N. 25 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 luglio 1994
N. 25 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 luglio 1994 (della provincia autonoma di Trento) Fiere e mercati - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di fiere e di vigilanza sugli enti fieristici - Illegittima utilizzazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in assenza di specifico fondamento legislativo - Violazione del principio di leale cooperazione per il mancato concerto con la provincia autonoma. (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, artt. 1, terzo comma, 2, commi primo e secondo, lett. b), terzo, lett. b), quarto e sesto, 3, secondo comma, 4 e 5, secondo comma). (Statuto Trentino Alto-Adige, artt. 8, n. 12, e 16).(GU n.36 del 31-8-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 8787 dell'8 luglio 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, largo della Gancia 1 come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in data 11 luglio 1994, n. 60047 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione all'art. 1, terzo comma, all'art. 2, primo e secondo comma, lett. b), 3, lett. b), 4, 6, all'art. 3, secondo comma, all'art. 4, all'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994, concernente "regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche". Il presente ricorso viene notificato entro i trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, quinto comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Infatti il regolamento impugnato - che costituisce, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del medesimo regolamento, "atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382", ma sul quale tuttavia la provincia ricorrente non e' stata consultata, in violazione dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992 - e', ad avviso della provincia ricorrente, incompatibile con lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, per tutte le ragioni che verranno illustrate nel presente ricorso; pertanto la sua efficacia (limitatamente alle disposizioni impugnate) e' destinata a rimanere sospesa, ai sensi appunto dell'art. 3, quinto comma, d.lgs. n. 266/1992, e dunque eventualmente anche al di la' del termine di vacatio previsto per la sua entrata in vigore dall'art. 6 del medesimo regolamento, fino alla pubblicazione della decisione di questa Corte. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, emanato in attuazione dell'art. 2, settimo, ottavo e nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca la disciplina "delegificata" di taluni provvedimenti in materia di enti fieristici e di manifestazioni fieristiche. L'elenco n. 4 allegato a detta legge, per la verita', contemplava fra i procedimenti amministrativi da disciplinare solo il "procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere", previsti dall'art. 53 del d.P.R. n. 616/1977, e che tale ultima disposizione attribuisce alla competenza dello Stato, nonche' il procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, a sua volta ovviamente di competenza statale: mentre nessun accenno si trova in detto elenco a procedimenti di competenza delle regioni e province autonome in materia di fiere e di enti fieristici. Il regolamento disciplina anche il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, considerandolo "connesso" ai procedimenti prima indicati, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge n. 537/1993. Per la verita' il presupposto della connessione e' nella specie quanto meno dubbio, dato che essa sussiste solo "quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica" (art. 3, settimo comma, cit.). Ma in ogni caso la connessione, cosi' definita, puo' riguardare piu' procedimenti di competenza di amministrazioni statali, non procedimenti, non compresi nell'elenco, di competenza della regione e delle province autonome: se non altro per la evidente ragione che la disciplina di tali ultimi procedimenti rientra nella competenza regionale o provinciale, e non potrebbe essere oggetto di regolamento statale anche ai sensi dell'art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400/1988, che esclude la possibilita' di emanare regolamenti "di integrazione e attuazione" - cui sono sostanzialmente assimilati i regolamenti "di delegificazione" di cui all'art. 17, secondo comma, della stessa legge - nella "materie riservate alla competenza regionale". Viceversa il regolamento de quo disciplina espressamente e compiutamente anche procedimenti di esclusiva competenza regionale e provinciale, quali sono quelli di riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale o lo- cale; di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche; di formazione e pubblicazione del calendario regionale delle fiere. In ogni caso, il regolamento de quo va anche oltre l'ambito del proprio oggetto come risulta dall'art. 1 e dal titolo, in quanto non solo pretende di disciplinare procedimenti di competenza regionale e provinciale, ma estende la propria disciplina a procedimenti di riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale o locale (art. 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, seconda parte), laddove l'autorizzazione legislativa (e l'art. 1, primo comma, dello stesso regolamento) contempla soltanto il "procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche". Per altro verso, mentre ai sensi dell'art. 1 il regolamento dovrebbe disciplinare "i procedimenti di approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", l'art. 5, secondo comma, del regolamento stesso disciplina altresi' la vigilanza delle regioni sugli enti fieristici di loro competenza, rinviando ad un apposito ulteriore atto di indirizzo. Per i procedimenti regionali di riconoscimento di qualifiche e di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale o regionale, poi, non si potrebbe nemmeno ritenere esistente, sotto il profilo oggettivo, il requisito della connessione con gli altri procedimenti oggetto di disciplina: infatti non si tratta di procedimenti tra loro condizionati ne' tutti necessari per lo svolgimento della medesima attivita'. Pertanto gia' sotto questi profili il regolamento impugnato appare illegittimo e lesivo dell'autonomia della ricorrente, la' dove disciplina oggetti estranei all'autorizzazione legislativa da cui esso trae origine, violando il principio di legalita' sostanziale nonche', piu' in generale, i principi in tema di rapporti fra fonti, e in particolare fra l'altro l'art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400/1988. L'art. 1, terzo comma, del regolamento de quo rende manifesta la rilevata esorbitanza dall'ambito che poteva legittimamente essere assunto dalla disciplina con esso dettata, affermando che il regolamento stesso "costituisce, altresi', atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382". A questo titolo, evidentemente, esso pretende di disciplinare anche i procedimenti di competenza regionale e provinciale. Ma poiche' ne' nell'art. 2 della legge n. 537/1993, ne' in altre disposizioni di legge, e' dato di rinvenire fondamento e criteri per l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento in questa materia, il regolamento si palesa in contrasto con il principio di legalita' sostanziale: e' ben noto come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fondamento per l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento non possa rinvenirsi in norme di tipo esclusivamente procedurale, quale e' l'art. 3 della legge n. 382/1975, ma debba caso per caso rinvenirsi in disposizioni legislative specifiche che delimitino adeguatamente la discrezionalita' del Governo, identificando l'oggetto dell'atto di indirizzo, le esigenze unitarie che lo giustificano, i criteri per la determinazione del suo contenuto. L'"autoqualificazione" del regolamento de quo come atto di indirizzo e coordinamento, senza idoneo fondamento legislativo, travalica di per se' i limiti del potere regolamentare conferito al Governo con l'art. 2 della legge n. 537/1993: onde appare illegittimo, anzitutto, il disposto dell'art. 1, terzo comma, del regolamento. Parimenti sono illegittime le altre disposizioni del regolamento, le quali prendono di disciplinare procedimenti di competenza delle regioni e delle province autonome. Tali sono le disposizioni dell'art. 2, che disciplinano l'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche (primo e secondo comma, lett. b); quelle, sempre dell'art. 2, che disciplinano l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di competenza regionale e provinciale (terzo comma, lett. b) e quinto comma); quelle, sempre dello stesso articolo, che disciplinano congiuntamente aspetti dei procedimenti di riconoscimento di qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni (quarto comma). E' altresi' illegittima la disposizione dell'art. 3, secondo comma, del regolamento, che pretende di disciplinare la pubblicazione da parte delle regioni del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale: procedimento - quello di formazione del calendario regionale - fra l'altro estraneo al procedimento di emanazione del calendario nazionale delle fiere, previsto dall'art. 53, n. 3, del d.P.R. n. 616/1977, al quale unicamente si riferisce la voce relativa dell'elenco n. 4 allegato alla legge n. 537/1993. L'art. 4 del regolamento, a sua volta, disciplina nel merito e nella procedura il coordinamento dei tempi di svolgimenti delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, prescrivendo che non possano essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche che si svolgano anche solo in parte in concomitanza fra loro e nei quindici giorni precedenti o successivi (secondo comma), o fiere specializzate di rilevanza regionale o lo- cale, nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano anche solo in parte in concomitanza con manifestazioni internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione (terzo comma); e prevede- ndo una apposita procedura attraverso la quale il Ministero dell'industria verifica, sulla base delle comunicazioni della regione, il rispetto delle predette disposizioni, e, in caso di difformita' dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche dalle disposizioni medesime, convoca una conferenza di servizi e, in caso di mancato raggiungimento di intese, rimette la situazione di difformita' al Presidente del Consiglio per l'assunzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, delle determinazioni defin- itive, comunicate alle regioni "affinche' queste vi diano attuazione" (si intende vincolata) (quarto comma). Siffatte previsioni, com'e' chiaro, sono del tutto estranee all'oggetto della "regolamentazione dei procedimenti amministrativi" previsto dall'art. 2, settimo comma, della legge n. 537/1993, nonche' ai criteri della semplificazione, riduzione e accorpamento dei procedimenti, della riduzione di termini, della regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, recati dall'art. 2, nono comma, della legge n. 537/1993. Qui infatti non si disciplinano i procedimenti, ma si dettano criteri sostanziali di disciplina dell'attivita' fieristica, quanto al tempo dello svolgimento delle manifestazioni, e dunque criteri per il rilascio delle autorizzazioni. Per di piu', non solo non si semplificano i procedimenti "in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa" (art. 2, nono comma, lett. a), legge n. 537/1993), ma, proprio al contrario, si accresce il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti e la previsione di atti di intesa, introducendo una sospensione dei termini per le autorizzazioni regionali, una apposita conferenza di servizi per raggiungere intese, e un procedimento sostitutivo nel caso di mancate intese. Siamo dunque - al di la' del merito di tali scelte - del tutto al di fuori e anzi in contrasto con i criteri ai quali il legislatore ha condizionato l'esercizio del potere regolamentare, oltre che del tutto al di fuori dei procedimenti di competenza statale che unicamente potevano essere disciplinati. Dunque anche l'intero art. 4 del regolamento appare illegittimo. Infine, come si e' gia' accennato, e' illegittimo il secondo comma dell'art. 5, che pretende di disciplinare la vigilanza della regione sugli enti fieristici; e che per di piu' rinvia, allo scopo, ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare "ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382", cioe' come atto di indirizzo e coordinamento. Non solo dunque il regolamento de quo si auto-attribuisce, illegittimamente, la qualifica di atto di indirizzo (art. 1, terzo comma); ma addirittura pretende di dare esso stesso fondamento ad un ulteriore atto di indirizzo, non previsto da alcuna norma di legge. La violazione del principio di legalita' sostanziale e dell'autorizzazione provinciale non potrebbe essere piu' evidente. Ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 266/1992, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia nel territorio regionale o provinciale solo "se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione e delle province autonome". Ora, nella specie si puo' osservare che le norme di attuazione dello statuto in materia prevedono una chiara delimitazione delle competenze, rispettivamente, della provincia e dello Stato (art. 6 d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017), nonche' un'apposita partecipazione procedimentale delle province, con un parere, ai fini dell'esercizio della competenza statale alla tenuta del calendario ufficiale nazionale delle fiere (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 1017/1978). Da questo punto di vista si potrebbe forse sostenere che il regolamento in questione non trova applicazione nell'ambito delle province autonome, tenuto anche conto del fatto che le province stesse non vengono mai espressamente menzionate nel testo. Se cosi' fosse, evidentemente, la provincia ricorrente non avrebbe ragione ne' titolo per impugnare il regolamento. Ma poiche' tale interpretazione non e' affatto certa, e dunque non e' affatto certo che si possa escludere l'applicabilita' alle prov- ince autonome delle disposizioni del regolamento, la provincia ricorrente non puo' che tutelare la propria autonomia attraverso l'impugnazione delle disposizioni lesive, salva, evidentemente, la possibilita' che la Corte ne dichiari la non applicabilita' nella regione Tentino-Alto Adige. Ove si intendano come applicabili, le disposizioni gia' esaminate del regolamento appaiono illegittime e lesive sia per le ragioni generali gia' esposte (violazione dei limiti della potesta' regolamentare, contrasto con la legge autorizzativa, violazione del principio di legalita' sostanziale), sia per la violazione, con esse perpetrata, delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla provincia autonoma competenze in materia, e precisamente, fra l'altro, dell'art. 8, n. 12, e dell'art. 16 dello statuto (competenza legislativa primaria e competenza amministrativa della provincia in materia di fiere e mercati), e delle relative norme di attuazione, contenute in particolare nel citato d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e specificamente nell'art. 6 del medesimo. Ma c'e' di piu'. L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 266/1992 stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento, in quanto si applichino nel territorio provinciale, vincolino la provincia "solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti", mentre "l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti e' riservata" alla provincia. Ora, il regolamento de quo non fissa, invece, obiettivi o risultati, ma detta precise norme di organizzazione, stabilendo modi e termini per la presentazione delle domande dirette a ottenere dalla Provincia il riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche (art. 2, quarto comma), e per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione (art. 2, sesto comma, e art. 4, quarto comma); termini per la pubblicazione del calendario annuale regionale delle manifestazioni (art. 3, secondo comma); requisiti e criteri per le autorizzazioni (art. 4). E' dunque violato altresi' l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 266/1992. L'art. 2, terzo comma, di detto d.lgs. n. 266/1992 stabilisce inoltre che le province "sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, ivi comprese quelle contenute" nello stesso decreto legislativo. Orbene, il regolamento de quo, come si e' ricordato all'inizio, non e' stato sottoposto al parere preventivo della provincia autonoma, ed e' dunque violato anche il disposto del citato art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992. Nel merito, poi, il regolamento, nelle disposizioni impugnate, risulta incompatibile con lo statuto speciale e con le norme di attuazione, per tutte le ragioni e sotto tutti i profili gia' illustrati.
P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento governativo, autoqualificantesi atto di indirizzo e coordinamento, l'esercizio da parte della provincia stessa delle proprie competenze in materia di fiere e di vigilanza sugli enti fieristici, ne' il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di competenza provinciale, ne' prevedere l'emanazione di ulteriori atti di indirizzo in materia di vigilanza sugli enti fieristici di competenza provinciale; e per l'effetto annullare le disposizioni impugnate del regolamento di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 390, ove debbano ritenersi applicabili nei confronti della provincia stessa e nel territorio della medesima. Roma, addi' 18 luglio 1994 Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 94C0894