REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 20 

  Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20  concernente:
"Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione
di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" come
modificata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 19.
(GU n.27 del 9-7-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo
1985, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
   "I soggetti di cui all'art. 2 che, per  oggettiva  impossibilita',
non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma,
la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al
primo  comma,  possono presentare, entro il termine predetto motivata
richiesta di deroga al termine stesso, per  non  oltre  24  mesi,  al
dirigente   del   dipartimento  per  i  lavori  pubblici,  il  quale,
riscontrata la sussistenza dell'impossibilita' oggettiva, con proprio
decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento  al
dipartimento per le finanze, tributi e contabilita'".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 12 aprile 1994
 
                               PUPILLO