
 (Modificazioni  alla  legge  sul nuovo catasto edilizio urbano e alla
 legge   sulla   costituzione,   attribuzione  e  funzionamento  delle
 Commissioni censuarie), degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71  e  83
 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per
 la  formazione  del  nuovo  catasto edilizio urbano), dell'art. 6 del
 d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  604  (Revisione  degli  estimi  e  del
 classamento  del  catasto  terreni  e  del  catasto edilizio urbano),
 dell'art. 10 della legge 1  ottobre  1969,  n.  679  (Semplificazione
 delle  procedure  catastali),  dei  paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto
 ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria
 concernente l'attuazione di talune disposizioni  contenute  nell'art.
 10  della  legge  1  ottobre  1969,  n.  679, a complemento di quelle
 approvate con decreto ministeriale 5 novembre  1969,  in  materia  di
 catasto dei terreni) e del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale
 13  dicembre  1961  (Istruzione  per  la  conservazione  del  catasto
 edilizio urbano), aggiunto dal decreto ministeriale 6  ottobre  1989,
 n.  3/3309,  promossi  con n. 2 ordinanze emesse il 5 luglio ed il 20
 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze
 sui ricorsi proposti da Ambanelli Marisa ed altro e da Vannelli  Lido
 contro  l'U.T.E.  di  Firenze, iscritte ai nn. 794 e 795 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria
 di primo grado di Firenze, Ambanelli Marisa  e  Sivieri  Nedo  Franco
 hanno  impugnato  il  provvedimento  di determinazione della classe e
 della categoria catastale dell'immobile di loro proprieta'  e  l'atto
 impositivo  conseguente,  e  che  analogo  ricorso,  avanti la stessa
 autorita' giurisdizionale, ha proposto Vannelli  Lido,  con  analoghe
 doglianze,  avendo  tutti  i  ricorrenti  casualmente  appreso  che i
 rispettivi immobili  sarebbero  stati  censiti  dall'ufficio  tecnico
 erariale  di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre
 1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso  la
 casa  comunale  per  un  periodo  temporale di giorni trenta, termine
 utile per ricorrere avverso gli stessi;
      che i ricorrenti hanno chiesto alla  Commissione  tributaria  di
 primo  grado  l'annullamento  degli atti di classamento concernenti i
 rispettivi immobili;
      che  i  ricorsi  sono  stati  interlocutoriamente   decisi   con
 ordinanza  di  rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della
 questione di costituzionalita':
        a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge  13  aprile
 1939,   n.   652   (Accertamento   generale  dei  fabbricati  urbani,
 rivalutazione del relativo reddito e  formazione  del  nuovo  catasto
 edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
 1939,  n.  1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8
 aprile 1948, n. 514  (Modificazioni  alla  legge  sul  nuovo  catasto
 edilizio  urbano  e  alla  legge  sulla  costituzione, attribuzione e
 funzionamento delle Commissioni censuarie);
        b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  83  del  d.P.R.  1
 dicembre   1949,   n.  1142  (Approvazione  del  Regolamento  per  la
 formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
        c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
 degli  estimi  e  del  classamento  del catasto terreni e del catasto
 edilizio urbano);
        d)  dell'art.  10  della  legge  1  ottobre   1969,   n.   679
 (Semplificazione delle procedure catastali);
        e)  dei  paragrafi  1,  2,  3  e 4 del decreto ministeriale 20
 luglio 1970  (Approvazione  dell'istruzione  provvisoria  concernente
 l'attuazione  di  talune  disposizioni  contenute  nell'art. 10 della
 legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle  approvate  con
 decreto  ministeriale  5  novembre  1969,  in  materia di catasto dei
 terreni);
        f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13  dicembre
 1961  (Istruzione  per  la conservazione del catasto edilizio urbano)
 aggiunto  dal  decreto  ministeriale  6  ottobre  1989,   n.   3/3309
 (Integrazione   all'istruzione   per  la  conservazione  del  catasto
 edilizio urbano);
      che la Commissione tributaria  rimettente  ha  convenuto  con  i
 ricorrenti  circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la
 quale gli accertamenti catastali  non  potrebbero  essere  notificati
 direttamente  agli  interessati, dovendo essere depositati nella casa
 comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso  l'affissione  di
 un   manifesto   contenente   l'invito   a   prendere  visione  degli
 accertamenti presso di essa ed, eventualmente, a ricorrere avverso  i
 medesimi (in particolare le prime disposizioni impugnate, con la loro
 procedura  semplificata  per  gli  accertamenti  catastali, avrebbero
 esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di  accertamenti
 per  "un  rilevante  numero  di  unita' immobiliari urbane", in forza
 delle ultime e piu' recenti disposizioni normative, quali ad  esempio
 il  decreto  ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto
 l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);
      che   la   mancata   notificazione    diretta    all'interessato
 dell'accertamento  catastale,  diversamente  da  quanto  praticato in
 tutti gli  altri  settori  della  legislazione  tributaria  (come  ad
 esempio  previsto  dall'art.  16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636) sarebbe  in  evidente  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione  (specie l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del
 1949, comporterebbe  una  palese  disparita'  di  trattamento  fra  i
 soggetti  destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto
 la norma privilegerebbe le amministrazioni  dello  Stato,  prevedendo
 che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione negli albi
 dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);
      che  la  questione  sarebbe  rilevante, poiche' i ricorsi, sulla
 base della legislazione vigente, di cui si contesta  la  legittimita'
 costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;
      che,  consentendo  la  normativa in questione una presunzione di
 conoscenza  affidata  in  modo  aleatorio  alla   pubblicazione   del
 manifesto  (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa
 comunale degli atti di accertamento, della possibilita' di  prenderne
 visione  e  di  frapporvi  ricorso),  si  verrebbe  a  eliminare ogni
 possibilita'  di  difesa  contro   l'atto   impositivo,   in   quanto
 l'interessato  verrebbe  ad  essere,  con  probabilita',  in  ritardo
 rispetto al termine stabilito dall'art. 15  del  r.d.l.  n.  652  del
 1939;
      che  tali  disposizioni  violerebbero  anche  l'art. 24, secondo
 comma,  della  Costituzione,  giacche'  esse  non  garantirebbero  il
 diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;
      che, infine, nel procedimento instaurato su ricorso del Vannelli
 tale   complesso   normativo   violerebbe,   secondo  le  Commissioni
 rimettenti, anche l'art. 113, primo e secondo comma, dove si  afferma
 il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
 amministrazione (lesivi dei diritti e degli interessi legittimi) e si
 escludono limitazioni di tutela per determinate categorie di atti;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per l'inammissibilita' e, comunque, per il rigetto della
 sollevata questione e riportandosi agli argomenti gia'  svolti  nella
 memoria  depositata  in occasione d'una precedente, analoga questione
 (v. ord. n. 91 del 1994);
      che, in particolare, l'Avvocatura aveva  eccepito  l'irrilevanza
 della  questione,  non  avendo  il  giudice rimettente motivato sulla
 conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie"  e  "classi"
 degli  immobili,  mentre la comune esperienza renderebbe probabile la
 loro  conoscibilita',   quanto   meno   nell'occasione   dell'annuale
 compilazione del modello 740;
      che,  inoltre,  la  Commissione tributaria avrebbe impugnato una
 congerie  di  disposizioni  fra  le  quali   alcune   con   carattere
 palesemente   non   legislativo  (quelle  contenute  nel  regolamento
 approvato  con  d.P.R.  1  dicembre  1949,  n.  1142  e  nei  decreti
 ministeriali  20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989) e altre non pertinenti
 (l'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; l'art. 13  del  r.d.l.
 13  aprile  1939,  n.  652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n.
 1249;  l'art.  12,  primo  e  secondo  comma,  del   predetto   regio
 decreto-legge n. 652 del 1939);
      che,  in  conclusione,  la questione andrebbe ristretta all'art.
 12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo
 8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto-legge n.  652
 del 1939;
      che,  con  riferimento a quest'ultima disposizione, la questione
 potrebbe, peraltro, essere  prospettata  in  via  alternativa  o  con
 riferimento  al  dies  a quo o con riferimento all'effetto preclusivo
 (rispetto a una controversia sul credito tributario - Irpef o  Ici  -
 che  coinvolgesse  il  classamento  in via incidentale) derivante dal
 decorso dell'anzidetto termine;
      che  l'alternativita',  dunque,  osterebbe   a   un   intervento
 manipolativo della Corte costituzionale;
      che,  nel  merito,  la  questione sarebbe comunque infondata con
 riferimento ad entrambi i parametri invocati.
    Considerato che le due ordinanze trattano, pressoche' negli stessi
 termini, l'impugnazione delle medesime norme  giuridiche  e,  quindi,
 vanno riunite e congiuntamente decise;
      che  come  gia' stabilito per la precedente questione, sollevata
 sostanzialmente negli  stessi  termini  e  dalla  stessa  Commissione
 tributaria  (sia  pure  diversamente  composta)  deve  essere accolta
 l'eccezione   d'inammissibilita'   come   sollevata   dall'Avvocatura
 generale dello Stato, poiche' - a prescindere dai pur fondati rilievi
 sul  difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati
 - dalle ordinanze di rimessione non si rileva in base a  quali  fatti
 giuridici    l'amministrazione    finanziaria   ha   proceduto   alla
 classificazione   (o   alla   riclassificazione)  degli  immobili  di
 proprieta' dei ricorrenti e, dunque, non e' dato sapere  quale  delle
 molteplici fonti normative impugnate disciplina il caso in esame;
      che  la  questione  sollevata  e',  pertanto,  al pari di quella
 (pressoche' identica) gia' decisa con l'ordinanza  n.  91  del  1994,
 manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale:
       a)  degli  artt.  12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile
 1939,  n.  652  (Accertamento   generale   dei   fabbricati   urbani,
 rivalutazione  del  relativo  reddito  e formazione del nuovo catasto
 edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto  legislativo  8
 aprile  1948,  n.  514  (Modificazioni  alla  legge sul nuovo catasto
 edilizio urbano e  alla  legge  sulla  costituzione,  attribuzione  e
 funzionamento delle Commissioni censuarie);
       b)  degli  artt.  65,  66,  67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1
 dicembre  1949,  n.  1142  (Approvazione  del  Regolamento   per   la
 formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
       c)  dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
 degli estimi e del classamento del  catasto  terreni  e  del  catasto
 edilizio urbano);
       d)   dell'art.   10   della   legge  1  ottobre  1969,  n.  679
 (Semplificazione delle procedure catastali);
       e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio
 1970   (Approvazione    dell'istruzione    provvisoria    concernente
 l'attuazione  di  talune  disposizioni  contenute  nell'art. 10 della
 legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle  approvate  con
 decreto  ministeriale  5  novembre  1969,  in  materia di catasto dei
 terreni);
       f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale  13  dicembre
 1961  (Istruzione  per  la conservazione del catasto edilizio urbano)
 aggiunto  dal  decreto  ministeriale  6  ottobre  1989,   n.   3/3309
 (Integrazione   all'istruzione   per  la  conservazione  del  catasto
 edilizio urbano);
      sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
 comma, e  113,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione  dalla
 Commissione  tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0740