N. 246 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Uso del proprio autoveicolo come strumento di
 lavoro  -  Sospensione  della  patente  di  guida - Impossibilita' di
 individuazione della fattispecie dedotta nel  giudizio  principale  -
 Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R.  15  giugno  1959,  n.  393,  art. 103, nono comma, nel testo
 introdotto dall'art. 13 del d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16,  convertito
 in legge 30 marzo 1987, n. 132).
 
 (Cost., artt. 3, 4 e 35).
 
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,  dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  103, nono
 comma, del d.P.R. 11 (recte: 15) giugno 1959,  n.  393  (Testo  unico
 delle  norme  sulla  circolazione  stradale),  nel  testo  introdotto
 dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n.  16  (Disposizioni
 urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale),
 convertito  in  legge  30  marzo 1987, n. 132, promosso con ordinanza
 emessa il 5 novembre 1993 dal  Pretore  di  Verona  nel  procedimento
 civile  vertente tra Boran Massimo ed il Prefetto di Verona, iscritta
 al n. 742 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  53, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 25 maggio 1994 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che il Pretore di Verona ha sollevato, con l'ordinanza in
 epigrafe, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  103,
 nono  comma,  del  d.P.R.  11  (recte: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo
 unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo  introdotto
 dall'art.  13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in
 legge 30 marzo 1987, n. 132, in riferimento agli articoli 3, 4  e  35
 della Costituzione;
      che,  ad  avviso  del  rimettente, la norma impugnata, in quanto
 colpisce con la sanzione della sospensione della patente di guida una
 categoria di cittadini che usa il proprio veicolo come  strumento  di
 lavoro,  si porrebbe in contrasto con la rilevanza costituzionale del
 lavoro (artt.  4  e  35  della  Costituzione)  quale  espressa  nelle
 decisioni  di questa Corte che hanno dichiarato l'incostituzionalita'
 di limitazioni tali da comportare la pratica soppressione o la  grave
 compressione della sfera di liberta' lavorativa dell'individuo;
      che  la  norma  sarebbe altresi' in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione  in  quanto  prevede,  per  una  stessa  violazione,  un
 trattamento  differenziato a seconda che la violazione venga commessa
 da un conducente di  veicolo  pesante  ovvero  da  un  conducente  di
 autovettura;  disparita',  questa,  che  il nuovo codice della strada
 (art. 142 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285)  avrebbe
 inteso   eliminare,   con   significativa  incidenza  ai  fini  della
 complessiva valutazione della fondatezza della questione sollevata;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per una  declaratoria  di  inammissibilita'  o
 comunque di infondatezza della questione.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' priva di elementi
 idonei alla individuazione della  fattispecie  dedotta  nel  giudizio
 principale  e,  quindi,  alla  verifica  del  carattere di necessaria
 pregiudizialita' della questione  sottoposta  all'esame  della  Corte
 rispetto al giudizio a quo;
      che, d'altra parte, neppure risultano elementi idonei a tal fine
 gli   accenni,   contenuti   nell'ordinanza   di  rinvio,  dai  quali
 induttivamente potrebbe ricavarsi un sommario quadro dell'oggetto del
 giudizio principale (sanzione collegata a violazione  del  limite  di
 velocita'   da  parte  di  conducente  di  mezzo  pesante),  giacche'
 l'esclusivo riferimento  della  questione  alla  sanzione  accessoria
 della  sospensione  della  patente  di  guida si pone in ogni caso in
 contraddizione con la specificazione  della  norma  denunciata  (art.
 103, nono comma, del d.P.R. n. 393 del 1959), che non contempla detto
 istituto, previsto nel successivo undicesimo comma, seconda parte; il
 che  rimarca  l'impossibilita' del controllo sul necessario requisito
 della rilevanza della questione;
      che di quest'ultima, pertanto, in  accoglimento  della  conforme
 eccezione  dell'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi la manifesta
 inammissibilita', come da costante orientamento di questa  Corte  (da
 ultimo, ordd. nn. 136 e 43 del 1994).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 103, nono comma, del d.P.R.  15
 giugno  1959,  n.  393  (Testo  unico  delle norme sulla circolazione
 stradale), nel testo introdotto  dall'art.  13  del  decreto-legge  6
 febbraio   1987,   n.   16   (Disposizioni   urgenti  in  materia  di
 autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), convertito  in  legge
 30 marzo 1987, n. 132, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35
 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0741