REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 38 

   Istituzione  degli  Albi  provinciali  degli imprenditori agricoli
professionali. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.
6.
(GU n.37 del 17-9-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Dopo  l'art.  11  della  legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6
aggiungere il seguente articolo 12:
 
                              Art. 12.
                          Norme transitorie
 
   1. Fino al 31 dicembre 1994, l'iscrizione  agli  albi  provinciali
degli   iinprenditori  gia'  iscritti  all'albo  di  cui  alla  legge
regionale 5 giugno 1975, n. 67 puo' essere disposta dalla  provincia,
sulla  base  della  presentazione  della  domanda  di cui all'art. 3,
corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  relativa  al  possesso  dei
requisiti previsti dalla presente legge.
   2.  Tale disposizione non si applica alle domande per l'iscrizione
nella sottosezione di cui all'art. 1, lett. b, qualora l'accertamento
del possesso  dei  requisiti  presupponga  l'espletamento  dell'esame
orale previsto dal primo comma dell'art. 9.
   3.  Entro  sei  mesi  dall'iscrizione  la  provincia  verifica  la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se
del  caso  con  provvedimento motivato, la cancellazione dall'albo ai
sensi dell'art. 5.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 16 maggio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  12
aprile  1994  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 7
maggio 1994.