REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1994, n. 13 

  Integrazione  all'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n.
5  recante:  "Riordino  e  programmazione   delle   funzioni   socio-
assistenziali".
(GU n.27 del 9-7-1994)

      (Pubblicato nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 41 del 5 aprile 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n.  5,  alla
lettera  a), dopo le parole "la continuita' degli interventi pubblici
e privati gia' in atto" vanno aggiunte le seguenti: "di  snellire  le
procedure  di  erogazione  che  possono  essere  fatte dalla Regione,
direttamente ai soggetti di cui all'art. 34, 1 comma ..".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 31 marzo 1994
 
                               RHODIO