N. 25 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 luglio 1994

                                 N. 25
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23
 luglio 1994 (della provincia autonoma di Trento)
 Fiere   e   mercati   -   Regolamento   recante  semplificazione  dei
 procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli
 enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  di  riconoscimento  della  qualifica
 internazionale delle manifestazioni fieristiche e di  emanazione  del
 calendario  ufficiale  delle  manifestazioni  fieristiche - Lamentata
 invasione della sfera di competenza provinciale in materia di fiere e
 di  vigilanza  sugli  enti  fieristici  -  Illegittima  utilizzazione
 dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  assenza  di specifico
 fondamento  legislativo  -  Violazione   del   principio   di   leale
 cooperazione per il mancato concerto con la provincia autonoma.
 (D.P.R.  18 aprile 1994, n. 390, artt. 1, terzo comma, 2, commi primo
 e secondo, lett. b), terzo, lett. b),  quarto  e  sesto,  3,  secondo
 comma, 4 e 5, secondo comma).
 (Statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8, n. 12, e 16).
(GU n.36 del 31-8-1994 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di
 Trento, in persona del  presidente  della  giunta  provinciale  Carlo
 Andreotti,  autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 8787
 dell'8 luglio 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio
 Onida e Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il
 secondo  in  Roma,  largo  della  Gancia 1 come da mandato speciale a
 rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in data  11  luglio
 1994,  n.  60047  di  rep.,  contro  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri pro-tempore in relazione all'art. 1, terzo  comma,  all'art.
 2,  primo  e  secondo comma, lett. b), 3, lett. b), 4, 6, all'art. 3,
 secondo comma, all'art. 4, all'art. 5, secondo comma, del  d.P.R.  18
 aprile  1994,  n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del
 18 giugno 1994, concernente "regolamento recante semplificazione  dei
 procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli
 enti  autonomi  fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato,  di  riconoscimento  della  qualifica
 internazionale  delle  manifestazioni fieristiche e di emanazione del
 calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche".
    Il presente ricorso viene notificato entro i trenta  giorni  dalla
 pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del provvedimento impugnato,
 ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  3,  quinto  comma,  del
 d.lgs.  16 marzo 1992, n. 266. Infatti il regolamento impugnato - che
 costituisce,  ai  sensi  dell'art.  1,  terzo  comma,  del   medesimo
 regolamento,  "atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3
 della legge 22 luglio  1975,  n.  382",  ma  sul  quale  tuttavia  la
 provincia ricorrente non e' stata consultata, in violazione dell'art.
 3,  terzo  comma,  del  d.lgs.  n.  266/1992  -  e',  ad avviso della
 provincia ricorrente,  incompatibile  con  lo  statuto  speciale  del
 Trentino-Alto Adige, per tutte le ragioni che verranno illustrate nel
 presente  ricorso;  pertanto  la  sua  efficacia  (limitatamente alle
 disposizioni impugnate) e' destinata a  rimanere  sospesa,  ai  sensi
 appunto  dell'art.  3,  quinto  comma,  d.lgs.  n. 266/1992, e dunque
 eventualmente anche al di la' del termine di vacatio previsto per  la
 sua entrata in vigore dall'art. 6 del medesimo regolamento, fino alla
 pubblicazione della decisione di questa Corte.
    Il  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 18 aprile 1994, n. 390, emanato in attuazione dell'art.  2,  settimo,
 ottavo  e  nono  comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca la
 disciplina "delegificata" di taluni provvedimenti in materia di  enti
 fieristici  e di manifestazioni fieristiche. L'elenco n. 4 allegato a
 detta  legge,  per  la  verita',  contemplava  fra   i   procedimenti
 amministrativi    da    disciplinare   solo   il   "procedimento   di
 riconoscimento e di  conferma  della  qualifica  internazionale  alle
 manifestazioni  fieristiche  e di emanazione del calendario ufficiale
 delle fiere", previsti dall'art. 53 del d.P.R.  n.  616/1977,  e  che
 tale  ultima  disposizione  attribuisce  alla competenza dello Stato,
 nonche' il procedimento di  approvazione  delle  deliberazioni  degli
 enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, a sua
 volta  ovviamente  di  competenza  statale:  mentre nessun accenno si
 trova in detto elenco a procedimenti di competenza  delle  regioni  e
 province autonome in materia di fiere e di enti fieristici.
    Il  regolamento disciplina anche il procedimento di autorizzazione
 allo  svolgimento  di  manifestazioni   fieristiche,   considerandolo
 "connesso"  ai  procedimenti  prima  indicati,  ai sensi dell'art. 3,
 settimo comma, della legge n. 537/1993.
    Per la verita' il presupposto della connessione  e'  nella  specie
 quanto  meno  dubbio,  dato  che  essa  sussiste solo "quando diversi
 procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari  per
 l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o  pubblica" (art. 3, settimo
 comma, cit.). Ma in ogni caso la connessione,  cosi'  definita,  puo'
 riguardare   piu'   procedimenti  di  competenza  di  amministrazioni
 statali, non procedimenti, non compresi  nell'elenco,  di  competenza
 della regione e delle province autonome: se non altro per la evidente
 ragione  che  la disciplina di tali ultimi procedimenti rientra nella
 competenza regionale o provinciale, e non potrebbe essere oggetto  di
 regolamento  statale  anche ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett.
 b), della legge n. 400/1988, che esclude la possibilita'  di  emanare
 regolamenti "di integrazione e attuazione" - cui sono sostanzialmente
 assimilati  i  regolamenti  "di  delegificazione" di cui all'art. 17,
 secondo comma, della stessa legge -  nella  "materie  riservate  alla
 competenza regionale".
    Viceversa   il  regolamento  de  quo  disciplina  espressamente  e
 compiutamente anche procedimenti di esclusiva competenza regionale  e
 provinciale,  quali  sono quelli di riconoscimento della qualifica di
 manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale,  regionale  o  lo-
 cale;   di   autorizzazione   delle  manifestazioni  fieristiche;  di
 formazione e pubblicazione del calendario regionale delle fiere.
    In ogni caso, il regolamento de quo va anche  oltre  l'ambito  del
 proprio  oggetto come risulta dall'art. 1 e dal titolo, in quanto non
 solo pretende di disciplinare procedimenti di competenza regionale  e
 provinciale,  ma  estende  la  propria  disciplina  a procedimenti di
 riconoscimento  della  qualifica  di  manifestazioni  fieristiche  di
 rilevanza  nazionale,  regionale  o  locale  (art. 2, primo, secondo,
 terzo  e  quarto  comma,  seconda  parte),  laddove  l'autorizzazione
 legislativa  (e  l'art.  1,  primo  comma,  dello stesso regolamento)
 contempla soltanto il "procedimento di riconoscimento e  di  conferma
 della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche".
    Per  altro  verso,  mentre  ai  sensi  dell'art.  1 il regolamento
 dovrebbe  disciplinare  "i   procedimenti   di   approvazione   delle
 deliberazioni  adottate  dagli  enti autonomi fieristici vigilati dal
 Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato",  l'art.
 5,  secondo  comma,  del  regolamento  stesso  disciplina altresi' la
 vigilanza delle regioni sugli enti  fieristici  di  loro  competenza,
 rinviando ad un apposito ulteriore atto di indirizzo.
    Per  i procedimenti regionali di riconoscimento di qualifiche e di
 autorizzazione  delle   manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza
 nazionale   o  regionale,  poi,  non  si  potrebbe  nemmeno  ritenere
 esistente, sotto il profilo oggettivo, il requisito della connessione
 con gli altri procedimenti oggetto  di  disciplina:  infatti  non  si
 tratta  di procedimenti tra loro condizionati ne' tutti necessari per
 lo svolgimento della medesima attivita'.
    Pertanto gia' sotto questi profili il regolamento impugnato appare
 illegittimo  e  lesivo  dell'autonomia  della  ricorrente,  la'  dove
 disciplina oggetti estranei  all'autorizzazione  legislativa  da  cui
 esso  trae  origine,  violando  il principio di legalita' sostanziale
 nonche', piu' in generale, i principi in tema di rapporti fra  fonti,
 e  in particolare fra l'altro l'art. 17, primo comma, lett. b), della
 legge n. 400/1988.
    L'art. 1, terzo comma, del regolamento de quo rende  manifesta  la
 rilevata  esorbitanza  dall'ambito  che  poteva legittimamente essere
 assunto  dalla  disciplina  con  esso  dettata,  affermando  che   il
 regolamento  stesso  "costituisce,  altresi',  atto  di  indirizzo  e
 coordinamento ai sensi dell'art. 3 della  legge  22  luglio  1975  n.
 382".  A  questo titolo, evidentemente, esso pretende di disciplinare
 anche i procedimenti di competenza regionale e provinciale.
    Ma poiche' ne' nell'art. 2 della legge n. 537/1993, ne'  in  altre
 disposizioni  di legge, e' dato di rinvenire fondamento e criteri per
 l'emanazione di un  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  questa
 materia,  il  regolamento  si palesa in contrasto con il principio di
 legalita' sostanziale: e' ben noto come, secondo la giurisprudenza di
 questa Corte, il fondamento per l'emanazione di un atto di  indirizzo
 e  coordinamento non possa rinvenirsi in norme di tipo esclusivamente
 procedurale, quale e' l'art. 3 della legge n. 382/1975, ma debba caso
 per  caso  rinvenirsi  in  disposizioni  legislative  specifiche  che
 delimitino    adeguatamente    la   discrezionalita'   del   Governo,
 identificando l'oggetto dell'atto di indirizzo, le esigenze  unitarie
 che  lo  giustificano,  i  criteri  per  la  determinazione  del  suo
 contenuto.
    L'"autoqualificazione"  del  regolamento  de  quo  come  atto   di
 indirizzo  e  coordinamento,  senza  idoneo  fondamento  legislativo,
 travalica di per se' i limiti del potere regolamentare  conferito  al
 Governo   con   l'art.   2  della  legge  n.  537/1993:  onde  appare
 illegittimo, anzitutto, il disposto dell'art.  1,  terzo  comma,  del
 regolamento.  Parimenti  sono  illegittime  le altre disposizioni del
 regolamento,  le  quali  prendono  di  disciplinare  procedimenti  di
 competenza delle regioni e delle province autonome.
   Tali   sono   le   disposizioni   dell'art.   2,  che  disciplinano
 l'attribuzione della qualifica di rilevanza  nazionale,  regionale  o
 locale  alle manifestazioni fieristiche (primo e secondo comma, lett.
 b); quelle, sempre dell'art.  2,  che  disciplinano  l'autorizzazione
 allo  svolgimento  delle  manifestazioni  fieristiche,  di competenza
 regionale e provinciale (terzo  comma,  lett.  b)  e  quinto  comma);
 quelle, sempre dello stesso articolo, che disciplinano congiuntamente
 aspetti   dei  procedimenti  di  riconoscimento  di  qualifica  e  di
 autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni (quarto comma).
    E' altresi'  illegittima  la  disposizione  dell'art.  3,  secondo
 comma, del regolamento, che pretende di disciplinare la pubblicazione
 da  parte  delle  regioni del calendario annuale delle manifestazioni
 fieristiche  di  rilevanza  regionale:  procedimento  -   quello   di
 formazione  del  calendario  regionale  -  fra  l'altro  estraneo  al
 procedimento di emanazione  del  calendario  nazionale  delle  fiere,
 previsto  dall'art.  53,  n.  3,  del  d.P.R.  n.  616/1977, al quale
 unicamente si riferisce la voce relativa dell'elenco  n.  4  allegato
 alla legge n. 537/1993.
    L'art.  4  del  regolamento,  a sua volta, disciplina nel merito e
 nella procedura il  coordinamento  dei  tempi  di  svolgimenti  delle
 manifestazioni  fieristiche  di rilevanza internazionale, nazionale e
 regionale, prescrivendo che  non  possano  essere  autorizzate  fiere
 specializzate  di  rilevanza  internazionale o nazionale nelle stesse
 categorie merceologiche che  si  svolgano  anche  solo  in  parte  in
 concomitanza  fra  loro e nei quindici giorni precedenti o successivi
 (secondo comma), o fiere specializzate di rilevanza regionale  o  lo-
 cale,  nelle  stesse  categorie  merceologiche, che si svolgano anche
 solo in parte in concomitanza  con  manifestazioni  internazionali  o
 nazionali realizzate nella medesima regione (terzo comma); e prevede-
 ndo   una   apposita  procedura  attraverso  la  quale  il  Ministero
 dell'industria  verifica,  sulla  base  delle   comunicazioni   della
 regione,  il  rispetto  delle  predette  disposizioni,  e, in caso di
 difformita' dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche  dalle
 disposizioni  medesime,  convoca una conferenza di servizi e, in caso
 di  mancato  raggiungimento  di  intese,  rimette  la  situazione  di
 difformita'  al  Presidente  del  Consiglio  per l'assunzione, previa
 deliberazione del Consiglio dei ministri, delle determinazioni defin-
 itive, comunicate alle regioni "affinche' queste vi diano attuazione"
 (si intende vincolata) (quarto comma).
    Siffatte  previsioni,  com'e'  chiaro,  sono  del  tutto  estranee
 all'oggetto  della "regolamentazione dei procedimenti amministrativi"
 previsto dall'art. 2, settimo comma, della legge n. 537/1993, nonche'
 ai  criteri  della  semplificazione,  riduzione  e  accorpamento  dei
 procedimenti,  della riduzione di termini, della regolazione uniforme
 dei procedimenti dello stesso tipo, recati dall'art. 2,  nono  comma,
 della legge n. 537/1993.
    Qui  infatti  non  si  disciplinano  i procedimenti, ma si dettano
 criteri sostanziali di disciplina dell'attivita'  fieristica,  quanto
 al tempo dello svolgimento delle manifestazioni, e dunque criteri per
 il rilascio delle autorizzazioni.
    Per  di piu', non solo non si semplificano i procedimenti "in modo
 da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il  numero  delle
 amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di
 intesa"  (art.  2,  nono  comma,  lett.  a),  legge n. 537/1993), ma,
 proprio  al   contrario,   si   accresce   il   numero   delle   fasi
 procedimentali,  il  numero  delle amministrazioni intervenienti e la
 previsione di  atti  di  intesa,  introducendo  una  sospensione  dei
 termini  per  le autorizzazioni regionali, una apposita conferenza di
 servizi per raggiungere intese, e  un  procedimento  sostitutivo  nel
 caso di mancate intese.
    Siamo  dunque - al di la' del merito di tali scelte - del tutto al
 di fuori e anzi in contrasto con i criteri ai quali il legislatore ha
 condizionato l'esercizio del  potere  regolamentare,  oltre  che  del
 tutto  al  di  fuori  dei  procedimenti  di  competenza  statale  che
 unicamente potevano essere disciplinati.
    Dunque anche l'intero art. 4 del regolamento appare illegittimo.
    Infine, come si e' gia' accennato, e' illegittimo il secondo comma
 dell'art. 5, che pretende di disciplinare la vigilanza della  regione
 sugli  enti  fieristici; e che per di piu' rinvia, allo scopo, ad una
 deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  "ai  sensi
 dell'art.  3, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382", cioe'
 come atto di indirizzo e coordinamento.
    Non  solo  dunque  il  regolamento  de  quo  si  auto-attribuisce,
 illegittimamente, la qualifica di atto di indirizzo  (art.  1,  terzo
 comma);  ma addirittura pretende di dare esso stesso fondamento ad un
 ulteriore atto di indirizzo, non previsto da alcuna norma  di  legge.
 La    violazione   del   principio   di   legalita'   sostanziale   e
 dell'autorizzazione provinciale non potrebbe essere piu' evidente.
    Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del  d.lgs.  n.  266/1992,  gli
 atti   di   indirizzo  e  coordinamento  emanati  dal  Governo  della
 Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia
 nel territorio regionale o provinciale  solo  "se  e  per  quanto  lo
 statuto  speciale  e  le relative norme di attuazione non prescrivono
 specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e  interessi
 dello   Stato  e  rispettivamente  della  regione  e  delle  province
 autonome".
    Ora, nella specie si puo' osservare che  le  norme  di  attuazione
 dello  statuto  in  materia  prevedono una chiara delimitazione delle
 competenze, rispettivamente, della provincia e dello  Stato  (art.  6
 d.P.R.  31  luglio 1978, n. 1017), nonche' un'apposita partecipazione
 procedimentale delle province, con un parere, ai fini  dell'esercizio
 della   competenza  statale  alla  tenuta  del  calendario  ufficiale
 nazionale delle fiere (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 1017/1978).
    Da questo punto di  vista  si  potrebbe  forse  sostenere  che  il
 regolamento  in  questione  non  trova applicazione nell'ambito delle
 province autonome, tenuto anche  conto  del  fatto  che  le  province
 stesse  non  vengono mai espressamente menzionate nel testo. Se cosi'
 fosse, evidentemente, la provincia ricorrente non avrebbe ragione ne'
 titolo per impugnare il regolamento.
    Ma poiche' tale interpretazione non e' affatto certa, e dunque non
 e' affatto certo che si possa escludere l'applicabilita'  alle  prov-
 ince  autonome  delle  disposizioni  del  regolamento,  la  provincia
 ricorrente non puo' che  tutelare  la  propria  autonomia  attraverso
 l'impugnazione  delle  disposizioni  lesive, salva, evidentemente, la
 possibilita' che la Corte ne dichiari  la  non  applicabilita'  nella
 regione Tentino-Alto Adige.
    Ove  si intendano come applicabili, le disposizioni gia' esaminate
 del regolamento appaiono illegittime e  lesive  sia  per  le  ragioni
 generali   gia'   esposte   (violazione  dei  limiti  della  potesta'
 regolamentare, contrasto con la legge autorizzativa,  violazione  del
 principio  di legalita' sostanziale), sia per la violazione, con esse
 perpetrata, delle norme statutarie e di attuazione che  attribuiscono
 alla  provincia  autonoma  competenze in materia, e precisamente, fra
 l'altro, dell'art. 8, n. 12, e dell'art. 16 dello statuto (competenza
 legislativa primaria e competenza amministrativa della  provincia  in
 materia  di  fiere  e mercati), e delle relative norme di attuazione,
 contenute in particolare nel citato d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e
 specificamente nell'art. 6 del medesimo.
    Ma c'e' di piu'.  L'art.  3,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  266/1992
 stabilisce  che  gli  atti di indirizzo e coordinamento, in quanto si
 applichino nel territorio provinciale, vincolino la  provincia  "solo
 al  conseguimento  degli  obiettivi  o  risultati in essi stabiliti",
 mentre "l'emanazione  delle  norme  di  organizzazione  eventualmente
 occorrenti  per  l'attuazione  degli atti predetti e' riservata" alla
 provincia.
    Ora,  il  regolamento  de  quo  non  fissa,  invece,  obiettivi  o
 risultati, ma detta precise norme di organizzazione, stabilendo  modi
 e termini per la presentazione delle domande dirette a ottenere dalla
 Provincia  il  riconoscimento  delle  qualifiche delle manifestazioni
 fieristiche  (art.  2,  quarto   comma),   e   per   l'adozione   dei
 provvedimenti  di  autorizzazione  (art.  2,  sesto  comma, e art. 4,
 quarto comma); termini per la pubblicazione  del  calendario  annuale
 regionale  delle  manifestazioni (art. 3, secondo comma); requisiti e
 criteri per le autorizzazioni (art. 4). E'  dunque  violato  altresi'
 l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 266/1992.
    L'art.  2,  terzo  comma,  di  detto d.lgs. n. 266/1992 stabilisce
 inoltre che le province "sono consultate, a cura della Presidenza del
 Consiglio,  su   ciascun   atto   amministrativo   di   indirizzo   e
 coordinamento  per  quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo
 statuto speciale e con le relative norme di attuazione, ivi  comprese
 quelle contenute" nello stesso decreto legislativo.
    Orbene,  il  regolamento  de quo, come si e' ricordato all'inizio,
 non  e'  stato  sottoposto  al  parere  preventivo  della   provincia
 autonoma,  ed  e' dunque violato anche il disposto del citato art. 3,
 terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992. Nel merito, poi, il regolamento,
 nelle disposizioni impugnate, risulta incompatibile  con  lo  statuto
 speciale  e  con le norme di attuazione, per tutte le ragioni e sotto
 tutti i profili gia' illustrati.
                               P. Q. M.
    La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare  che
 non  spetta  allo  Stato  disciplinare  con  regolamento governativo,
 autoqualificantesi atto di indirizzo e coordinamento, l'esercizio  da
 parte  della  provincia stessa delle proprie competenze in materia di
 fiere e di vigilanza sugli enti fieristici, ne' il coordinamento  dei
 tempi  di  svolgimento delle manifestazioni fieristiche di competenza
 provinciale,  ne'  prevedere  l'emanazione  di  ulteriori   atti   di
 indirizzo in materia di vigilanza sugli enti fieristici di competenza
 provinciale;  e per l'effetto annullare le disposizioni impugnate del
 regolamento di cui al d.P.R. 18 aprile  1994,  n.  390,  ove  debbano
 ritenersi  applicabili  nei  confronti  della  provincia stessa e nel
 territorio della medesima.
      Roma, addi' 18 luglio 1994
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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