N. 250 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti universitari ordinari -  Trattenimento  in
 servizio oltre i limiti consentiti - Disciplina applicabile - Mancata
 conversione    in    legge    del   d.-l.   impugnato   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 15 novembre 1993, n. 460, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.26 del 22-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, del decreto-legge  15  novembre  1993,  n.  460  (Disposizioni
 urgenti  concernenti  il termine per il collocamento fuori ruolo ed a
 riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il
 29 novembre  1993  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
 Sicilia  sul  ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro
 l'Universita' degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 25 maggio 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santuosuosso;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei
 professori   Giuseppe   Barbagallo    ed    altro    nei    confronti
 dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo  ed  altri,  il Tribunale
 amministrativo per  la  Sicilia,  sezione  prima,  ha  sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  1,  secondo  comma,  del  decreto-legge  15
 novembre  1993,  n.  460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine
 per  il  collocamento  fuori  ruolo  ed  a  riposo   dei   professori
 universitari),  nella parte in cui esclude l'applicabilita' dell'art.
 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503  ai  professori
 universitari ordinari;
      che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe
 il  principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in
 senso restrittivo nei confronti di  una  disposizione  (art.  16  del
 decreto  legislativo  n.  503  del  1992)  avente  portata  generale,
 giacche' riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato;
      che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
 difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  intervenuto  nel
 giudizio, ha rilevato la inammissibilita' della questione, atteso che
 il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata,
 non e' stato convertito in legge.
    Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460  non  e'
 stato  convertito  in  legge,  come risulta dal comunicato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993;
      che, quindi, in conformita' alla giurisprudenza di questa  Corte
 (da  ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   1,   secondo  comma,  del
 decreto-legge  15  novembre  1993,  n.  460   (Disposizioni   urgenti
 concernenti  il  termine  per il collocamento fuori ruolo ed a riposo
 dei professori universitari), sollevata, in  riferimento  all'art.  3
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  per la Sicilia,
 sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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