REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1994, n. 56 

  Modifica  alla  legge  regionale  88/1982. Disciplina dei controlli
sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
(GU n.41 del 15-10-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Nella legge regionale  6  dicembre  1982  n.  88,  concernente  la
Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico e' introdotto il seguente art. 7- bis.
 
                             Art. 7-bis.
                Competenze del Dipartimento Ambiente
 
   1.  Le  competenze  attribuite  agli Uffici del Genio Civile dalla
presente  Legge  sono  esercitate  dal  Dipartimento  Ambiente  della
Regione  Toscana  e gli adempimenti previsti presso detti uffici sono
svolti presso  il  Dipartimento  Ambiente  in  ordine  a  costruzioni
progettate per conto di enti pubblici e finanziate con fondi pubblici
di  cui  alla  legge  28  ottobre  1986 n. 730. Detti progetti devono
essere controllati ai sensi della vigente normativa  sismica  tenendo
conto della convenienza tecnico-economica delle soluzioni progettuali
e   della  sperimentazione  di  metodologie  di  analisi  e  calcolo,
tecniche, tecnologie ed uso di materiali innovativi.
   2. Le competenze di cui al  primo  comma,  saranno  attribuite  al
Dipartimento  Ambiente,  anche  nel  caso  di  altre  leggi nazionali
finalizzate al finanziamento di interventi preventivi di  adeguamento
o miglioramento sismico per la messa in sicurezza di edifici, emanate
successivamente   all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed
individuate  con  apposito  provvedimento  del  Consiglio   Regionale
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Tscana.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 21 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
   (La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il
21 giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il  16
luglio 1994).