Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6.(GU n.37 del 17-9-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 aggiungere il seguente articolo 12: Art. 12. Norme transitorie 1. Fino al 31 dicembre 1994, l'iscrizione agli albi provinciali degli iinprenditori gia' iscritti all'albo di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67 puo' essere disposta dalla provincia, sulla base della presentazione della domanda di cui all'art. 3, corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. 2. Tale disposizione non si applica alle domande per l'iscrizione nella sottosezione di cui all'art. 1, lett. b, qualora l'accertamento del possesso dei requisiti presupponga l'espletamento dell'esame orale previsto dal primo comma dell'art. 9. 3. Entro sei mesi dall'iscrizione la provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso con provvedimento motivato, la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 5. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 16 maggio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.