N. 300 ORDINANZA 4 - 13 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Divieto di custodia in carcere - Presunta violazione del principio di uguaglianza atteso l'ingiustificato diverso regime riservato agli ammalati di A.I.D.S. rispetto ai portatori di patologie altrettanto gravi - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 210/1994 - Insussistenza della compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 286- bis). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci Silvio, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, deducendo, per un verso, la violazione del principio di uguaglianza, atteso l'ingiustificato diverso regime che sarebbe riservato agli ammalati di AIDS rispetto ai portatori di patologie altrettanto gravi, e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 2 della Costituzione, giacche' il divieto di custodia in carcere stabilito per tali soggetti comprometterebbe le esigenze di tutela della collettivita'; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1994, ha dichiarato non fondata l'identica questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta al riguardo argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati; che la dedotta compromissione delle esigenze di sicurezza collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le misure diverse dalla custodia in carcere e, quindi, anche quella custodiale degli arresti domiciliari, con l'aggiunta delle prescrizioni e cautele che le esigenze del singolo caso possono consigliare; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0921