N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 luglio 1994

                                 N. 24
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  l'8
 luglio 1994 (della regione autonoma della Sardegna)
 Pesca   -   Proposta   italiana   relativa   al  documento  unico  di
 programmazione 1994-99 elaborato ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.
 2080/1993  (strumento  finanziario  di  orientamento  della  pesca) -
 Previsione che il documento presentato  dal  Ministro  delle  risorse
 agricole,  alimentari  e  forestali,  allegato  alla delibera citata,
 costituisce il "documento  unico  di  programmazione"  ai  sensi  del
 regolamento  CEE  n.  2080/1993  e dell'art. 3 del regolamento CEE n.
 3699/1993 e della designazione del Ministero delle risorse  agricole,
 alimentari  e  forestali  quale autorita' nazionale competente per la
 predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle  altre
 forme   di  intervento  previste  dai  regolamenti  comunitari  salvo
 l'acquacoltura in acqua dolce  riservata  alle  regioni  -  Lamentata
 invasione  della  sfera di competenza regionale in materia di pesca e
 violazione del principio  di  leale  collaborazione  per  il  mancato
 concerto con la regione ricorrente.
 (Deliberazione C.I.P.E. del 13 aprile 1994).
 (Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. i), e 6).
(GU n.36 del 31-8-1994 )
   Ricorso  per conflitto di attribuzioni della regione autonoma della
 Sardegna, in persona  del  presidente  della  giunta  regionale  pro-
 tempore  on.le  ing.  Antonello  Cabras,  giusta  deliberazione della
 giunta regionale del 21 giugno  1994  rappresentata  e  difesa  -  in
 virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio
 Panunzio,  presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma,
 piazza Borghese,  n.  3;  contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio in carica; in
 relazione alla deliberazione del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale
 per  la  Programmazione  Economica)  del  13  aprile  1994,   recante
 "Proposta  italiana  relativa  al  documento  unico di programmazione
 1994-1999, elaborato ai sensi del  regolamento  C.E.E.  n.  2080/1993
 (Strumento finanziario di orientamento della pesca").
                               F A T T O
    La  regione  Sardegna, in base all'art. 3, lett. i), ed all'art. 6
 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3),
 ha competenze legislative ed amministrative esclusive in  materia  di
 pesca.  Tali  competenze sono nella sua piena disponibilita', anche a
 seguito   della   intervenuta   emanazione   delle   relative   norme
 d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n.
 327;  art.  1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (che ha trasferito
 alla regione tutte le funzioni amministrative  in  materia  di  pesca
 gia'   dell'autorita'  marittima  statale,  anche  "relativamente  al
 demanio marittimo ed al mare territoriale"); art.  1  del  d.P.R.  27
 agosto 1972, n. 669.
    Nella  materia  della  pesca  (e  dell'acquacoltura che di essa fa
 parte) vi sono stati, anche di recente, degli  importanti  interventi
 della  Comunita' economica europea. In particolare con il regolamento
 del Consiglio n. 2080/1993, recante disposizioni di applicazione  del
 regolamento   del   Consiglio  n.  2052/88  (sui  Fondi  a  finalita'
 strutturali), la C.E.E. ha istituito lo SFOP  (strumento  finanziario
 di  orientamento  della  pesca). Gli interventi dello SFOP sono stati
 poi ulteriormente  disciplinati  dal  regolamento  del  consiglio  n.
 3699/1993  "che  definisce i criteri e le condizioni degli interventi
 comunitari  a  finalita'  strutturale  nel   settore   della   pesca,
 dell'acquacoltura  e  della  trasformazione e commercializzazione dei
 relativi prodotti".
    L'art.  3,  primo  comma,  del  regolamento  C.E.E.  n.  3699/1993
 stabilisce  in  particolare  che "ciascuno Stato membro presenta alla
 commissione, sotto forma di documento unico di programmazione  ..  un
 programma settoriale". Poiche' si tratta di interventi che riguardano
 una materia di competenza esclusiva della regione Sardegna, e' chiaro
 che  l'attivita',  anche  di programmazione, dello Stato non puo' che
 svolgersi in collaborazione con la regione stessa, secondo gli schemi
 consueti delle attivita' incidenti in settori  nei  quali  concorrono
 competenze  proprie  delle  regioni  e  competenze  e responsabilita'
 spettanti allo Stato, anche in base alla disciplina comunitaria.
    Cio', del resto, si  collega  pure  al  fatto  che  le  competenze
 residuate  in  materia allo Stato (anche a seguito della soppressione
 del Ministero dell'agricoltura) sono ormai, in  genere,  soltanto  di
 elaborazione  di  indirizzi  ed atti programmatori generali (v. anche
 art. 2, primo comma, lett. b), legge 16 aprile 1987, n.  183),  o  di
 "predisposizione   di   atti  e  svolgimento  di  attivita'  generali
 necessari per l'attuazione delle determinazioni e  dei  provvedimenti
 comunitari" (art. 2, terzo comma, lett. c), legge 4 dicembre 1993, n.
 491);  attivita'  che  debbono necessariamente coordinarsi con quelle
 settoriali ed attuative di competenza delle regioni. Ed infatti anche
 il  C.I.P.E.,  competente ad intervenire in materia in base al citato
 art. 2 della legge n. 183/1987, con la deliberazione del  19  ottobre
 1993,   approvativa   del   "Piano   globale  di  sviluppo  regionale
 dell'obiettivo 1" (di  cui  all'art.  8,  quarto  comma,  del  citato
 regolamento C.E.E. n. 2081/1993) aveva stabilito che per i successivi
 atti  di  programmazione  -  e  quindi anche per quelli relativi allo
 S.F.O.P. - il Ministro del bilancio e  della  programmazione  avrebbe
 provveduto a designare "le autorita' nazionali o regionali competenti
 per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle
 altre  forme  di  intervento  previste  dai  regolamenti comunitari";
 mentre lo stesso piano globale di sviluppo regionale (in  particolare
 4.2.9), da un lato afferma che "nel programma di interventi, relativo
 allo  S.F.O.P.  sara'  data  particolare  accentuazione allo sviluppo
 delle aree depresse mediante:  a)  l'articolazione  territoriale  dei
 programmi  con  riferimento  ai  territori  dell'obiettivo  1)  .." e
 dall'altro si prevede espressamente il coordinamento fra gli atti  di
 programmazione  statale (di competenza, in particolare, del Ministero
 delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dal C.I.P.E.)
 ed i "piani di sviluppo regionale concernenti l'obiettivo 1".
    Ed infatti, successivamente alla suddetta  delibera  del  C.I.P.E.
 del  19  ottobre  1993,  la regione Sardegna, con deliberazione della
 Giunta n. 49/115 del 28 dicembre 1993, ha approvato una  proposta  di
 programma  operativo del settore pesca e acquacoltura (collegata alla
 proposta di piano regionale di sviluppo della  regione  Sardegna  per
 l'obiettivo  n.  1,  nell'ambito  del  quadro comunitario di sostegno
 relativo al periodo 1994-1999, gia' approvato dalla giunta  regionale
 il  9  settembre  1993),  che  e'  stata trasmessa al Ministero delle
 risorse agricole, alimentari e forestali  con  nota  del  31  gennaio
 1994.
    Allo  stesso Ministero, con nota dell'8 febbraio 1994, l'assessore
 regionale alla difesa  dell'ambiente  inviava  alcune  considerazioni
 sottolineando,   fra  l'altro,  la  necessita'  che  -  in  relazione
 all'emanando "Piano settoriale 1994-99" (cioe' il documento unico  di
 programmazione S.F.O.P. ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2080/1993,
 ed  art. 3 del regolamento C.E.E. . 3699/1993) - venisse designata la
 regione  come  l'autorita'  responsabile  del   programma   operativo
 regionale,  le  cui  linee  essenziali  dovevano  essere definite col
 Ministero.
    Con nota del 9 aprile 1994 il Ministero inviava alla  regione  una
 bozza  di  circolare  esplicativa  delle  disposizioni  attuative del
 regolamento C.E.E. n. 2080/1993, relative allo  S.F.O.P.  La  regione
 rispondeva  con  nota dell'assessore alla difesa dell'ambiente del 29
 aprile 1994, con la quale si lamentava il fatto  che  nella  suddetta
 bozza  di  circolare alla regione non veniva riconosciuto alcun ruolo
 partecipativo nelle procedure programmatorie e di ammissione ai  vari
 interventi   S.F.O.P.,   essendo   il  suo  ruolo  limitato  al  solo
 ricevimento delle domande di finanziamento delle iniziative.    Nella
 nota  l'assessore  rilevava  come  una  siffatta  importazione, fosse
 incompatibile con il rispetto delle attribuzioni regionali; come essa
 disattendesse quelle esigenze di una partecipazione regionale che era
 stata riconosciuta anche nella citata delibera del  C.I.P.E.  del  19
 ottobre  1993,  e  gli  stessi  obiettivi  della  riforma  dei  fondi
 strutturali della C.E.E.; ed inoltre come la mancanza di un  raccordo
 fra  programmazione  generale  a  livello  nazionale  e  l'intervento
 regionale  potesse  pregiudicare  la stessa fattibilita' ed efficacia
 delle iniziative.
    2. - Cio' premesso, sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1994 (n.
 103, S.O.) e' stata  pubblicata  la  deliberazione  del  C.I.P.E.  13
 aprile  1994,  indicata in epigrafe, con la quale si e' stabilito che
 il  documento  presentato  dal  Ministro  delle   risorse   agricole,
 alimentari  e  forestali  -  allegato  alla delibera - costituisce il
 "documento unico di programmazione S.F.O.P. 1994-1999" ai  sensi  del
 regolamento  C.E.E. n. 2080/1993 e dell'art. 3 del regolamento C.E.E.
 n. 3699/1993; e che esso, come tale, verra' inviato  alle  competenti
 autorita' comunitarie.
    In  particolare  (nel terzo comma del dispositivo) la delibera del
 C.I.P.E.  stabilisce  che  "Il  Ministero  delle   risorse   agricole
 alimentari   e  forestali  e'  designato  quale  autorita'  nazionale
 competente  per  la  predisposizione  e  l'attuazione  dei  programmi
 operativi  e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti
 comunitari, salvo che per il campo  di  azione  n.  3,  limitatamente
 all'acquacoltura  in  acqua  dolce,  dove  resta  ferma la competenza
 regionale".
    Tale   delibera   e'   gravemente   lesiva   delle    attribuzioni
 costituzionali  della regione Sardegna che, pertanto, con il presente
 ricorso propone il regolamento di competenza, per i  seguenti  motivi
 di
                             D I R I T T O
    Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett.
 i),  e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale
 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt.  6
 e  7 d.P.R. n. 327/1950; art. 1 d.P.R. n. 1627/1965; art. 1 d.P.R. n.
 669/1972). Violazione del principio di leale collaborazione.
    1. - Ne' la deliberazione del C.I.P.E. del 13 aprile 1994, ne'  il
 "documento  unico  di  programmazione  S.F.O.P.   1994-1999" con essa
 approvato,  riconoscono  alcun  ruolo  significativo   alla   regione
 ricorrente   nella   predisposizione   ed  attuazione  dei  programmi
 operativi e delle altre attivita' attinenti agli interventi  S.F.O.P.
 nel territorio della Sardegna. Anzi, come si e' visto, nella delibera
 si afferma che, al riguardo, la (sola) autorita' nazionale competente
 e' il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
    La  regione,  pertanto,  e' del tutto ignorata, ancorche' essa sia
 titolare, in base allo statuto, di competenze esclusive in materia di
 pesca. Tale circostanza - come era stato ripetutamente fatto presente
 dalla regione alle competenti autorita' statali - richiede invece che
 alla regione spetti almeno la predisposizione e l'attuazione del  pi-
 ano  operativo  concernente  il  proprio  territorio  (ovviamente  da
 inserirsi nel programma generale di competenza dello Stato),  nonche'
 di   svolgere   quelle   "altre  forme  di  intervento  previste  dai
 regolamenti comunitari" (che pure spetta alla regione  di  esercitare
 nel proprio territorio).
    Ma,  nel  caso in questione, una distorta visione "centralistica",
 che permea la impugnata delibera C.I.P.E. 13 aprile 1994, non solo ha
 portato a negare alla Regione i poteri suoi propri, ma addirittura ad
 escludere qualsivoglia forma di concerto, di intesa o,  comunque,  di
 effettiva  collaborazione  fra  lo  Stato (il Ministero delle risorse
 agricole) e la regione Sardegna. Ne risultano pertanto violate, oltre
 alle specifiche competenze costituzionali di cui alle norme gia'  in-
 dicate,  lo stesso principio di "leale collaborazione" fra lo Stato e
 Regione, che - secondo la giurisprudenza di  codesta  eccellentissima
 Corte  - comunque deve informare la disciplina dei reciproci rapporti
 allorquando vi sia concorso di competenze proprie delle regioni e  di
 competenze e responsabilita' proprie dello Stato.
    La  lesione  delle  attribuzioni  regionali  che ne risulta e' poi
 tanto piu' evidente in relazione a due  specifiche  circostanze,  che
 giova evidenziare.
    La  prima  e'  che - come si era detto in precedenza - il C.I.P.E.
 gia' aveva riconosciuto nella  delibera  del  19  ottobre  1993  (che
 approvo' il piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1,
 di  cui  all'art.  8  regolamento  C.E.E. n. 2081/1993) la competenza
 della regione "per la predisposizione e  l'attuazione  dei  programmi
 operativi  o delle altre forme di intervento previste dai regolamenti
 comunitari". Contraddittoriamente, pero', tutto questo e'  stato  poi
 dimenticato  dal  C.I.P.E.  in  occasione  della  approvazione  della
 delibera del 13 aprile u.s.
    La seconda circostanza e'  costituita  del  fatto  che  la  stessa
 delibera  del  C.I.P.E.  impugnata,  facendo  eccezione  al  criterio
 generale (di disconoscimento della  competenza  regionale)  riconosce
 alla  regione  le  sue  competenze "limitatamente all'acquacoltura in
 acqua dolce". Ma non vi e' nessuna ragione per limitare in modo cosi'
 contraddittorio lo spazio di intervento regionale. L'acquacoltura  in
 acqua  dolce  altro  non e' che un aspetto della materia "pesca", che
 alla regione spetta in base all'art. 3, lett. i), dello statuto. E le
 competenze  regionali  in  materia  di  pesca  non  potrebbero  certo
 ritenersi  escluse o limitate allorquando la pesca sia esercitata nel
 demanio marittimo o nel mare territoriale (v. infatti art.  1  d.P.R.
 n. 1627/1965; sent. Corte Cost. n. 23/1957).
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale dichiarare che spetta alla
 regione  ricorrente,  limitatamente   al   proprio   territorio,   la
 predisposizione  e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre
 forme di intervento previsti dai regolamenti comunitari in  relazione
 allo  strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.); e
 per l'effetto annullare in parte qua la impugnata  deliberazione  del
 comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.)
 del 13 aprile 1994.
      Roma, addi' 4 luglio 1994
                      Prof. avv. Sergio PANUNZIO

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