N. 340 SENTENZA 19 - 25 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Servizio militare - Dispensa -  Negata  ammissione  per  soggetto  il
 quale, benche' appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
 gia'  prestato  o  prestino  il  servizio  di leva, abbia un fratello
 infraquarantenne gia' fruitore di dispensa - Incoerenza rispetto alla
 finalita'  (tutela  delle  famiglie  piu'  numerose) dell'istituto in
 questione - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento  di
 altri profili.
 
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 23, 31, primo comma, 52 e 97).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  23,  primo  e
 secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
 servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1993
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia - sezione
 staccata di Brescia -  sul  ricorso  proposto  da  Domenico  Corbelli
 contro  il  Ministero  della  difesa ed altri, iscritta al n. 723 del
 registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 aprile 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio promosso da Domenico  Corbelli  contro
 il  Ministero  della  difesa,  il Distretto militare di Brescia ed il
 Consiglio  di  leva  di  Brescia  per  ottenere  l'annullamento   del
 provvedimento  con  cui  il  Consiglio di leva aveva rigettato la sua
 istanza   di   dispensa   dal   servizio   militare,   il   Tribunale
 amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  -  sezione staccata di
 Brescia - con ordinanza emessa il  21  settembre  1993  ha  sollevato
 d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 23,
 primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme  per  il
 servizio  di  leva),  denunciandone il contrasto con gli artt. 97, 3,
 23,  52  e  31,  primo  comma,  della  Costituzione;  ovvero,  in via
 alternativa, dell'art. 23, secondo comma,  della  stessa  legge,  per
 violazione  dei medesimi parametri costituzionali, nella parte in cui
 non  menziona,  tra  le  ipotesi  in  cui  non  e'   applicabile   la
 disposizione  del  primo  comma, anche quella di cui al numero 6) del
 primo comma dell'art. 22, nel  testo  risultante  dalla  sostituzione
 operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269.
    Il  nuovo  testo dell'art. 22, primo comma, numero 6), della legge
 n. 191 del 1975 stabilisce che, in tempo di pace,  hanno  titolo  per
 conseguire  la dispensa dal servizio militare coloro che appartengono
 a famiglia di  cui  altri  due  figli  abbiano  prestato  o  prestino
 servizio  militare.  L'art.  23  della stessa legge dispone, al primo
 comma, che l'ammissione alla dispensa dalla ferma di leva,  ai  sensi
 dell'articolo  precedente,  e' consentita solo quando nessun fratello
 vivente dell'iscritto, di  eta'  inferiore  a  quaranta  anni,  abbia
 fruito  di riduzione o dispensa della ferma di leva; il secondo comma
 dell'art. 23 prevede come uniche eccezioni a questa restrizione della
 possibilita' di dispensa i casi indicati ai numeri 7) e 8) del  primo
 comma dell'art. 22.
    Il  giudice rimettente osserva che nella fattispecie sottoposta al
 suo esame  l'istanza  del  ricorrente  era  stata  respinta  perche',
 sebbene  altri  tre  fratelli avessero prestato servizio militare, un
 quarto, di eta' inferiore a quaranta anni, aveva fruito  di  dispensa
 dalla ferma di leva. Ricorda inoltre che il nuovo testo dell'art. 22,
 primo  comma,  numero  6), non considera piu' rilevanti le necessita'
 economiche della famiglia e prevede quale presupposto per ottenere la
 dispensa esclusivamente la circostanza di appartenere a  famiglia  di
 cui  altri  due  figli abbiano prestato o prestino servizio militare.
 Secondo  il  Tribunale  amministrativo  sarebbe  quindi  radicalmente
 mutata  l'ispirazione della legge, in quanto ora assumerebbe rilievo,
 agli effetti del conseguimento del beneficio,  solo  l'insieme  delle
 prestazioni personali per servizio militare di leva dei membri di una
 famiglia.  Sarebbe  cosi'  venuta  meno  ogni  giustificazione  della
 permanenza  nell'ordinamento  della  deroga  alla   concessione   del
 beneficio  dell'esonero  contenuta nel primo comma dell'art. 23 della
 legge n. 191 del 1975, in  correlazione  con  la  nuova  formulazione
 dell'art. 22, primo comma, numero 6), della stessa legge. Non sarebbe
 difatti   rispondente   al   principio   di  ragionevolezza  che  una
 prestazione di servizio militare, ritenuta dallo  stesso  legislatore
 quantitativamente   considerevole  per  una  famiglia,  possa  essere
 vanificata nei suoi effetti per il solo fatto che un  altro  fratello
 vivente abbia gia' goduto dello stesso o di minore beneficio.
    Ad  avviso  del  giudice  rimettente l'art. 23, primo comma, della
 legge  n.  191  del  1975  violerebbe  diverse   disposizioni   della
 Costituzione:  l'art.  97, sotto il profilo della imparzialita' e del
 buon andamento  della  pubblica  amministrazione,  perche'  pone  una
 disciplina  arbitraria  in  rapporto  al fine che intende perseguire;
 l'art.  3,  per  la  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 soggetti  che, altrimenti, avrebbero titolo a richiedere la dispensa;
 l'art.  23,  perche'  il  riferimento  all'eta'  del  fratello   gia'
 dispensato condurrebbe a discriminazioni non rispondenti al principio
 di  ragionevolezza;  l'art.  52,  per  la  presenza  di immotivate ed
 illogiche differenziazioni tra soggetti chiamati alla prestazione del
 servizio militare; infine, l'art. 31,  primo  comma,  che  impone  la
 concessione di provvidenze a favore delle famiglie numerose.
    Per  gli  stessi  motivi  e  con riferimento ai medesimi parametri
 sarebbe incostituzionale, in  via  alternativa,  l'art.  23,  secondo
 comma, della legge n. 191 del 1975, nella parte in cui non comprende,
 tra  i casi in cui non trova applicazione il primo comma della stessa
 disposizione, anche quello previsto dal numero 6) dell'art. 22, primo
 comma, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita
 della legittimita' costituzionale delle norme concernenti il servizio
 di leva dettate dalla legge 31 maggio 1975, n.  191,  che  -  essendo
 consentito  in  tempo  di  pace conseguire la dispensa dalla ferma ai
 giovani arruolati i quali appartengono a famiglia di  cui  altri  due
 figli  abbiano  prestato o prestino servizio militare (art. 22, primo
 comma, n. 6) - escludono il  beneficio  quando  un  fratello  vivente
 dell'iscritto,  di  eta'  inferiore  a quaranta anni, abbia fruito di
 riduzione o dispensa della ferma di leva, mentre il beneficio  stesso
 permane senza questa limitazione in altri casi.
    La  questione  viene  prospettata  per l'art. 23, primo comma, che
 stabilisce appunto come requisito per ottenere la dispensa  anche  il
 mancato godimento di analogo beneficio da parte di un fratello, e per
 l'art.   23,  secondo  comma,  che,  nell'escludere  in  alcuni  casi
 l'applicazione della disposizione  enunciata  nel  primo  comma,  non
 comprende tra essi anche quello considerato dal giudice rimettente.
    Questa   disciplina,   ad  avviso  del  Tribunale  amministrativo,
 presenta profili di irrazionalita'. L'esclusione dal beneficio quando
 un  fratello  dell'iscritto  alle  liste  di  leva  abbia  fruito  di
 riduzione   o  dispensa  della  ferma  si  inseriva,  nell'originaria
 formulazione dell'art. 22 della legge n. 191 del 1975, in un contesto
 che richiedeva, quale ulteriore requisito per godere della  dispensa,
 che  con  la  partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venisse a
 perdere  i  mezzi  di  sussistenza.  Essendo  stato  abrogato  questo
 collegamento  della  dispensa  con  le  necessita'  economiche  della
 famiglia dall'art. 3 della legge 11  agosto  1991,  n.  269,  non  si
 giustificherebbe  piu' l'esclusione della dispensa quando un fratello
 abbia gia' goduto del beneficio.
    Il giudice rimettente ritiene che la disciplina ora vigente sia in
 contrasto con la Costituzione e segnatamente: con l'art. 97,  per  la
 immotivata  discriminazione  tra  soggetti astrattamente ammessi alla
 fruizione di un beneficio; con  l'art.  3,  oltre  che  per  la  gia'
 dedotta  irrazionalita',  per la disparita' di trattamento tra coloro
 che avrebbero titolo per richiedere la dispensa; con gli artt.  23  e
 52,  per  la  immotivata  ed  illogica  differenziazione tra soggetti
 chiamati ad una prestazione personale nell'interesse collettivo;  con
 l'art.  31, primo comma, per la mancata considerazione delle esigenze
 delle famiglie numerose.
    2.  -  Il  quesito  di  legittimita'   costituzionale,   enunciato
 formulando due questioni apparentemente prospettate come alternative,
 le  quali  coinvolgono il primo o il secondo comma dell'art. 23 della
 legge n. 191 del  1975,  e'  in  realta'  sostanzialmente  unico.  La
 disciplina  normativa della dispensa dalla ferma di leva richiede due
 requisiti: uno positivo, consistente nell'appartenere a  famiglia  di
 cui altri due figli abbiano adempiuto all'obbligo della leva; l'altro
 negativo,  consistente  nel  non  avere  un fratello vivente, di eta'
 inferiore  a  quaranta  anni,  gia'  goduto del beneficio. Il giudice
 rimettente pone in discussione quest'ultimo requisito  e,  mettendone
 in  dubbio  la  legittimita'  costituzionale,  chiede  anzitutto  una
 decisione piu'  ampia,  di  caducazione  della  disposizione  che  lo
 prevede,  nella  sua  portata  generale,  comprensiva di ogni caso di
 dispensa (art. 23, primo comma). Lo stesso giudice prospetta  inoltre
 una   soluzione   piu'   circoscritta   e   ristretta,  che  riguarda
 l'illegittimita' del requisito negativo  nel  solo  caso  in  cui  il
 titolo  per  godere della dispensa sia l'avere due fratelli adempiuto
 all'obbligo di leva; propone quindi di limitare la portata  dell'art.
 23,  primo  comma,  mediante l'inserimento anche di questo caso nella
 previsione dell'art. 23, secondo comma, che  gia'  esclude  in  altri
 casi l'applicazione della disposizione enunciata nel primo comma.
    3. - La questione e' fondata.
    La  legge  n. 191 del 1975, nel suo testo originario, collegava il
 godimento del beneficio  della  dispensa  alle  immediate  necessita'
 economiche   della   famiglia   che,   con   la  partenza  alle  armi
 dell'arruolato, avrebbe perduto i mezzi di sussistenza. Era del tutto
 coerente con questo disegno prevedere che la dispensa  fosse  esclusa
 quando  un  fratello  dell'iscritto  alle liste di leva, vivente e di
 eta' inferiore a quaranta anni, avesse goduto del beneficio  in  modo
 da potere e dovere provvedere ai bisogni familiari.
    Successivamente  e'  stato  abrogato,  nel  caso  considerato,  il
 riferimento alla necessita' di assicurare i mezzi di sussistenza alla
 famiglia. La legge n. 269 del 1991, che amplia  i  casi  di  dispensa
 anche  in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantita-
 tive della leva,  ha  limitato,  con  l'art.  3,  le  condizioni  per
 ottenere  la  dispensa  al  solo  requisito  positivo  dell'avere due
 fratelli gia' prestato servizio militare.  La  norma  valuta  quindi,
 oramai,  esclusivamente  il  contributo  che  la comunita' familiare,
 unitariamente considerata quale autonoma realta' sociale e giuridica,
 ha dato alla leva militare con  le  prestazioni  personali  dei  suoi
 componenti.  Ne  risulta  valorizzata  la  funzione  che  la dispensa
 assolve quale provvidenza che, in coerenza con un valore, un precetto
 ed un programma costituzionali, agevola le famiglie numerose (art. 31
 della Costituzione).
    In questa prospettiva - nuova e diversa, anche per i parametri  di
 scrutinio,  rispetto  a quella esaminata in precedenza dalla Corte in
 altra questione, con riferimento allo  stesso  art.  23  della  legge
 (ordinanza  n.  423  del  1992)  -  e' palesemente irrazionale che la
 dispensa, nel mutato contesto normativo, sia esclusa  proprio  quando
 piu'  numerosa  e'  la  famiglia. Difatti il titolo per conseguire la
 dispensa, avendo  altri  due  fratelli  prestato  servizio  militare,
 verrebbe  meno  se  un altro fratello ha goduto del beneficio, quindi
 per il quarto figlio e per i successivi.
    Tale esito, del tutto  incoerente  con  il  valore  costituzionale
 tutelato,  in  ragione  del  sostegno  da  assicurare  alle  famiglie
 numerose, viene superato  con  il  piu'  ristretto  degli  interventi
 prospettati  dal  giudice  rimettente,  che comprende ed esaurisce la
 questione di  legittimita'  costituzionale  legata  alla  fattispecie
 sottoposta al suo esame.
    L'esclusione,  nel caso considerato, dell'applicabilita' dell'art.
 23, primo comma, viene  ottenuta  inserendo  anche  il  richiamo  del
 numero  6) dell'art. 22, primo comma, nel secondo comma dell'art. 23,
 che indica i casi in cui non si applica la prima disposizione.
    Ogni altro profilo rimane cosi' assorbito.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  secondo
 comma, della legge 31  maggio  1975,  n.  191  (Nuove  norme  per  il
 servizio  di  leva),  nella  parte  in  cui  non prevede il numero 6)
 dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non  e'  applicabile
 il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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