LEGGE 8 agosto 1994, n. 502 

  Conversione  in  legge  del  decreto-legge  24 giugno 1994, n. 406,
recante  interventi  straordinari  di  soccorso  e  di  assistenza  a
soggetti provenienti dal Ruanda.
(GU n.192 del 18-8-1994)
 
 Vigente al: 19-8-1994  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n.  406,
recante  interventi  straordinari  di  soccorso  e  di  assistenza  a
soggetti provenienti dal Ruanda.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MARONI, Ministro dell'interno
                                  PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Gardasigilli: BIONDI
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          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  406,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          147 del 25 giugno 1994.
             In  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale, alla pag. 38, e'
          ripubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 1994,  n.
          406,  corredato  della relativa nota, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
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