N. 248 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge penale - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa -
 Possesso di valori sproporzionati all'attivita' svolta e  ai  redditi
 dichiarati   -   Misure   di  prevenzione  -  Norma  gia'  dichiarata
 costituzionalmente illegittima (v. sentenza n.  48/1994) -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L.  8  giugno  1992,  n.  306, art. 12- quinquies, secondo comma,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 27 e 42).
 
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano   VASSALLI,   prof.   Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo  comma,  del  decreto-legge  8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
 urgenti al nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
 contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il
 15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione, il  9  dicembre  1993  dal
 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il
 14  gennaio  1994  dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal
 Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale  di  Bologna,
 rispettivamente  iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 25 maggio 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale  di  Padova,  il
 Tribunale  di  Macerata,  il  Tribunale  di  Lecce  e il Tribunale di
 Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  12-quinquies,  secondo  comma,  del decreto-legge 8 giugno
 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
 provvedimenti di contrasto alla  criminalita'  mafiosa),  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
      e che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e  che
 quindi  i  relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
 provvedimento;
      che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,  successiva  alla
 pronuncia    delle    ordinanze    di   rimessione,   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   12-quinquies,   secondo
 comma,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 306, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e  che  pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento, le  relative  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 176 del 1994);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
 urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
 contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con  modificazioni,
 dalla  legge  7  agosto  1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte  di  cassazione,
 dal  Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di
 Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0743