N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 luglio 1994
N. 24 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 luglio 1994 (della regione autonoma della Sardegna) Pesca - Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99 elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/1993 (strumento finanziario di orientamento della pesca) - Previsione che il documento presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, allegato alla delibera citata, costituisce il "documento unico di programmazione" ai sensi del regolamento CEE n. 2080/1993 e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3699/1993 e della designazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari salvo l'acquacoltura in acqua dolce riservata alle regioni - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di pesca e violazione del principio di leale collaborazione per il mancato concerto con la regione ricorrente. (Deliberazione C.I.P.E. del 13 aprile 1994). (Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. i), e 6).(GU n.36 del 31-8-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale pro- tempore on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della giunta regionale del 21 giugno 1994 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese, n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; in relazione alla deliberazione del C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 13 aprile 1994, recante "Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1999, elaborato ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2080/1993 (Strumento finanziario di orientamento della pesca"). F A T T O La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i), ed all'art. 6 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilita', anche a seguito della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (che ha trasferito alla regione tutte le funzioni amministrative in materia di pesca gia' dell'autorita' marittima statale, anche "relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale"); art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669. Nella materia della pesca (e dell'acquacoltura che di essa fa parte) vi sono stati, anche di recente, degli importanti interventi della Comunita' economica europea. In particolare con il regolamento del Consiglio n. 2080/1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento del Consiglio n. 2052/88 (sui Fondi a finalita' strutturali), la C.E.E. ha istituito lo SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca). Gli interventi dello SFOP sono stati poi ulteriormente disciplinati dal regolamento del consiglio n. 3699/1993 "che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti". L'art. 3, primo comma, del regolamento C.E.E. n. 3699/1993 stabilisce in particolare che "ciascuno Stato membro presenta alla commissione, sotto forma di documento unico di programmazione .. un programma settoriale". Poiche' si tratta di interventi che riguardano una materia di competenza esclusiva della regione Sardegna, e' chiaro che l'attivita', anche di programmazione, dello Stato non puo' che svolgersi in collaborazione con la regione stessa, secondo gli schemi consueti delle attivita' incidenti in settori nei quali concorrono competenze proprie delle regioni e competenze e responsabilita' spettanti allo Stato, anche in base alla disciplina comunitaria. Cio', del resto, si collega pure al fatto che le competenze residuate in materia allo Stato (anche a seguito della soppressione del Ministero dell'agricoltura) sono ormai, in genere, soltanto di elaborazione di indirizzi ed atti programmatori generali (v. anche art. 2, primo comma, lett. b), legge 16 aprile 1987, n. 183), o di "predisposizione di atti e svolgimento di attivita' generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari" (art. 2, terzo comma, lett. c), legge 4 dicembre 1993, n. 491); attivita' che debbono necessariamente coordinarsi con quelle settoriali ed attuative di competenza delle regioni. Ed infatti anche il C.I.P.E., competente ad intervenire in materia in base al citato art. 2 della legge n. 183/1987, con la deliberazione del 19 ottobre 1993, approvativa del "Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1" (di cui all'art. 8, quarto comma, del citato regolamento C.E.E. n. 2081/1993) aveva stabilito che per i successivi atti di programmazione - e quindi anche per quelli relativi allo S.F.O.P. - il Ministro del bilancio e della programmazione avrebbe provveduto a designare "le autorita' nazionali o regionali competenti per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari"; mentre lo stesso piano globale di sviluppo regionale (in particolare 4.2.9), da un lato afferma che "nel programma di interventi, relativo allo S.F.O.P. sara' data particolare accentuazione allo sviluppo delle aree depresse mediante: a) l'articolazione territoriale dei programmi con riferimento ai territori dell'obiettivo 1) .." e dall'altro si prevede espressamente il coordinamento fra gli atti di programmazione statale (di competenza, in particolare, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dal C.I.P.E.) ed i "piani di sviluppo regionale concernenti l'obiettivo 1". Ed infatti, successivamente alla suddetta delibera del C.I.P.E. del 19 ottobre 1993, la regione Sardegna, con deliberazione della Giunta n. 49/115 del 28 dicembre 1993, ha approvato una proposta di programma operativo del settore pesca e acquacoltura (collegata alla proposta di piano regionale di sviluppo della regione Sardegna per l'obiettivo n. 1, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno relativo al periodo 1994-1999, gia' approvato dalla giunta regionale il 9 settembre 1993), che e' stata trasmessa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota del 31 gennaio 1994. Allo stesso Ministero, con nota dell'8 febbraio 1994, l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente inviava alcune considerazioni sottolineando, fra l'altro, la necessita' che - in relazione all'emanando "Piano settoriale 1994-99" (cioe' il documento unico di programmazione S.F.O.P. ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2080/1993, ed art. 3 del regolamento C.E.E. . 3699/1993) - venisse designata la regione come l'autorita' responsabile del programma operativo regionale, le cui linee essenziali dovevano essere definite col Ministero. Con nota del 9 aprile 1994 il Ministero inviava alla regione una bozza di circolare esplicativa delle disposizioni attuative del regolamento C.E.E. n. 2080/1993, relative allo S.F.O.P. La regione rispondeva con nota dell'assessore alla difesa dell'ambiente del 29 aprile 1994, con la quale si lamentava il fatto che nella suddetta bozza di circolare alla regione non veniva riconosciuto alcun ruolo partecipativo nelle procedure programmatorie e di ammissione ai vari interventi S.F.O.P., essendo il suo ruolo limitato al solo ricevimento delle domande di finanziamento delle iniziative. Nella nota l'assessore rilevava come una siffatta importazione, fosse incompatibile con il rispetto delle attribuzioni regionali; come essa disattendesse quelle esigenze di una partecipazione regionale che era stata riconosciuta anche nella citata delibera del C.I.P.E. del 19 ottobre 1993, e gli stessi obiettivi della riforma dei fondi strutturali della C.E.E.; ed inoltre come la mancanza di un raccordo fra programmazione generale a livello nazionale e l'intervento regionale potesse pregiudicare la stessa fattibilita' ed efficacia delle iniziative. 2. - Cio' premesso, sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1994 (n. 103, S.O.) e' stata pubblicata la deliberazione del C.I.P.E. 13 aprile 1994, indicata in epigrafe, con la quale si e' stabilito che il documento presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - allegato alla delibera - costituisce il "documento unico di programmazione S.F.O.P. 1994-1999" ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2080/1993 e dell'art. 3 del regolamento C.E.E. n. 3699/1993; e che esso, come tale, verra' inviato alle competenti autorita' comunitarie. In particolare (nel terzo comma del dispositivo) la delibera del C.I.P.E. stabilisce che "Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, salvo che per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce, dove resta ferma la competenza regionale". Tale delibera e' gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna che, pertanto, con il presente ricorso propone il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett. i), e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 6 e 7 d.P.R. n. 327/1950; art. 1 d.P.R. n. 1627/1965; art. 1 d.P.R. n. 669/1972). Violazione del principio di leale collaborazione. 1. - Ne' la deliberazione del C.I.P.E. del 13 aprile 1994, ne' il "documento unico di programmazione S.F.O.P. 1994-1999" con essa approvato, riconoscono alcun ruolo significativo alla regione ricorrente nella predisposizione ed attuazione dei programmi operativi e delle altre attivita' attinenti agli interventi S.F.O.P. nel territorio della Sardegna. Anzi, come si e' visto, nella delibera si afferma che, al riguardo, la (sola) autorita' nazionale competente e' il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. La regione, pertanto, e' del tutto ignorata, ancorche' essa sia titolare, in base allo statuto, di competenze esclusive in materia di pesca. Tale circostanza - come era stato ripetutamente fatto presente dalla regione alle competenti autorita' statali - richiede invece che alla regione spetti almeno la predisposizione e l'attuazione del pi- ano operativo concernente il proprio territorio (ovviamente da inserirsi nel programma generale di competenza dello Stato), nonche' di svolgere quelle "altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari" (che pure spetta alla regione di esercitare nel proprio territorio). Ma, nel caso in questione, una distorta visione "centralistica", che permea la impugnata delibera C.I.P.E. 13 aprile 1994, non solo ha portato a negare alla Regione i poteri suoi propri, ma addirittura ad escludere qualsivoglia forma di concerto, di intesa o, comunque, di effettiva collaborazione fra lo Stato (il Ministero delle risorse agricole) e la regione Sardegna. Ne risultano pertanto violate, oltre alle specifiche competenze costituzionali di cui alle norme gia' in- dicate, lo stesso principio di "leale collaborazione" fra lo Stato e Regione, che - secondo la giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte - comunque deve informare la disciplina dei reciproci rapporti allorquando vi sia concorso di competenze proprie delle regioni e di competenze e responsabilita' proprie dello Stato. La lesione delle attribuzioni regionali che ne risulta e' poi tanto piu' evidente in relazione a due specifiche circostanze, che giova evidenziare. La prima e' che - come si era detto in precedenza - il C.I.P.E. gia' aveva riconosciuto nella delibera del 19 ottobre 1993 (che approvo' il piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo 1, di cui all'art. 8 regolamento C.E.E. n. 2081/1993) la competenza della regione "per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi o delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari". Contraddittoriamente, pero', tutto questo e' stato poi dimenticato dal C.I.P.E. in occasione della approvazione della delibera del 13 aprile u.s. La seconda circostanza e' costituita del fatto che la stessa delibera del C.I.P.E. impugnata, facendo eccezione al criterio generale (di disconoscimento della competenza regionale) riconosce alla regione le sue competenze "limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce". Ma non vi e' nessuna ragione per limitare in modo cosi' contraddittorio lo spazio di intervento regionale. L'acquacoltura in acqua dolce altro non e' che un aspetto della materia "pesca", che alla regione spetta in base all'art. 3, lett. i), dello statuto. E le competenze regionali in materia di pesca non potrebbero certo ritenersi escluse o limitate allorquando la pesca sia esercitata nel demanio marittimo o nel mare territoriale (v. infatti art. 1 d.P.R. n. 1627/1965; sent. Corte Cost. n. 23/1957).
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che spetta alla regione ricorrente, limitatamente al proprio territorio, la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previsti dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.); e per l'effetto annullare in parte qua la impugnata deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) del 13 aprile 1994. Roma, addi' 4 luglio 1994 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 94C0826