REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 16 

  Ambito  di applicazione dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 21 concernente la modifica della legge regionale 19  gennaio
1979,  n.  6:  "Trattamento  economico  di  missione  dei consiglieri
regionali".
(GU n.27 del 9-7-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione dell'art.3
             della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  25  giugno  1993, n. 21, di
modifica dell'art. 4 della legge regionale 19  gennaio  1979,  n.  6,
deve  intendersi  applicabile,  per  quanto  concerne le modalita' di
calcolo del rimborso delle spese di viaggio, anche  alle  fattispecie
di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera b) della legge regionale 25
gennaio 1973, n. 6, da ultimo  modificato  dall'art.  1  della  legge
regionale  28  gennaio  1985,  n.  17 e di cui all'art. 5 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56.
   2. Gli oneri per l'anno corrente derivanti dall'applicazione della
presente legge  faranno  carico  al  capitolo  10  del  bilancio  per
l'esercizio  1994  che  presenta sufficienti disponibilita', mentre a
quelli per gli esercizi futuri, il cui  ammontare  sara'  determinato
annualmente  con  la  legge  di  approvazione  del bilancio, si fara'
fronte con  l'apposito  stanziamento  previsto  al  capitolo  10  del
bilancio medesimo.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 7 aprile 1994
 
                               PUPILLO