Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 "Riforma e riordino comunita' montane".(GU n.27 del 9-7-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La lett. c) del secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi sostituita: " c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi pendenti, del personale della comunita' montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, nonche' dell'esercizio delle funzioni gia' delegata dalle regioni alla comunita' montana: i trasferimenti sono disposti a favore degli enti locali individuati ai sensi delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative: possono essere inoltre disposti a favore del consorzio volontario o dell'unione di comuni che fossero istituiti, entro il termine di otto mesi di cui al successivo terzo comma, tra i comuni gia' facenti parte della comunita' montana". 2. Le parole "di tre mesi" di cui al terzo comma del medesimo art. 28 sono sostituite dalle parole "di otto mesi". La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 7 marzo 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1994 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1994.